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I costi del giudizio arbitrale amministrato

Un tale tipo di rapporto s’instaura tra le parti e gli arbitri anche nell’ipotesi di arbitrato amministrato.

In tale ultimo caso nella formazione del contratto di arbitrato si inserisce, però, l’attività di un’istituzione arbitrale, la quale instaura un rapporto diretto di tipo contrattuale con le parti.

In virtù di tale contratto l’istituzione, dietro pagamento di un corrispettivo pecuniario, assume nei confronti delle parti alcuni obblighi relativi all’amministrazione della giustizia privata, quali quello di nominare gli arbitri, di svolgere le mansioni di segreteria necessarie al funzionamento dell’arbitrato ed in particolare, per quel che in questa sede rileva, di liquidare il compenso spettante agli arbitri.

Nello svolgimento di tale ultima attività, l’istituzione arbitrale agisce quale mandataria delle parti, non instaurando essa, in linea di principio, alcun rapporto giuridico né assumendo alcuna diretta obbligazione nei confronti degli arbitri, contrattualmente legati ai soli compromittenti.

274

Tizi F., I costi del processo arbitrale, op. cit., 590. Cfr. anche Bernardini P., Arbitrato e consulenza tecnica, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1993, 613 ss., spec. 626.

Le spese del procedimento arbitrale nei contratti pubblici _______________________________________________________________________________

Tesi di dottorato “La disciplina arbitrale nei contratti pubblici” Dott. Giovanni Battista De Luca discussa presso l’Università Luiss

Guido Carli. Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore.

195 Se è vero, dunque, che, tanto nel caso di arbitrato ad

hoc che nel caso di arbitrato amministrato gli arbitri

acquistano nei confronti dei compromittenti un diritto contrattuale al rimborso delle spese ed al pagamento dell’onorario per l’opera prestata, è, però, anche vero che - al di fuori del caso in cui sia predeterminato in un accordo tra le parti e gli arbitri l’ammontare del compenso e delle spese - gli arbitri potranno esigere un tale credito solo dopo la sua liquidazione.

La liquidazione dell’ammontare del compenso spettante agli arbitri nonché delle spese del procedimento è compiuta da organi diversi e secondo modalità diverse. Nel caso di arbitrato amministrato i regolamenti delle Camere arbitrali offrono due diverse modalità di liquidazione dei costi dell’arbitrato.

A volte gli enti lasciano agli arbitri il compito di attivarsi. In tal caso, nulla è previsto nel regolamento in merito alla liquidazione del compenso e la disciplina non potrà che essere quella del codice di procedura civile275: si applicherà l’art. 814 c.p.c. e gli arbitri potranno procedere alla liquidazione o fare istanza di liquidazione al Presidente del Tribunale competente.

In altri casi, invece, è la stessa istituzione a gestire il rapporto economico con gli arbitri ed a provvedere alla

275 In tal senso si vedano, art. 28 Regolamento della Camera arbitrale di Ancona; art. 22 Regolamento della Camera arbitrale di Cremona. L’art. 29 Regolamento della Camera arbitrale di Como prevede che, avverso il provvedimento di liquidazione delle spese del collegio arbitrale, le parti possano proporre reclamo al Consiglio arbitrale.

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196 liquidazione del loro compenso e delle spese di

procedimento276.

Nello svolgimento di tale ultima attività, la Camera non assume, comunque, alcuna diretta obbligazione nei confronti degli arbitri, ma agisce quale mandataria dei compromittenti277.

Pur non creandosi tra istituzione ed arbitri alcun rapporto di natura contrattuale, gli arbitri sono, tuttavia, vincolati alla liquidazione dei compensi compiuta dall’istituzione.

Un tale vincolo si ritiene origini dallo stesso contratto di arbitrato, con cui arbitri e compromittenti si sono obbligati al rispetto del Regolamento della Camera arbitrale ed in particolare alla disciplina relativa alla liquidazione dei compensi.

Il ruolo svolto dall’istituzione nella liquidazione del compenso e delle spese del procedimento è, secondo la dottrin278, quello dell’arbitratore, ovvero, del terzo delegato dalle parti alla determinazione dell’oggetto del contratto che le stesse hanno lasciato in bianco.

In altri termini, è come se le parti e gli arbitri avessero stipulato un contratto di arbitrato per relationem

276 Cfr., fra tanti, art. 30.2 Regolamento di arbitrato nazionale A.I.A.; art. 37.1 Regolamento della Camera arbitrale della Camera di commercio di Perugia; art. 43 Regolamento della Camera arbitrale di Bari; art. 26.4 Regolamento della Camera arbitrale di Bergamo; art. 27 del Regolamento della Camera arbitrale di Bologna.

