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Nel sistema ordinario il legislatore processulacivilista all'art. 824 c.p.c. (come modificato dal D. Lgs. n. 40/2006) ha stabilito che gli arbitri danno comunicazione del lodo a ciascuna parte mediante consegna di un originale, o di una copia attestata conforme dagli stessi arbitri, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del lodo.

Gli articoli 241 e ss. c.c.p. non dispongono nulla al riguardo, salvo un riferimento contenuto all'art. 243, comma 8, c.c.p., il quale prevede che il corrispettivo a saldo per la decisione deve essere versato entro trenta giorni dalla comunicazione del lodo, sicché è necessario

Il lodo arbitrale e la sua impugnazione

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Tesi di dottorato “La disciplina arbitrale nei contratti pubblici” Dott. Giovanni Battista De Luca discussa presso l’Università Luiss

Guido Carli. Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore.

167 chiedersi se le modalità di comunicazione del lodo alle

parti siano le stesse previste dall'art. 824 c.p.c.233

In primo luogo, bisogna individuare il soggetto che deve compiere una tale comunicazione234.

Nell'attuale disciplina manca, tuttavia, alcun riferimento alla comunicazione del lodo o del deposito del lodo235. A tal fine bisogna coordinare l'art. 241, comma 10, c.c.p. con l'art. 824 c.p.c. che è sicuramente norma applicabile nella parte in cui non è derogata da altra disposizione.

Dall'art. 824 c.p.c. è possibile ricavare due regole: (i) la prima, è quella secondo la quale spetta agli arbitri informare le parti della pronuncia del lodo; (ii) la seconda,

233 Sul coordinamento tra la disciplina speciale delle modalità di informazione delle parti in ordine alla pronuncia del lodo e quella dell’inefficacia del sequestro conservativo ex art. 156-bis disp. att. c.p.c. si veda Odorisio E., Arbitrato rituale e lavori pubblici, op. cit., 633.

234Nel d.m. 398 del 2000, l'art. 9, comma 5, prevedeva espressamente

che il segretario doveva dare comunicazione del deposito del lodo, ed era lecito ritenere che in quel sistema tale comunicazione avesse sostituito la comunicazione del lodo alle parti secondo le modalità stabilite nel codice di rito. Per di più, visto che il segretario doveva depositare presso la Camera tanti originali quante erano le parti, tale previsione era chiaramente da intendersi nel senso che il deposito del lodo presso la Camera arbitrale e la successiva comunicazione dell'avvenuto deposito alle parti erano funzionali, analogamente a quanto avviene per i provvedimenti del giudice, alla richiesta delle parti rivolta alla Camera di rilascio di uno degli originali.

235Generalmente, in presenza di una istituzione arbitrale deputata ad

amministrare arbitrati, una della funzioni tipiche ad essa attribuite dai regolamenti è proprio quella di comunicare il lodo alle parti (ad esempio l’art. 35 del regolamento della Camera arbitrale nazionale ed internazionale di Milano o l'art. 20 del regolamento di arbitrato ordinario della Camera arbitrale di Roma (in Bernini A.M., Soldati N., Codice della conciliazione e dell'arbitrato, 2a ed., Milano, 2002, pp. 585, 769). Nel caso di specie, tuttavia, poiché negli articoli in esame del codice dei contratti pubblici manca una previsione di questo tipo, sarebbe una forzatura eccessiva della lettera della legge fare carico alla Camera di questo obbligo.

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168 è quella relativa alle modalità con le quali deve avvenire

tale informazione e cioè attraverso la consegna del lodo in originale o in copia attestata conforme dagli stessi arbitri.

L'art. 241, comma 10, c.c.p. è sicuramente incompatibile solo con quest'ultima regola, dal momento che non avrebbe senso imporre al collegio di depositare presso la Camera tanti originali quante sono le parti e poi obbligarlo a consegnare alle parti stesse altri originali o copie conformi. Ciò non toglie, tuttavia, che ai sensi dell'art. 824 c.p.c. grava sugli arbitri, anche eventualmente attraverso il segretario, l'obbligo di informare le parti, ciò che nel caso di specie deve avvenire con la comunicazione dell'avvenuto deposito.

Peraltro, nulla impedisce agli arbitri di informare le parti anche attraverso la consegna materiale di un originale o di una copia del lodo ai sensi dell'art. 824 c.p.c., dal momento che, com'è noto, a seguito della riforma del 2006, non vi è più l'obbligo per gli arbitri di redigere il lodo in tanti originali quante sono le parti236. In tal caso, ciò che rileva non è tanto la consegna materiale del lodo, che costituirà nulla più di un adempimento non dovuto, quanto il fatto che tale consegna venga accompagnata dalla comunicazione dell'avvenuto deposito presso la Camera arbitrale, in quanto è proprio grazie a questa comunicazione che viene assolto l'obbligo degli arbitri.

Per quanto concerne, invece, la consegna materiale del lodo, qualora, ovviamente, non si sia verificata

236

Dapas A., in Dapas A., Viola L., L'arbitrato nel nuovo codice dei contratti pubblici, op. cit., 179.

Il lodo arbitrale e la sua impugnazione

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169 quest'ultima ipotesi, la parte deve rivolgersi alla Camera

arbitrale chiedendo appunto la consegna di uno degli originali o delle copie. Nulla, infine, impedisce che sia la stessa Camera arbitrale ad informare le parti dell'avvenuto deposito del lodo.

Queste considerazioni trovano conferma nella recente novellazione dell'art. 241, comma 10, c.c.p. ad opera del D. Lgs. n. 53 del 2010, il quale vi ha aggiunto un nuovo periodo in forza del quale “su richiesta di parte il

rispettivo originale è restituito, con attestazione dell'avvenuto deposito, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 825 del codice di procedura civile”. Ed infatti,

è evidente che se è previsto che la parte faccia istanza alla Camera arbitrale per la consegna dell'originale, si presuppone che la Camera non debba spontaneamente provvedere alla consegna dello stesso, come invece imposto agli arbitri nel codice di rito.

In ordine ai rimedi a disposizione delle parti per il caso in cui la Camera ritardi od ometta la consegna del lodo in seguito alla richiesta delle parti stesse, non v'è motivo per discostarsi dalla tesi sostenuta in dottrina rispetto all'arbitrato di diritto comune, in forza della quale le parti, in caso di mancata consegna del lodo da parte degli arbitri, possono ricorrere al procedimento ingiuntivo ex art. 633 e ss. c.p.c.237. Nel caso di specie, peraltro, l'azione deve

237 Carpi F., Art. 824. Originali e copie del lodo, in Arbitrati, 2a ed., a cura di Carpi F., Bologna, 2007, 584 ss.; Punzi C., Disegno sistematico dell'arbitrato, op. cit., II, 106; Ruffini G., Boccagna S., Art. 824. Originali e copie del lodo, in Codice di procedura civile commentata, a cura di Consolo C. e Luiso F.P., Milano, 2007, III, 5978 ss., spec. 5985.

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170 essere rivolta, evidentemente, nei confronti della Camera e

non degli arbitri.