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Le conseguenze della mancata partecipazione

Massimario di giurisprudenza (a cura di Davide Castagno)

7. La mancata partecipazione

7.2 Le conseguenze della mancata partecipazione

Tribunale di Napoli, ordinanza 30 aprile 2012

Il giudice può emettere un’ordinanza di condanna, in corso di causa, nell’immediatezza dell’accertamento della condotta elusiva della procedura di mediazione e anticipatamente rispetto alla sentenza, al pagamento di una somma di denaro corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, nonostante la mancata conversione in legge dell’art. 12 D.L. n. 212/2011, da parte della L. n. 10/2012, che espressamente disciplinava il potere per il giudice, entro la prima udienza di comparizione delle parti ovvero all’udienza successiva di cui all’art. 5, 1º comma, D.Lgs. n. 28/2010, di pronunciare d’ufficio l’ordinanza non impugnabile di condanna al pagamento della suddetta somma.

Tribunale di Termini Imerese, ordinanza 9 maggio 2012, Est. Piraino

Ai sensi dell’art. 8, 5° comma, D.Lgs. n. 28/2010, nel testo modificato dall’art. 2, comma 35 sexies del D.L. n. 138/2011, va pronunciata condanna al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio nei confronti della parte costituita che, nei casi previsti dall’art. 5 del medesimo decreto legislativo, non abbia partecipato al procedimento senza giustificato motivo.

La lettera dell’art. 8, 5° comma, D.Lgs. n. 28/2010, in virtù dell’uso da parte del legislatore del tempo indicativo presente, induce a ritenere obbligatoria la pronuncia di condanna ivi disciplinata ogniqualvolta la parte che non ha partecipato al procedimento non fornisca una idonea giustificazione alla propria condotta. L’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 8, 5° comma, D.Lgs. n. 28/2010 prescinde del tutto dall’esito del giudizio, non potendosi ritenere necessariamente subordinata alla decisione del merito della controversia. Di conseguenza, essa ben può essere irrogata anche in corso di causa e in un momento temporalmente antecedente rispetto alla pronuncia del provvedimento che definisce il giudizio.

Tribunale di Lamezia Terme, sentenza 22 giugno 2012, Est. Ianni

In forza del criterio generale di cui all’art. 91 c.p.c., le spese di lite vanno poste a carico della parte che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all’esito finale della controversia. Causare un processo, tuttavia, significa anche costringere alla sopportazione di un’iniziativa giudiziaria rivelatasi incompleta, per la mancata ottemperanza agli oneri procedurali sottesi alla sua definizione. Se, quindi, è vero che, in generale, il termine per la mediazione viene per legge assegnato ad entrambe le parti, è altrettanto evidente che in assenza di domande riconvenzionali la parte evocata in giudizio può non avere alcun interesse alla procedibilità dell’azione, sicché non sussistono le gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla legge per la compensazione delle spese.

Tribunale di Siena, sentenza 25 giugno 2012, n. 209, Est. Caramellino

Il comportamento della parte volto ad eludere l’obbligatorietà della media– conciliazione, in quanto comportamento elusivo della prescrizione legale di un presupposto processuale costituente norma imperativa – poiché posta a presidio del giusto processo e della sua ragionevole durata mediante la complessiva deflazione del contenzioso civile – integra gli estremi della frode alla legge.

