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La competenza territoriale

Massimario di giurisprudenza (a cura di Davide Castagno)

3. Il procedimento di mediazione

3.3 La competenza territoriale

Tribunale di Varese, sez. I, ordinanza 6 luglio 2011, Est. Buffone Tribunale di Varese, sez. I, ordinanza 8 luglio 2011, Est. Buffone

Il foro di mediazione deve essere scelto dai litiganti mediante presentazione di una istanza comune; in difetto, la mediazione dovrà tenersi presso l’Organismo adito per primo. Là dove la mediazione sia su invito del giudice e non si arrivi ad una istanza presentata in modo congiunto (e quindi con completa libertà di scelta proprio poiché condivisa dai litiganti), è conclusione logica quella per cui il tentativo debba tenersi nell’ambito del circondario, anche perché, altrimenti, gli stretti tempi a disposizione (4 mesi) vanificherebbero il procedimento conciliativo. Vi è, quindi, che una interpretazione orientata alla salvaguardia della funzionalità dell’istituto impone, almeno per i Fori inderogabili e almeno per il caso della mediazione su invito del giudice, che il magistrato possa indicare l’ambito territoriale entro cui svolgere la mediazione.

Tribunale di Milano, sez. IX, ordinanza 29 ottobre 2013, Est. Buffone

Anche per le mediazioni attivate su disposizione del giudice è vincolante la previsione di cui al novellato art. 4, 2° comma, D.Lgs. n. 28/2010: la domanda di mediazione, pertanto, va presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. Ovviamente, trattandosi di norme legate alla mera competenza territoriale, è chiaro che le parti – se tutte d’accordo – possono porvi deroga rivolgendosi, con domanda congiunta, ad altro organismo scelto di comune accordo.

L’onere posto a carico di una parte – di attivarsi per introdurre il procedimento di mediazione – non esclude che la domanda possa essere presentata anche dalla controparte; in quel caso, al cospetto eventuale di più domande di mediazione, la mediazione deve essere svolta dinanzi all’organismo adito per primo, purché territorialmente competente. La domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi all’organismo che non ha competenza territoriale non produce effetti.

Tribunale di Verona, ordinanza 27 gennaio 2014, Est. Vaccari Tribunale di Verona, ordinanza 15 settembre 2014, Est. Vaccari

dell’organismo di mediazione prevedendo che “la domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia”. Alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero della giustizia con la circolare 27 novembre 2013 è poi sufficiente che nel circondario del Tribunale territorialmente competente per la controversia si trovi una sede secondaria dell’organismo di mediazione, regolarmente comunicata e iscritta presso il Dicastero della giustizia, perché il procedimento possa considerarsi correttamente radicato presso di essa. L’art. 4, 1° comma, D.Lgs. n. 28/2010 non attribuisce rilievo, ai fini della determinazione della competenza per territorio dell’organismo di mediazione, a criteri diversi da quelli contenuti nella sezione III del titolo I del c.p.c., cosicché non rilevano, al fine suddetto, eventi processuali come la litispendenza o continenza.

Tribunale di Monza, ordinanza 17 dicembre 2014, Est. Gnani

Nel caso in cui il tentativo di mediazione obbligatoria sia iniziato dinnanzi ad un organismo incompetente territorialmente, il giudice deve concedere un successivo ulteriore termine per l’avvio del tentativo dinnanzi all’organismo competente, non ostandovi l’inutile decorso, nel frattempo, del termine trimestrale di cui all’art. 6 D.Lgs. n. 28/2010. L’improcedibilità della domanda, infatti, può verificarsi solo quando la parte sia rimasta del tutto inerte, manifestando un comportamento concludente contrario al sub–procedimento di mediazione, mentre nel caso in cui l’istanza sia stata presentata – sebbene dinnanzi a organismo incompetente – non vi è ragione di sanzionare la parte – comunque intenzionata ad esperire la mediazione – con la declaratoria di improcedibilità. Del resto, il D.Lgs. n. 28/2010 è tutto ispirato alla possibilità di svolgimento effettivo della mediazione e non ad una pronuncia di rito del giudice (di improcedibilità).

Tribunale di Bologna, sez. III, sentenza 28 gennaio 2015, Est. Iovino

L’art. 4 D.Lgs. n. 28/2010 impone che la domanda di mediazione sia presentata presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente. Pertanto, la domanda di mediazione proposta innanzi ad organismo che non ha sede nel luogo del giudice territorialmente competente va considerata tamquam non esset, con conseguente pronuncia di improcedibilità della lite.

Tribunale di Prato, sentenza 18 giugno 2015, n. 722, Est. Brogi

Soltanto in seguito all’entrata in vigore del D.L. n. 69/2013 si è introdotta la norma per cui le parti possono presentare istanza solo presso organismi di mediazione presenti nel luogo del giudice territorialmente competente per l’eventuale causa. Questa, in realtà, è una restrizione alla facoltà di poter mediare “senza limitazioni territoriali” prevista originariamente dal legislatore nel 2010, norma che, nella sua ratio, voleva essere di favore al taglio dei costi e delle spese di viaggio per le parti aderenti alla mediazione.

