Misure di difesa commerciale: attuale normativa.
4.2. Dumping sovvenzioni misure di salvaguardia: principi fondamentali.
4.2.2. Concetto di sovvenzione
L'Unione europea attraverso Regolamento del Consiglio n. 597 / 2009 dell'11 giugno, “relativo alla difesa contro
le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea”81, recepisce nella propria legislazione le disposizioni dell'Accordo sulle sovvenzioni e misure compensative concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ai fini di una applicazione adeguata e trasparente delle norme antisovvenzione. Esso stabilisce norme per la protezione delle industrie comunitarie contro le importazioni
sovvenzionate provenienti da paesi terzi .
E' evidente che in questo caso, la condotta illecita è imputabile direttamente, anziché alle imprese produttrici, allo Stato terzo, il quale attraverso una qualsiasi forma di vantaggio che riduca gli oneri normalmente incombenti sul bilancio delle proprie imprese, mette quest'ultime in condizioni di praticare prezzi artificialmente ridotti, suscettibili di danneggiare le concorrenti imprese dell'Unione.
Secondo quanto si rinviene nel Regolamento dell'Unione all’articolo 2 comma 1:
“a) un prodotto si considera sovvenzionato se beneficia di una sovvenzione compensabile ai sensi degli articoli 3 e 4. La sovvenzione può essere concessa dalla pubblica amministrazione del paese d’origine del prodotto importato o dalla pubblica amministrazione di un paese intermedio dal quale il prodotto sia esportato nella Comunità, denominato ai fini del presente regolamento «paese di esportazione»;
b) per «pubblica amministrazione» s’intende qualsiasi ente pubblico entro il territorio del paese di origine o di esportazione;
c) per «prodotto simile» si intende un prodotto identico, vale a dire uguale sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato, oppure, in mancanza di un tale prodotto, un altro prodotto
che, pur non essendo uguale sotto tutti gli aspetti, abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto considerato.
d)per «pregiudizio» si intende, salvo altrimenti disposto, il pregiudizio grave, o la minaccia di pregiudizio grave a danno dell’industria comunitaria, oppure un grave
ritardo nella costituzione di tale industria. Tale termine è interpretato in conformità delle disposizioni dell’articolo 8”.
Dunque la nozione di sovvenzione consta di due elementi fondamentali :
a) l’esistenza di un aiuto pubblico;
b) il conferimento, per via di tale aiuto, di un vantaggio alle imprese.
Lo strumento più trasparente di aiuto pubblico consiste in un contributo finanziari erogato da un Governo o da un organismo pubblico situato nel territorio di uno Stato. Tuttavia, la nozione di contributo finanziario non è intesa in senso restrittivo ma è formulata invece, in maniera assai ampia può assumere diverse forme, come finanziamenti o beni e servizi forniti dalla pubblica amministrazione .
La nozione in questione è resa, ancora più ampia dalla circostanza che l’Accordo sulle sovvenzioni e misure compensative, pur non fornendo una definizione del concetto di organismi pubblici, chiarisce che a tali organismi sono equiparati gli enti di finanziamento e gli organismi privati che svolgono la funzione di erogazione e di contributi pubblici per conto del Governo.
La presenza di un sostegno finanziario in una delle forme illustrate o con qualsiasi altro strumento non è però sufficiente a configurare un caso di sovvenzione se non ne deriva un particolare vantaggio per i soggetti che lo ricevono.
Le sovvenzioni contro le quali può essere intrapresa un’azione, le cosiddette sovvenzioni compensabili , sono sovvenzioni specifiche per una società o un settore. La nozione di specificità viene definita in riferimento alla
cerchia di soggetti ammessi a beneficiare della sovvenzione, la quale viene definita all’articolo 4 comma 1 del Regolamento il quale dispone che :“1. Le
sovvenzioni sono compensabili soltanto nei casi in cui siano specifiche, ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4. Al fine di determinare se una sovvenzione sia specifica per un’impresa o industria, ovvero per un gruppo di imprese o industrie (in appresso denominate «determinate imprese»), rientranti nell’ambito della competenza dell’autorità concedente, si applicano i seguenti principi: a)ove l’autorità concedente, ovvero la legislazione secondo cui essa opera, limiti esplicitamente a determinate imprese l’accesso alla sovvenzione, questa si considera specifica;
b) ove l’autorità concedente, ovvero la legislazione secondo cui essa opera, stabilisca criteri o condizioni oggettivi che disciplinano la spettanza e l’importo della sovvenzione, questa non si considera specifica, purché la spettanza sia automatica e tali criteri e condizioni siano
rigorosamente osservati;
c) ove, pur non sussistendo apparentemente le specificità
in base ai principi di cui alle lettere a) e b) vi sia motivo di ritenere che si tratti in realtà di una sovvenzione specifica, si possono prendere in considerazione altri fattori, quali l’utilizzo di un programma di sovvenzioni da parte di un numero limitato di imprese, la fruizione predominante da parte di determinate imprese, la concessione di sovvenzioni sproporzionatamente elevate a determinate imprese, e il modo in cui l’autorità concedente ha esercitato il proprio potere discrezionale nella decisione di concedere la sovvenzione. A questo proposito, si prendono in considerazione in particolare
informazioni sulla frequenza con la quale vengono rigettate o approvate richieste di sovvenzione e i motivi di tale decisione.”
