• Non ci sono risultati.

Il Codice dei contratti pubblici, prima della novella del 2010, non contemplava regole speciali relative alla disciplina delle impugnazioni del lodo.

247 Circa il contenuto e la forma di tale manifestazione di volontà si veda Briguglio A, Dell’arbitrato, in Codice di procedura civile commentato a cura di Vaccarella R. e Verde G., op. cit., 217.

248 Cass., sent. n. 11788 del 21 maggio 2007, in Riv. Arbitrato, 2008, 73; Cass. sent. n. 16977 del 25 luglio 2006, in Mass. Foro it., 2006, 1442; Cass., sent. n. 2598 del 7 febbraio 2006; Cass., sent. n. 22794 del 6 dicembre 2004, in Guida al Diritto, 2005, 2, 68. In particolare, carenza di potestas iudicandi degli arbitri è stata ravvisata non solo nelle ipotesi di nullità del patto compromissorio derivanti da vizi di forma estrinseca, ma anche in quelle che traggono origine dai limiti di compromettibilità della controversia nonché in ogni altra ipotesi di nullità, annullabilità o inefficacia che determini l’insussistenza – originaria o sopravvenuta – della volontà contrattuale delle parti di addivenire al compromesso (Cass., sent. n. 4207 del 24 febbraio 2006, in Giust. civ., 2007, 2561).

Tesi di dottorato “La disciplina arbitrale nei contratti pubblici” Dott. Giovanni Battista De Luca discussa presso l’Università Luiss

Guido Carli. Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore.

178 Trovava quindi integrale applicazione la disciplina

ordinaria, fermo restando che, il termine lungo per l'impugnazione per nullità del lodo249, normalmente decorrente ai sensi dell'art. 828, comma 2, c.p.c. dall'ultima sottoscrizione, nei giudizi arbitrali di cui al Codice dei contratti pubblici decorreva, invece, dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale.

Il d.lgs. n. 53 del 2010 ha, invece, introdotto alcune disposizioni speciali in tema di impugnazione per nullità del lodo, aggiungendo all'art. 241 c.c.p. due nuovi commi, il 15- bis ed il 15-ter.

La prima disposizione stabilisce, innanzitutto, che “il

lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia” indipendentemente dalla previsione

della clausola compromissoria o del compromesso, e ciò in deroga all’art. 829, comma 3250.; e che l’impugnazione del lodo può essere proposta entro novanta giorni dalla notificazione del lodo e non oltre i centoottanta giorni

249 Competente a giudicare sull’impugnazione del lodo è la Corte d’ appello nel cui distretto ha sede l’arbitrato. Il giudizio sull’impugnazione per nullità segue le regole dei giudizi normali; in pendenza di tale giudizio l’esecuzione del lodo non è sospesa; può esserlo con ordinanza della Corte d’appello (art. 830, ultimo comma, c.p.c.). Deve naturalmente trattarsi del lodo fatto oggetto di dichiarazione di esecutività, mancando altrimenti in esso la necessaria connotazione giuridica suscettibile di sospensione.

250 I motivi di impugnazione per nullità debbono essere specificamente indicati e dedotti nell’atto di impugnazione; in particolare, analogamente a quanto ritenuto per il ricorso di Cassazione, non è necessaria l’indicazione specifica delle norme in thesi violate, essendo sufficiente che esse risultino desumibili dal complesso del ricorso (cfr. Cass., sent. n. 6931 del 8 aprile 2004, in Foro it., 2005, I, 841; Cass. sent. n. 3383 del 20 febbraio 2004, in Giust. civ, 2005, I, 3143; Cass., sent. n. 5358 del 2 giugno 1999, in Giust civ. Mass., 1999, 1245). Successivamente non è ammesso enunciarne altri né è possibile specificare i motivi indicati solo genericamente.

Il lodo arbitrale e la sua impugnazione

________________________________________________________________________________

Tesi di dottorato “La disciplina arbitrale nei contratti pubblici” Dott. Giovanni Battista De Luca discussa presso l’Università Luiss

Guido Carli. Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore.

179 dalla data del deposito del lodo presso la Camera

arbitrale251.

Per comprenderne il significato, occorre tenere presente che la riforma dell'arbitrato del codice di rito (di cui al d.lgs. n. 40 del 2006) invertendo quella che era la regola previgente, ha stabilito che l'impugnazione per nullità per violazione di regole di diritto è ammessa solo se espressamente disposta dalle parti o dalla legge (art. 829, comma 3, c.p.c.)252.