277 Secondo Ricci E.F., Note sull’arbitrato «amministrato», in Riv. dir. proc., 2002, p. 7, è giustificato, in tal caso, il richiamo all’istituto dell’accollo regolato agli artt. 1273 e ss. c.c.

278 Cfr. Briguglio A., in Codice di procedura civile commentato, a cura di Vaccarella R. e Verde G., op. cit., sub. art. 814, p. 842; Caponi R., L’arbitrato amministrato dalle camere di commercio in Italia, op. cit., p. 683.

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197 attribuendo all’istituzione il compito di dare un contenuto

alla parte economica dell’atto negoziale da loro posto in essere. Tale contratto, una volta completo, è vincolante per gli interessati279.

Se in dottrina c’è unanimità di vedute in merito al ruolo svolto, nella liquidazione del compenso, dalle Camere Arbitrali nel caso di arbitrato volontariamente amministrato, al contrario diverse opinioni erano state espresse sulla qualificazione del potere di liquidazione della Camera Arbitrale in materia di pubblici appalti prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici.

Secondo un primo orientamento280 anche la Camera Arbitrale in materia di opere pubbliche svolgeva la funzione dell’arbitratore, per cui nei provvedimenti di liquidazione dovevano vedersi “provvedimenti non

discrezionali e meramente ricognitivi della sussistenza dei presupposti previsti dalla normativa” e le possibili

controversie sugli stessi dovevano essere devolute alla giurisdizione ordinaria.

Un secondo orientamento281attribuiva, invece, all’ordinanza di liquidazione del compenso della Camera natura e funzione di “atto autoritativo”, con la conseguenza che l’eventuale impugnazione di una tale ordinanza avrebbe dovuto essere proposta al giudice

279 In tal senso è l’art. 30.3 Regolamento di arbitrato nazionale A.I.A.

280 Luiso F. P., La camera arbitrale per i lavori pubblici, op. cit., p. 423.

281

Verde G, Le funzioni «paragiurisdizionali» della Camera arbitrale per il lavori pubblici, in Riv. arb., 2001, p. 159 ss.

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198 amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva (art. 33

D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80).

Quest’ultima tesi sembra oggi prevalere alla luce tanto della decisione del Consiglio di Stato282 - secondo cui l’ordinanza di liquidazione della Camera arbitrale sarebbe “un atto amministrativo vero e proprio e non un

atto negoziale di arbitraggio” - quanto della nuova

sistematica del D. Lgs. n. 163/2006, che, escludendo l’efficacia di “titolo esecutivo” dell’”ordinanza non

impugnabile” di liquidazione dei compensi, conferma la

tesi secondo cui tale ordinanza sarebbe un vero e proprio atto amministrativo e, come tale, dotato di automatica esecutività.

Relativamente alla ripartizione tra le parti degli onorari e delle spese degli arbitri, nonché alla determinazione e ripartizione delle ulteriori spese sopportate dalle parti, i regolamenti sono soliti rinviare alla stessa regola vigente, secondo la tesi prevalente, nell'arbitrato di diritto comune, in forza della quale la relativa statuizione è di competenza dello stesso collegio arbitrale283.

Non vi è, quindi, sul punto divergenza dalla disciplina ordinaria.

282 Cons. Stato, 10 marzo 2005 n. 1008, in Riv. arb., 2006, p. 331, con nota Verde G., Sulla liquidazione dei compensi degli arbitri nell’arbitrato delle oo. pp..

283 V., ad esempio, l'art. 34 del regolamento della Camera arbitrale nazionale ed internazionale di Milano o l'art. 18 del regolamento di arbitrato ordinario della Camera arbitrale di Roma (in Bernini A.M., Soldati N., Codice della conciliazione e dell'arbitrato, op. cit., 585, 769).

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199 Per quanto riguarda i costi del segretario del collegio,

occorre considerare che negli arbitrati amministrati spesso l'attività di segreteria viene svolta direttamente dall'istituzione, anche tramite propri dipendenti.

In tali casi si verifica, dunque, una deviazione dai principi generali poc'anzi ricordati dell'arbitrato di diritto comune, in quanto il compenso per le attività di segreteria non rientra più tra le spese del collegio arbitrale, rientrando, invece, nella più generale voce di spesa concernente il servizio di amministrazione di arbitrato, così come determinato nelle tariffe, il quale grava direttamente sulle parti, quale parte del corrispettivo del contratto di amministrazione di arbitrato.