Cassazione, sez. VI, ordinanza 2 settembre 2015, n. 1748, Est. Frasca

La regola di corrispondenza tra luogo dell’organismo di conciliazione e luogo del giudice competente, prevista all’art. 4 D.Lgs. n. 28/2010, deve essere rovesciata, poiché – anche secondo il tenore letterale della norma, che collega la localizzazione dell’organismo amministrativo al foro della controversia, non viceversa, e che dunque suppone come operazione preliminare la determinazione del giudice, da cui quella dell’organismo deriva – altrimenti si verificherebbe una distorsione delle regole processuali sulla competenza, sostanzialmente abrogate nelle materie soggette a mediazione e sostituite dal solo criterio di determinazione dell’organismo di conciliazione. La generica previsione della corrispondenza tra luogo di organismo di mediazione e giudice territorialmente competente a conoscere della controversia, indicata nell’art. 4 D.Lgs. n. 28/2010 per le cause non a mediazione obbligatoria, non può trovare applicazione nelle controversie soggette al tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.). Tali controversie, infatti, essendo regolate dalla L. n. 249/1997 secondo un modulo di conciliazione preventiva obbligatorio, presuppongono che sussista il rapporto di condizionamento tra previo esperimento della fase pre–giudiziale e causa, rapporto che non è predicabile in base all’art.2 D.Lgs. n. 28/2010.

Tribunale di Mantova, sez. II, sentenza 3 novembre 2015, n. 1049, Est. Fioroni

Ai sensi dell’art. 4, 1° comma, D.Lgs. n. 28/2010 (come modificato dal D.L. n. 69/2013, conv. in L. n. 98/2013), la domanda di mediazione va presentata davanti ad uno degli organismi che si trovano nel circondario dell’ufficio giudiziario competente per la controversia. Pertanto, al fine di determinare la competenza dell’organismo di mediazione, si deve prima identificare il giudice competente secondo le norme del codice di rito e, quindi, fare riferimento all’ambito di competenza territoriale previsto per gli uffici giudiziari. Né rileva che lo svolgimento della mediazione avvenga con la modalità della conferenza telefonica, atteso che la norma fa riferimento al luogo del deposito dell’istanza di mediazione. La domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi all’organismo che non ha competenza territoriale non produce effetti e pertanto la stessa deve essere considerata come non espletata, con le conseguenze previste dalla legge. Laddove il Tribunale abbia disposto l’espletamento del procedimento di mediazione e le parti abbiano instaurato lo stesso avanti ad un organismo territorialmente incompetente, è precluso al giudice assegnare alle parti un nuovo termine per la presentazione della domanda di mediazione presso un organismo competente, non prevedendo il D.Lgs. n. 28/2010 la possibilità di concedere alla parte un nuovo termine, ovvero di disporre la riassunzione del procedimento davanti all’organismo competente. La competenza del mediatore è derogabile ogniqualvolta lo sarebbe quella del

territoriale, le parti – se tutte d’accordo – possono porvi deroga rivolgendosi, con domanda congiunta, ad altro organismo scelto di comune accordo.

Tribunale di Milano, sez. I, sentenza 26 febbraio 2016

L’art. 4 D.Lgs. n. 28/2010 pone una corrispondenza tra luogo dell’organismo di mediazione e luogo del giudice competente, nel senso di collegare la localizzazione dell’organismo amministrativo al foro della controversia e non viceversa. Il meccanismo legislativo postula dunque che sia prima individuato il foro giudiziale, secondo le regole processuali sulla competenza, e che quindi sia individuato l’organismo cui accedere in fase conciliativa.

La previsione di obbligatorietà del procedimento preventivo di mediazione risponde ad una finalità deflattiva: è con essa coerente la indicazione che l’organismo di mediazione debba aver sede “nel luogo del giudice competente per la controversia”, riportandosi quindi ai principi che determinano la competenza e che, sotto il profilo territoriale, individuano in via principale il luogo di residenza/domicilio/sede del convenuto, sì da consentirne la sua effettiva partecipazione senza oneri eccessivi. In questa prospettiva, l’instaurazione del procedimento in luogo diverso (arbitrariamente scelto da chi intenda promuovere l’azione) anziché favorire l’incontro preventivo delle parti al fine di addivenire ad un accordo, può porsi come ostacolo, così vanificando sin dall’origine lo scopo della mediazione, sostanzialmente privando di utilità e riducendo ad una mera formalità il procedimento così introdotto. Ne consegue che il preventivo esperimento della mediazione presso la sede di un organismo in luogo diverso da quello del giudice competente per la controversia, non produce effetti e non è idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità della domanda.

Non costituisce valida ragione per ritenere efficacemente svolta la mediazione presso un organismo diverso da quello territorialmente competente la possibilità di partecipare al procedimento anche per via telematica, possibilità da ritenersi comunque rimessa alla volontà di chi è chiamato e non strumentalmente utilizzabile da chi introduce il procedimento per derogare al disposto dell’art. 4 D.Lgs. n. 28/2010.

Tribunale di Napoli Nord, art. territoriale di Aversa, sentenza 14 marzo 2016, Est. Pizzi

Anche per le mediazioni attivate su disposizione del giudice è vincolante la previsione di cui al novellato art. 4, 3° comma, D.Lgs. n. 28/2010, per cui la domanda di mediazione va presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. Ovviamente, trattandosi di norme legate alla mera competenza territoriale, è chiaro che le parti – se tutte d’accordo – possono porvi deroga rivolgendosi, con domanda congiunta, ad altro organismo scelto di comune accordo. Ove tale accordo non vi sia stato, e la domanda di mediazione sia stata presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo che non aveva competenza territoriale, la stessa non può invece produrre effetti.

Né può rilevare che, successivamente, sia stata presentata un’altra domanda di mediazione ad un organismo rientrante nella competenza territoriale del giudice adito, posto che il termine di quindici giorni per la presentazione della istanza ha carattere di perentorietà.