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L'evoluzione della disciplina europea in attuazione delle disposizioni approvate nel

Evoluzione storica della politica commerciale comune in materia d

3.1. L'evoluzione della disciplina europea in attuazione delle disposizioni approvate nel

tempo in sede di GATT.

L'Unione europea ha disciplinato per la prima volta il fenomeno del dumping e delle sovvenzioni in adattamento del Codice antidumping del 1967, emanato in sede di

Kennedy Round, con un primo regolamento del Consiglio,

portante il n.459/68 del 5 aprile 196850.

Questo fu di seguito modificato da vari regolamenti, l'ultimo adottato del Consiglio è il n.1681/7951 del 1 agosto 1979, contenente alcune modificazioni conseguenti alle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 29 marzo 1979 nelle cinque cause n. 113, 118, 119, 120, e 121/77 sulle importazioni in dumping nell'Unione dei cuscinetti a sfere dal Giappone52.

Successivamente, in adeguamento al Codice antidumping ed a quello delle sovvenzioni e misure compensative, concordati in sede di Tokyo Round (1979) il Consiglio, in sostituzione dei precedenti atti normativi, ha dapprima emanato il regolamento n. 1580/82 del 14 giugno del 1982

50Il regolamento n.459/68 è pubblicato in GUCE, n L 93 del 17. 4.1968.

51Il regolamento n. 1681/79 è in GUCE, n L 196 DEL 2.8.1979. 52Trattasi del noto caso dei “cuscinetti a sfere” che si è concretizzato in cinque sentenze del 29 marzo 1979; Le sentenze sono pubblicate in Raccolta 1979 rispettivamente alla pp.1185 ss 1227 s., 1303 s. 1337 s. e 1363. Le conclusioni dell'Avvocato generale, Warner, del 14 febbraio 1979 nelle cinque cause di cui trattasi sono in Raccolta, 1979. pag.1212 s.

e quindi ha ridisciplinato tutta la materia con il regolamento n. 2176/84 del 23 luglio del 198453.

Il regolamento n. 2176/84 è stato in parte modificato dal regolamento 1761/8754 per quanto attiene alla disciplina del fenomeno delle cosiddette “fabbriche cacciavite”, vale a dire per quelle fabbriche di mero assemblaggio, impiantante in Paesi dell'Unione sopratutto da produttori giapponesi nell'intento di eludere l'applicazione dei dazi antidumping dell'Unione.

Il regolamento 2176/84 come sopra modificato è stato successivamente abrogato dal regolamento del Consiglio n 2423/88 dell'11 luglio 1988 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte dei paesi non membri dell'Unione che, a sua volta è stato modificato dai regolamenti del Consiglio n. 521/94 e 522/94 del 7 marzo 199455, quest'ultimi adeguano la disciplina dell'Unione all'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo 6 del GATT che attualmente disciplina, a livello internazionale la materia del dumping.

Il regolamento n .2423/88 da un lato, fa tesoro di tutte le esperienze nel frattempo acquisite dalle istituzioni europee dal 1968 in avanti, dall'altro lato si basa sulla convinzione del Consiglio, espressa nel testo del terzo considerando dello stesso regolamento, che, per l'applicazione corretta delle disposizioni dei due codici

53Il primo è in GUCE, n. L 339 del 31.12,1979. p.1 s. mentre il secondo è pubblicato in GUCE n L 178 del 22.6.1982.Il regolamento n.2176/84 è in GUCE n. L 201 del 30.7.1984, p.1. 54V. in GUCE, n. L 167 del 26.6.1987, p.9.

55 Il regolamento n. 2423/88 è in GUCE n. L 209 del 2.8.1988. Il regolamento modificativo del precedente n. 521/94 è in GUCE n.66 del 10.3.94 .Il regolamento del Consiglio n.522/94 relativo alla semplificazione delle procedure decisionali per taluni strumenti di difesa commerciali e alla modifica dei regolamenti n 2641/84 n 2423/88 è in GUCE, n. 66 del 10.3.94.

GATT del 1979 – dei quali le norme europee costituisco l'attuazione- sia essenziale che “al fine di mantenere

l'equilibrio tra diritti ed obblighi che detti accordi intendevano creare, la Comunità tenga conto della loro interpretazione da parte dei principali suoi partners commerciali quale risulta dalla legislazione o dalla prassi in vigore”.

Parallelamente, il Consiglio, il 17 settembre 1984, ha emanato il regolamento n. 2641/84 successivamente modificato dal regolamento del Consiglio n. 522/94 del 7 marzo 199456, avente ad oggetto la politica commerciale comune, particolarmente in materia di difesa contro pratiche commerciali illecite.

Quest'ultimo atto, si pone complementare rispetto alla disciplina dell'Unione del dumping e delle sovvenzioni ed ha la precipua dichiarata funzione di “rafforzare la politica

commerciale comune, soprattutto nei settori non contemplati dalla normativa già adottata”, dotando

l'Unione di procedure che le consentono “di eliminare il

pregiudizio risultante da pratiche di paesi terzi il cui carattere illecito sia evidenziato dalla loro incompatibilità, in materia di commercio internazionale, con il diritto internazionale oppure con le norme generalmente ammesse”.