La sovvenzione è cioè specifica quando è destinata a una singola impresa o a un singolo settore di produzione oppure a gruppi di imprese o settori di produzione comunque determinanti, tra tutti quelli situati nell’ambito di giurisdizione dell’autorità che la concede.82 Il carattere specifico o non specifico di una sovvenzione costituisce il primo fondamentale elemento da prendere in considerazione per determinare il regime giuridico applicabile alla stessa.
L’Accordo sulle sovvenzioni e misure compensative ha previsto un regime tripartito definito per le sue particolari caratteristiche: “sistema semaforo”.
Si distinguono le sovvenzioni “rosse” soggette a un divieto assoluto, e quindi ad azione legale; le sovvenzioni “gialle” lecite, ma passibili di azione legale perché suscettibili di avere un impatto negativo sul commercio e di provocare effetti pregiudizievoli per altri stati; le sovvenzioni “verdi” sempre lecite di pieno diritto, e quindi non passibili di azione legale.
Solo le sovvenzioni specifiche possono ricadere sotto ciascuno di questi tre regimi giuridici o essere sottoposte a misure compensative .
L'art. 3 dell'Accordo indica due tipi di sovvenzione vietate: le sovvenzioni all’esportazione; le sovvenzioni condizionate all’uso preferenziale di merci nazionali.
82 La distinzione tra sovvenzioni specifiche e non specifiche è tuttavia agevole solo nell’ipotesi in cui l’autorità concedente, o la legislazione ai sensi della quale essa opera, limiti esplicitamente l’accesso ad una sovvenzione a determinati soggetti.
Per la prima volta infatti, sono presi in considerazione gli effetti dell’aiuto statale nel mercato del paese in cui i beni sovvenzionati sono prodotti. Il condizionamento delle sovvenzioni erogate all’acquisto di beni nazionali è infatti suscettibile di falsare la concorrenza internazionale non solo sui mercati di esportazione, ma anche nel mercato interno.
Alla categoria delle sovvenzioni “gialle” appartengono quasi tutte le sovvenzioni interne di carattere specifico,ad eccezione di quelle riguardanti il settore agricolo e il settore di aeromobili civili di cui si applicano i relativi accordi .
Tra le sovvenzioni previste dall'Accordo, che non possono mai essere vietate ne soggette ad azione legale rientrano innanzitutto tutte le sovvenzioni di carattere non specifico. Si aggiungono poi tre categorie di sovvenzioni che, pur essendo specifiche, rispondono ad obbiettivi di rilevanza sociale essendo volte a : assistenza ricerca; aiuto alle regioni sfavorite; assistenza all’adeguamento degli impianti produttivi a nuovi obblighi in materia ambientale imposti da leggi e da regolamenti.
Una caratteristica peculiare della normativa dell’Accordo è che il regime giuridico proprio a ciascuna delle categorie di sovvenzioni descritto è definito in base ai mezzi di ricorso e al sistema di contromisure utilizzabili nei confronti delle stesse. Gli uni e le altre vengono infatti graduati in relazione alla gravità dei possibili effetti pregiudizievoli delle stesse sovvenzioni per gli Stati terzi. Orbene, al di fuori dei casi, in cui la sovvenzione è ammessa ad esempio, perché in attuazione di una politica sociale o a favore di regioni svantaggiate ben determinate, l’Unione può essere autorizzata ad
adottare, un dazio compensativo al fine di compensare qualsiasi sovvenzione concessa alla produzione, esportazione o trasporto di qualsiasi prodotto la cui commercializzazione nel territorio dell'Unione, produca un grave pregiudizio all’industria europea del settore. I dazi compensativi costituiscono dei provvedimenti di difesa unilaterale attuabili unicamente dallo Stato importatore, sempre allo scopo, di neutralizzare nel proprio mercato gli effetti pregiudizievoli discendenti delle importazioni sovvenzionate.
L’imposizione unilaterale dei diritti compensativi potrebbe quindi ritenersi secondo alcuni autori, come “espressione di un mandato diretto” implicitamente conferito dall’Organizzazione ai suoi membri per consentire il rapido ristabilimento del reciproco equilibrio dei vantaggi commerciali turbato in simili gravi circostanze.83 Il potere di ricorrere unilateralmente a tali misure viene tuttavia compensato dall’obbligo di seguire una procedura d’inchiesta, sottoposta a una disciplina molto dettagliata che fissa criteri molto rigorosi relativamente alla determinazione dell'esistenza e dell’entità della sovvenzione e del pregiudizio ad essa ascrivibile, nonché ampie garanzie di informazione e partecipazione per tutti i soggetti coinvolti per ristabilire condizioni di leale concorrenza.