Nuovi obbiettivi dell'Ue nell'ambito della politica commerciale in materia
5.2. Primo tentativo di riforma nel 2006 2007 “Libro verde”: esito negativo a seguito
di opinioni divergenti.
Per l'Unione europea, è di vitale importanza usare gli strumenti oggetto dell'odierna disamina, in maniera efficace e rigorosa per garantire il rispetto delle norme internazionali del commercio e tutelare gli interessi europei dalle pratiche commerciali sleali.
Ciò che trae fondamento dalla circostanza per cui la concorrenza sui mercati internazionali è imperfetta104,
103 Cfr. articolo 294 TFUE relativo alla procedura legislativa ordinaria.
104Sul punto si veda la Comunicazione della Commissione
“Europa globale: Gli strumenti europei di difesa in un'economia globale in continuo mutamento- Libro Verde, destinato alla consultazione pubblica” Bruxelles, 6.12.2006
ovvero non esiste un'autorità internazionale in materia di concorrenza che possa controllare e regolamentare il comportamento anticoncorrenziale fra i Paesi.
Fermo quanto sopra, è importante evidenziare, altresì, che negli ultimi dieci anni, l’economia europea e quella mondiale hanno affrontato cambiamenti strutturali di vasta portata attraverso i quali oggi molte aziende europee producono beni al di fuori dell’Unione per poi importarli, mentre altre hanno delocalizzato alcune fasi del processo di produzione o utilizzano un sistema di forniture che si estende al di là del mercato europeo. Di conseguenza tali cambiamenti sono volti a mettere in discussione le concezioni tradizionali di produzione e di interessi economici dell’Ue, ed ovviamente non sono stati tenuti in debita considerazione dalla vigente normativa che, come detto, trae il proprio fondamento dall'Uruguay Round di metà anni 90.
In tale contesto risulta significativo il discorso tenuto davanti a un gruppo di leader politici ed economici a Berlino, il 23 gennaio 2006, dal Commissario UE Peter Mandelson con cui si è ribadito l'impegno a perseguire una politica commerciale europea che rifletta il cambiamento economico mondiale, “In un’economia
mondiale in continua evoluzione, dobbiamo essere sicuri che i nostri strumenti per la difesa commerciale e il loro utilizzo siano compatibili con le nuove realtà della globalizzazione”.
Ed inoltre “Agire contro le pratiche commerciali sleali è un
elemento politico ed economico essenziale per la difesa del libero commercio, il mantenimento della competitività
europea e il lavoro dei cittadini”105.
Inoltre già con la pubblicazione, nel ottobre 2006, di un documento (“Europa Globale: competere nel mondo”.) sulla strategia per affrontare le sfide, attuali e future, che attendono l'Europa sui mercati globali, la Commissione aveva manifestato la necessità di una revisione degli strumenti di difesa commerciale (essenzialmente antidumping) per adattarli al mutato contesto produttivo e commerciale internazionale106 secondo i termini di cui sopra.107
Ancora nel dicembre 2006108, veniva avviato un processo di riflessione volto ad aiutare e sopratutto ad assicurare che tali strumenti di difesa dell'Unione, siano pienamente in linea con i mutamenti dell'economia mondiale e servano gli interessi economici generali della stessa, come la tutela del lavoro e della crescita. Attraverso il Libro
105Si veda “La politica commerciale dell'Unione europea dopo
Hong Kong, Discorso di Peter Mandelson”, Berlino 23 gennaio
2006.
106 Il tutto con l'obbiettivo di rafforzare, la capacità di competere in un'economia globale caratterizzata da una crescente frammentazione e complessità del processo di produzione e dei canali di approvvigionamento, nonché dalla crescita di nuovi attori economici di spicco, in particolare in Asia.
107Sul punto si veda Comunicazione della Commissione al Consiglio, Parlamento europeo: “Europa Globale: competere nel
mondo” Bruxelles, 4.10.2006.
