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La sede dell'arbitrato (art. 243, terzo comma, c.c.p.)

c.c.p.).

Per quanto concerne la sede dell'arbitrato, l'art. 241 c.c.p. non prevede alcuna regola particolare, sicché, in ipotesi di arbitrato libero, valgono le regole ordinarie di cui al codice di rito ed in particolare quanto disposto dall'art. 816 c.p.c.193.

Alcune precisazioni esige, invece, la previsione di cui all'art. 243, comma 3, c.c.p., a norma della quale, nel caso di arbitrato amministrato, “le parti determinano la sede

del collegio arbitrale, anche presso uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni regionali dell'Osservatorio; se non vi è alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se vi è accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della Camera arbitrale”.

In primo luogo, non si può che convenire con quella dottrina che ha osservato che la disposizione in esame, nonostante discorra di “sede del collegio arbitrale”, si riferisce pur sempre all'istituto della sede dell'arbitrato di cui all'art. 816 c.p.c.194.

In secondo luogo, va tenuto presente che il legislatore del 2006 ha modificato il criterio sussidiario di cui all'alt. 816 c.p.c., secondo il quale in assenza di determinazione ad opera delle parti o degli arbitri della sede dell'arbitrato, questa è nel luogo di stipulazione della convenzione dì

193 Così Picozza E., Art. 816. Sede dell'arbitrato, in Codice di

procedura civile commentato a cura di Consolo C. e Luiso F.P., Milano, 2007, 5844 ss., spec. 5855.

194 Così Picozza E., Art. 816. Sede dell'arbitrato, op. cit,. 5855. Tale autore, inoltre, ritiene che non può certo farsi discendere dalla differenza lessicale una conseguenza cosi grave come quella di ritenere che, diversamente da quanto disposto dall'art. 816 c.p.c., le attività di cui all'art. 816, comma 3, c.p.c. debbano essere necessariamente svolte presso la sede del collegio.

Tesi di dottorato “La disciplina arbitrale nei contratti pubblici” Dott. Giovanni Battista De Luca discussa presso l’Università Luiss

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138 arbitrato, con quello di cui all'art. 243, comma 3, c.c.p., a

norma del quale se le parti non intervengono con una loro decisione, la sede à presso la Camera arbitrale.

Per quanto concerne la prima parte dell'art. 243, comma 3, c.c.p., secondo la quale le parti determinano la sede del collegio “anche in uno dei luoghi in cui sono situate le

sezioni regionali dell'Osservatorio” dei lavori pubblici,

non può trascurarsi il fatto che si tratta di una previsione che trova origine nell'art. 150, comma 4, d.P.R. n. 554 del 1999, il quale stabiliva espressamente che le parti potevano “determinare la sede del collegio arbitrale in

uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici”.

Sicché, la nuova formulazione, nella misura in cui stabilisce che le parti determinano la sede “anche”, non può che essere intesa come norma autorizzatoria e non certo nel senso che le parti non possano fissare la sede in altri luoghi.

Dal momento che la sede dell'arbitrato assume rilevanza sotto molteplici aspetti 195e che, tuttavia, non è stabilito un termine entro il quale la stessa debba essere fissata, può anche accadere che sorga l'esigenza di ricorrere al giudice per l'adozione di uno dei provvedimenti in precedenza ricordati senza, tuttavia, ancora sapere quale sia la sede dell'arbitrato.

195

Nell'arbitrato di diritto comune la fissazione della sede dell'arbitrato rileva non solo per l'attribuzione della nazionalità italiana al procedimento arbitrale ed al relativo lodo, ma anche per l'individuazione del giudice territorialmente competente a provvedere ai sensi degli artt. 810, comma 2, c.p.c., 825, comma 1, 826, comma 3, 828, comma 1, 831, comma 3, c.p.c..

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139 Il legislatore ha risolto il problema espressamente per

l'individuazione del giudice competente ex art. 810, comma 2, c.p.c.

L'ultima parte del comma 2 dell'art. 810 c.p.c. stabilisce, infatti, che se le parti non hanno fissato la sede, la competenza spetta al presidente del tribunale del luogo di stipulazione dell'accordo compromissorio, e se tale luogo è all'estero, al presidente del tribunale di Roma.

In altri casi, tuttavia, le disposizioni interessate non contemplano un'analoga espressa disciplina. Nulla, ad esempio, viene stabilito agli artt. 825, comma 1, 828, comma 1 e 831, comma 3, c.p.c., i quali non si occupano del caso in cui sia mancata la fissazione della sede.

Tale lacuna non desta, tuttavia, particolari preoccupazioni, in quanto l'art. 816 c.p.c. prevede espressamente che in mancanza di fissazione della sede, questa è nel luogo in cui è stata stipulata la convenzione di arbitrato e se tale luogo non si trova nel territorio nazionale, la sede è a Roma196.

Nell'applicazione di tali regole al giudizio di cui all'art. 243 c.c.p. sorgono, però, diversi problemi.

L'art. 243, comma 3, c.c.p. stabilisce che in caso di mancata indicazione della sede del collegio arbitrale “questa deve intendersi stabilita presso la sede della

Camera arbitrale”.

Il problema concerne, quindi, l'individuazione del presidente del tribunale competente a provvedere alla nomina dell'arbitro qualora le parti non abbiano fissato la sede del collegio arbitrale. Se si dà prevalenza all'art. 243, comma 3, c.c.p., la competenza spetta al presidente del

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140 tribunale di Roma, in quanto in questo luogo deve

intendersi fissata la sede dell'arbitrato, se invece si dì prevalenza all'art. 810, comma 2, c.p.c., a provvedere deve essere il presidente del tribunale del luogo in cui è stata stipulata la convenzione di arbitrato.

Ai sensi dell'art. 243, comma 3, c.c.p., il potere delle parti di fissare la sede del collegio è un potere che non è sottoposto ad un termine prestabilito, e fino a quando le parti non lo abbiano esercitato, la sede dell'arbitrato deve intendersi stabilita presso la sede della Camera arbitrale , quindi, a Roma.