Tribunale di Roma, sez. distaccata Ostia, sentenza 5 luglio 2012, Est. Moriconi

La mancata comparizione in sede di mediazione non può di per sé costituire argomento per corroborare o indebolire una tesi giuridica che dovrà sempre essere risolta esclusivamente in punto di diritto, posto che l’argomento di prova di cui all’art. 116 c.p.c., richiamato dall’art. 8 D.Lgs. n. 28/2010, attiene ai mezzi che il giudice valuta, nell’ambito delle prove libere, ai fini dell’accertamento del fatto. Si può quindi affermare che la mancata comparizione della parte regolarmente convocata davanti al mediatore costituisce di regola elemento integrativo e non decisivo a favore della parte chiamante, per l’accertamento e la prova di fatti a carico della parte chiamata non comparsa. Secondo le circostanze del caso concreto, tuttavia, gli argomenti di prova che possono essere tratti dalla mancata comparizione della parte chiamata in mediazione ed a carico della stessa nella causa alla quale la mediazione, obbligatoria o delegata, pertiene, a seconda dei casi possono costituire integrazione di prove già acquisite, ovvero unica e sufficiente fonte di prova.

La sussistenza di un giustificato motivo per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione costituisce elemento che esonera dall’applicazione della sanzione prevista dall’art. 8, 5° comma, D.Lgs. n. 28/2010 e deve essere conseguentemente provata da chi la invoca.

Tribunale di Palermo, sez. distaccata Bagheria, ordinanza 20 luglio 2012, Est. Ruvolo

La sanzione pecuniaria di cui all’art. 8, 5° comma, D.Lgs. n. 28/2010 riguarda una sanzione imposta dallo Stato e non un rimborso all’attore delle spese per il contributo unificato, per cui non vi è la necessità che la valutazione del giudice sull’imposizione di tale sanzione venga fatta in sede di decisione sul regime delle spese di lite in sentenza, nulla escludendo che anche prima della sentenza il giudice possa emettere la condanna in questione. Ciò purché sia chiaro il motivo della mancata comparizione, motivo che può essere esplicitato dal convenuto già in comparsa di risposta o alla prima udienza, con conseguente possibilità di emettere in quest’ultima sede la relativa condanna. Si dovrà invece aspettare la scadenza delle preclusioni istruttorie di cui ai termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c. o la fine della fase istruttoria quando il motivo sia allegato e si

La valutazione sulla sanzione economica in questione andrà infine effettuata nella fase decisoria quando essa sia costituita, ad esempio, dalla temerarietà della lite.

Se non viene addotta alcuna ragione della mancata partecipazione o se il motivo fatto valere non è ritenuto dal giudice giustificato la condanna è automatica, posto che la legge non attribuisce al giudice alcun potere discrezionale, prevedendo la norma che in assenza di giustificato motivo il giudice “condanna”. Non è infatti utilizzata l’espressione “può condannare”, che sarebbe stata invece indicativa di una facoltà attribuita al giudice, analogamente a questo disposto nella prima parte del 5° comma a proposito degli argomenti di prova. Non è possibile condannare chi, non comparso in mediazione, sia rimasto contumace pure in giudizio. Deve infatti ritenersi che la normativa renda possibile una condanna solo nei confronti della “parte costituita”, poiché altrimenti si sarebbe introdotta una sanzione indiretta della contumacia a forte rischio di incostituzionalità. Ciò che, invece, si è voluto tentare di evitare è che chi vuol far valere le proprie ragioni in giudizio in relazione alle richieste dell’attore possa agevolmente sottrarsi al tentativo di conciliazione.

Tribunale di Modena, sez. II, sentenza 23 novembre 2012, n. 1789, Est. Masoni

La parte che, senza addurre legittimo impedimento, non si sia presentata e non abbia partecipato alla procedura di mediazione dimostra un marcato ed ingiustificato disinteresse per un componimento extra giudiziario in funzione deflattiva del contenzioso e, quand’anche risulti vittoriosa all’esito della lite, va comunque sanzionata con la condanna al rimborso di importo corrispondente al contributo unificato previsto per la causa a favore dell’entrata del bilancio dello Stato.