108Tale processo di riflessione il c.d. Libro Verde, si basava inoltre sull'esperienza della Commissione europea nella gestione del ricorso agli strumenti di difesa commerciale ed di uno studio di valutazione che teneva conto dei contatti informali con gli Stati membri dell'UE e il Parlamento, e da una serie di documenti presentati alla Commissione dagli esperti del settore di strumenti di difesa commerciale.
Verde109 110si pretendeva dimostrare che il vero interesse del “Vecchio Continente”, era legato alle attività di chi nell'UE aveva delocalizzato, e che, quindi non sarebbe stato possibile applicare sanzioni e dazi antidumping in quanto passibili di danneggiare anche aziende europee111. Con esso la Commissione non voleva mettere in discussione il valore fondamentale degli strumenti disponibili, ma identificare gli orientamenti sulla base dei quali meglio utilizzare il dispositivo. Una particolarità di primaria rilevanza determinante in tale contesto si rinviene nella circostanza per cui nel citato Libro Verde la Commissione ha esortato tutti i possibili soggetti interessati all'argomento a contribuire, con le loro osservazioni e suggerimenti, al dibattito sulle necessarie modifiche e integrazioni della normativa europea in materia112.
109IL Libro verde, è una comunicazione con la quale la Commissione europea illustra lo stato di un determinato settore da disciplinare, e chiarisce il suo punto di vista in ordine a certi problemi; fa parte dei cosìdetti “atti atipici”; possono avere carattere informativo, decisorio dichiarativo o interpretativo ed è sottoposta a regime di pubblicità.
110Sul punto si veda la Comunicazione della Commissione
“Europa globale: Gli strumenti europei di difesa in un'economia globale in continuo mutamento- Libro Verde, destinato alla consultazione pubblica” Bruxelles, 6.12.2006
111Si tenga presente la forza hobbistica esercitata sugli ambienti della Commissione europea da gli importatori del Nord Europa e dalle grandi multinazionali che hanno pesantemente delocalizzato all'estero.
112Ad esempio la consultazione chiedeva se questi strumenti che proteggono i produttori ed i lavoratori in Europa debbano anche tenere in considerazione la realtà di coloro che hanno delocalizzato la produzione e che importano nell’Ue e se ci sia bisogno di una modifica delle modalità attraverso le quali gli interessi dei consumatori sono tenuti in considerazione; oppure chiedeva se i criteri di apertura delle inchieste volte a determinare l’esistenza di dumping e il tipo e livello dei dazi imposti debbano essere rivisti; oppure se esistevano particolari ostacoli alla partecipazione delle piccole e medie imprese alle inchieste di difesa commerciale e, in caso di
La consultazione, della durata di tre mesi, si è fondata su alcune specifiche tematiche di riflessione; in essa sono state formulate 32 domande, relative ad aspetti più o meno tecnici della materia raggruppate in sei aree tematiche: il ruolo degli strumenti di difesa commerciale in un'economia mondiale in mutamento; la valutazione dei vari interessi dell'Ue nelle indagini in materia di difesa commerciale; l'apertura e lo svolgimento di inchieste di difesa commerciale; le modalità, i tempi e la durata delle misure di difesa commerciale; la trasparenza delle inchieste di difesa commerciale; la struttura istituzionale delle inchieste di difesa commerciale.
Dunque, l'iniziativa ha offerto, senza dubbio, l'occasione per valutare le più disparate opinioni in materia e per raggiungere un equo bilanciamento dei vari interessi dei diversi protagonisti dell'economia che potevano essere coinvolti dalle relative decisioni.
Prima della scadenza del termine per la presentazione delle risposte (fissato al 31 marzo 2007) si è inoltre tenuta a Bruxelles una conferenza nel corso della quale le parti interessate hanno potuto esprimere le loro considerazioni sull'argomento e formulare le opportune proposte.
Dal dibattito svolto nel corso di detta conferenza è emerso un netto contrasto tra gli interessi dei distributori, propensi a una riforma della normativa in materia, e quelli dei produttori, meno inclini a conseguire modificazioni della disciplina in vigore, ciò che ha evidentemente impedito il formarsi del consenso a supporto della riforma, il cui tentativo fallì.
risposta affermativa, come questi problemi potrebbero essere affrontati.