Il legislatore delegato, quindi, con il comma 15-bis ha sancito il principio che il lodo arbitrale in materia di contratti pubblici può essere impugnato per nullità253 anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, dando vita ad una delle ipotesi evocate dall'art. 829, comma 3, c.p.c., nelle quali l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto è ammessa in quanto disposta dalla legge254.

251 Come si può notare, è stata, invece, eliminata la previsione dell’impugnazione per violazione delle norme sostanziali applicate al giudizio, salve le diverse previsioni della clausola arbitrale o della legge.

252 In sostanza in base alla riforma del 2006 l'impugnazione per

violazione delle regole di diritto era ammessa soltanto se già prevista dalla clausola compromissoria o dal compromesso.

253 Il ricorso avverso il lodo deve essere notificato personalmente alla parte e non al difensore (cfr. Cass., sent. n. 17418/2004); la notifica non effettuata personalmente alla parte è affetta da nullità sanabile ex tunc con la costituzione in giudizio del destinatario della notifica ovvero mediante rinnovazione spontanea della stessa (cfr. Cass., sent. n. 18916/2004).

254 In giurisprudenza (cfr. Cass., sent. n. 1183/2006; Id. sent. n. 2211/2003; Id. sent. n. 15136/2000) è stato ritenuto che il vizio di motivazione del lodo può rilevare come ipotesi di nullità del lodo nella sola ipotesi in cui la motivazione manchi del tutto oppure sia tale da non consentire di comprendere l’iter del ragionamento seguito dagli arbitri e di individuare la ratio della decisione adottata. In particolare gli ermellini hanno affermato che in sede di ricorso per Cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull’impugnazione

Tesi di dottorato “La disciplina arbitrale nei contratti pubblici” Dott. Giovanni Battista De Luca discussa presso l’Università Luiss

Guido Carli. Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore.

180 E' di tutta evidenzia come la novella del 2006 abbia

creato una notevole diversità tra l'arbitrato disciplinato dal codice di rito e quello "speciale" relativo alla materia dei contratti pubblici, estendendo solo per questi ultimi il potere di controllo del giudice dell'impugnazione.

Occorre, peraltro, chiedersi se le parti possano rinunciare a questo tipo di impugnazione per nullità.

Secondo parte della dottrina255, il tenore letterale del comma 15-bis non si oppone a tale conclusione. In senso contrario, avrebbe deposto, invece, il ricorso ad espressioni secondo le quali l'impugnazione per nullità per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa “in ogni caso”, o “è sempre

ammessa” (come ad esempio prevede l'art. 829, comma 4,

c.p.c.) o è ammessa “nonostante qualunque preventiva

rinuncia”, come disposto dall'art. 829, comma 1, c.p.c.,

relativamente ai motivi di nullità ivi contemplati.

In secondo luogo, il comma 15-bis deroga in parte alla disciplina ordinaria dei termini per l'impugnazione del lodo, stabilendo in novanta giorni il termine breve decorrente dalla notificazione del lodo, e in centoottanta giorni quello lungo decorrente dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale e non dalla data della

per nullità del lodo, inoltre, al fine di verificare se la sentenza stessa sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai modi di impugnazione del lodo, il giudice di legittimità non può apprezzare direttamente la pronuncia arbitrale e può esaminare solo la decisione emessa nel giudizio di impugnazione, svolgendo un sindacato di legittimità attraverso il riscontro della conformità alla legge e della congruità della motivazione (cfr. Cass. sent. n. 11315/2007; Id. sent. n. 6986/2007; Id. sent. n. 7649/2007; Id. sent. n. 8697/2006 e Id. Id. sent. n. 3768/2006).

Il lodo arbitrale e la sua impugnazione

________________________________________________________________________________

Tesi di dottorato “La disciplina arbitrale nei contratti pubblici” Dott. Giovanni Battista De Luca discussa presso l’Università Luiss

Guido Carli. Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore.

181 sottoscrizione del lodo (come previsto dall’art. 828 per gli

arbitrati ordinari).

Va segnalata infine un'importante precisazione introdotta relativamente ai termini dell'impugnazione, non disciplinati in precedenza dall’art. 241 c.c.p.

Mentre il termine breve dei novanta giorni dalla notifica del lodo coincide con quello dell'art. 828 c.p.c., il termine lungo viene ridotto rispetto alla previsione dell'art. 828, comma 2, da un anno a centoottanta giorni.