Tribunale di Roma, sez. XIII, sentenza 29 maggio 2014, n. 14521, Est. Moriconi

Tribunale di Roma, sez. XIII, sentenza 10 luglio 2014, Est. Moriconi Tribunale di Roma, sez. XIII, sentenza 17 dicembre 2015, Est. Moriconi

L’art. 8, comma 4 bis, prima parte, D.Lgs. n. 28/2010 prevede che dalla alla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice possa desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art. 116, 2° comma, c.p.c. Tale norma, a differenza della seconda parte del medesimo articolo (relativa al contributo unificato) che riguarda solo le parti costituite, si applica a tutte le parti.

Tribunale di Roma, sez. XIII, sentenza 10 luglio 2014, Est. Moriconi Tribunale di Roma, sez. XIII, sentenza 30 ottobre 2014, Est. Moriconi Tribunale di Roma, sez. XIII, sentenza 26 marzo 2015, Est. Moriconi Tribunale di Roma, sez. XIII, sentenza 17 dicembre 2015, Est. Moriconi

La mancata comparizione in sede di mediazione non può di per sé costituire argomento per corroborare o indebolire una tesi giuridica che dovrà sempre essere risolta esclusivamente in punto di diritto, posto che l’argomento di prova di cui

all’art. 116 c.p.c., richiamato dall’art. 8 D.Lgs. n. 28/2010, attiene ai mezzi che il giudice valuta, nell’ambito delle prove libere, ai fini dell’accertamento del fatto. Si può quindi affermare che la mancata comparizione della parte regolarmente convocata davanti al mediatore costituisce di regola elemento integrativo e non decisivo a favore della parte chiamante, per l’accertamento e la prova di fatti a carico della parte chiamata non comparsa.

Secondo le circostanze del caso concreto, tuttavia, gli argomenti di prova che possono essere tratti dalla mancata comparizione della parte chiamata in mediazione ed a carico della stessa nella causa alla quale la mediazione, obbligatoria o delegata, pertiene, a seconda dei casi possono costituire integrazione di prove già acquisite, ovvero unica e sufficiente fonte di prova.

Tribunale di Treviso, sez. I, sentenza 15 luglio 2014, Est. Barbazza

Non può trovare accoglimento la domanda di condanna al risarcimento delle somme versate per l’attivazione della procedura di mediazione alla quale la controparte non si è presentata.

Tale risarcimento presuppone, infatti, l’esistenza di un’attività illecita, mentre nel comportamento della parte che ha deciso di non presentarsi nemmeno all’appuntamento stabilito per il tentativo di mediazione non può ravvisarsi alcun elemento di antigiuridicità, non essendo contra ius, in quanto non vietata da alcuna disposizione, l’assenza ad una procedura di mediazione.

Tribunale di Bologna, sez. III, ordinanza 6 novembre 2014, Est. Gianniti

Nella mediazione delegata dal giudice, la mancata e ingiustificata partecipazione personale delle parti all’incontro preliminare non determina la improcedibilità della domanda, ma costituisce argomento di prova ex art. 116, 2° comma, c.p.c. e comporta la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria (dall’ammontare pari al contributo unificato).

Tribunale di Livorno, sentenza 8 gennaio 2015, n. 20, Est. Arcudi Tribunale di Firenze, sez. III, ordinanza 3 giugno 2015, Est. Guida Tribunale di Mantova, sez. II, sentenza 15 marzo 2016, Est. Benatti Tribunale di Mantova, sez. II, sentenza 22 marzo 2016, Est. Bulgarelli Tribunale di Belluno, sentenza 8 aprile 2016, Est. Argentieri

Tribunale di Pescara, ordinanza 13 aprile 2016, Est. Casarella

Tribunale di Milano, sez. VI, sentenza 18 aprile 2016, n. 4808, Est. Ferraci Tribunale di Pescara, ordinanza 20 aprile 2016, Est. Casarella

L’intimato che non risulti aver partecipato al procedimento di mediazione senza validamente giustificare tale mancata partecipazione, va condannato ai sensi dell’art. 8, comma 4 bis, D.Lgs. n. 28/2010 al versamento all’entrata del bilancio dello Stato