A riguardo, e a titolo esemplificativo, si possono qui riportare alcune posizioni rilevanti volte a sottolineare la divergenza di opinioni espresse, inerenti la tematica in esame.
La società ASDA, appartenente al noto gruppo di distributori WalMart non ha mancato di sottolineare, per esempio, come le misure di difesa commerciale siano “obsolete” e che siano “state concepite esclusivamente
per servire gli interessi delle società che fanno affidamento sulla produzione interna e sui canali di distribuzione domestici”113.
A sua volta Eurocommerce, associazione rappresentante gli interessi dei distributori, ha invitato l'Ue a ridurre l'utilizzo degli strumenti di difesa commerciali114.
I distributori hanno sollecitato, quindi un'ampia rivisitazione delle norme in vigore115, i produttori, invece, hanno mostrato un chiaro interesse alla conservazione della disciplina. (La Federazione italiana industriali dei tessili vari e del capello, per esempio, ha risposto in maniera negativa a quasi tutte le risposte di modifica della disciplina in vigore).
Inoltre all'iniziativa della Commissione hanno aderito anche alcuni enti governativi come il Governo Cinese, e in
113Cfr “Dumping e Antidumping” il Sole 24 Ore, 2009 Paolo Farah, Roberto Soprano.
114Cfr “Dumping e Antidumping” il Sole 24 Ore, 2009 Paolo Farah, Roberto Soprano.
115“ASDA-WalMart accoglie con favore gli sforzi compiuti
dall'Unione europea nel rivedere i propri strumenti di difesa commerciale al fine di riportarli in linea con la realtà del moderno mercato internazionale”invece “Eurocommerce ha
sottolineato di aspettarsi dall'Ue e dai suoi membri “una vera
e propria riforma, non solo aggiustamenti marginali” si veda
“Dumping e Antidumping” il Sole 24 Ore, 2009 Paolo Farah, Roberto Soprano.
particolar modo il ministero del Commercio, ha accolto l'occasione per rinnovare l'invito all'Ue a modificare quelle disposizioni del Regolamento che prevedono il mancato riconoscimento alla Cina dello stato di “economia di mercato” e disciplinano i metodi di scelta del Paese terzo appropriato (sulla base del quale effettuare le comparazioni dei prezzi necessarie allo svolgimento delle indagini)116. Anche Il Parlamento europeo si è espresso in merito alla pubblicazione del Libro Verde ed alla consultazione pubblica in materia di riforma degli strumenti di difesa commerciale, sollevando perplessità relative alla tempistica della consultazione alla luce della mancata conclusione del processo di revisione degli strumenti di difesa del commercio in seno all’OMC. Inoltre, ulteriori critiche sono state avanzate alle presunte nuove “pratiche” ovvero all'applicazione delle nuove norme, che la Direzione Generale del Commercio avrebbe messo in atto in relazione a quanto descritto nel Libro Verde, prima che la pubblica consultazione sia stata conclusa.
Tali pratiche tuttavia non sono state precisate.
Il Commissario per il commercio Peter Mandelson, in risposta alle critiche rivoltegli, il 14 marzo 2007 nella discussione parlamentare tenutasi a Strasburgo ha ribadito la necessità di riformare gli strumenti di difesa del commercio la cui inadeguatezza è divenuta sempre più evidente in un contesto economico globale.
Ha precisato altresì che lo scopo del Libro Verde è quello di raccogliere tutte le opinioni degli stakeholders al fine di giungere a delle misure di riforma che siano il più possibile
116Cfr “Dumping e Antidumping” il Sole 24 Ore, 2009 Paolo Farah, Roberto Soprano.
condivise, ed inoltre ha negato che i servizi della propria Direzione Generale stavano già applicando delle pratiche “innovative” in materia di strumenti di difesa del commercio 117.