In ogni caso, “le misure adottate nell'ambito di tali

procedure non dovrebbero comunque pregiudicare altri provvedimenti per casi non contemplati dal presente regolamento che possono eventualmente essere adottati

56 Il regolamento n 2641/84 è in GUCE n. L 252 del 20.9.84. Su tale strumento comunemente denominato “Nuovo strumento di politica commerciale” che costituisce la contropartita della sez. 301 del trade agrement act statunitense del 1979 e successive modificazioni. Cfr. Bourgeois e Laurent “Le nouvel

direttamente secondo articolo 113 del trattato”.

Questo, dunque, è il quadro normativo in cui si colloca il tema dell'adeguamento da parte dell'Unione della disciplina europea appena descritta ai vari impegni assunti in sede di Uruguay Round con particolare riguardo, nella materia che qui interessa all'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo 6 del GATT (sul dumping) e all'Accordo sulle sovvenzioni e misure compensative l'uno e l'altro facenti parte dell'allegato 1 all'Accordo istitutivo della WTO.

Tali nuovi testi internazionali contengono una regolamentazione completa sia del dumping sia delle sovvenzioni con la previsione di disposizioni innovative che investono quasi ogni aspetto della relativa disciplina. In particolare l'Accordo sul dumping assoggetta a requisiti più severi l'imposizione di misure di antidumping introducendo norme particolareggiate sulla determinazione del margine di dumping, regola in modo più preciso la procedura per la apertura e lo svolgimento di un'inchiesta e sottopone a restrizione l'istituzione di dazi provvisori e l'applicazione delle norme relative all'assorbimento dei dazi antidumping.

L'Accordo sulle sovvenzioni, aggiunge ai profili appena indicati in relazione all'Accordo antidumping, una più precisa individuazione della fattispecie, introducendo per la prima volta, in un testo internazionale, la nozione di sovvenzione.

Il complesso di nuove norme, concordate in sede di Uruguay Round, è informato a quel rafforzamento della certezza del diritto che aveva costituito il principale obbiettivo perseguito dall'Unione all'inizio dei negoziati e che alla fine, è stato raggiunto con maggior precisione

dalle norme, un più alto grado di trasparenza ed un miglior rispetto dei diritti delle parti.

Lo stesso principio di certezza del diritto è del resto alla base anche di altre norme, tipicamente di origine europea, quali li disposizioni aventi ad oggetto i volumi di importazioni trascurabili, la retroattività, l'elusione del dazio e l'interesse della comunità, aspetti che, nei nuovi accordi del GATT o non sono affatto contemplati oppure sono trattati in modo generico o sommario.

Fra gli atti normativi dell'Unione di attuazione dell'Uruguay Round, vi sono, per la prima volta con una regolamentazione separata del dumping dalle sovvenzioni nella legislazione dell'Unione europea: il regolamento del Consiglio n 3283/94 del 22 dicembre del 1994 relativo alla difesa contro importazioni di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione; il regolamento del Consiglio n. 3284/94 del 22 dicembre 199457 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzione provenienti da paesi non membri dell'Unione.

Tali testi, da un lato, costituiscono la completa attuazione degli accordi internazionali dell'Uruguay Round e dall'altro lato, recepiscono gli sviluppi interpretativi emersi in sede di applicazione dei previgenti testi europei, ritenuti compatibili con le disposizioni dei suddetti accordi.

L'ultima revisione sostanziale del sistema di norme di difesa commerciale UE risale al 1995, con l'adozione del regolamento antidumping e antisovvenzione di base58 in

57 Il primo regolamento è in GUCE, n L 349, del 31.12 .94 e il secondo, ibidem p 22. E' necessario ricordare che l'articolo 23 del regolamento n. 3283/94, ha abrogato il regolamento 2423/88. In base all'articolo 24, il regolamento del 94 è entrato in vigore il 1 gennaio 1995.

58 Si vedano i regolamenti n. 386/96 ( per l'adozione di misure

antidumping) e il regolamento n.2026/97 (per l'adozione di misureantisovvenzione) si rinvia la trattazione al capitolo 4

applicazione degli obblighi internazionali dettati a seguito della conclusione dei negoziati multilaterali del commercio dell'Uruguay round.

Nel 2004, con i cambiamenti apportati dal regolamento n. 461/ 2004, la Commissione ha modificato le modalità di voto con le quali gli Stati membri giungono alla decisione di istituire le misure antidumping, rendendo obbligatoria la maggioranza semplice per rigettare una proposta della Commissione invece che per approvarla. Infine nel 2006, sotto il mandato del Commissario Mandelson, venne avviato un esercizio di riforma ( Libro Verde) che non fu condotto a termine per la ferma opposizione dell'industria europea al tentativo di depotenziare l'efficacia l'efficacia dei dispositivi vigenti.

Tali modifiche hanno condotto il Consiglio nel 2009 a codificare detti regolamenti59 ai fini della chiarezza e razionalità, fino al 10 aprile del 2013, in cui la Commissione ha presentato un pacchetto di proposte attraverso le quali è possibile pervenire a cambiamenti delle norme e procedure attualmente in vigore60.

3.2 Il concetto di “sovvenzione” negli atti