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Proposte per le quali è prevista una modifica legislativa

Nuovi obbiettivi dell'Ue nell'ambito della politica commerciale in materia

5.3. La Commissione propone nel 2013 di modernizzare gli strumenti di difesa

5.3.1 Proposte per le quali è prevista una modifica legislativa

Fra le proposte che prevedono una modifica legislativa verranno analizzati singolarmente il progetto di Regolamento e la Comunicazione che la Commissione ha presentato al Parlamento e Consiglio europeo, ai fini della adozione130.

126Gli strumenti di difesa commerciale servono essenzialmente per contrastare il commercio sleale, tenendo al tempo stesso conto degli interessi degli utilizzatori. Per una loro maggiore efficacia, si potrebbe rafforzare una serie di prassi e di norme riguardanti le inchieste;

127La qualità delle inchieste dipende, in genere, dalla collaborazione delle parti interessate, per le quali però essa rappresenta spesso un onere notevole. La Direzione Generale del Commercio ha perciò esaminato le norme procedurali e il calendario delle inchieste per individuare le modifiche che potrebbero agevolare la collaborazione delle parti interessate senza compromettere la durata complessiva e la qualità delle inchieste.

128Cfr. DG commercio, “Iniziativa di modernizzazione degli

strumenti di difesa commerciale, Questionario per i soggetti interessati” Bruxelles, 2012.

129 La codificazione necessaria per adeguare la normativa UE alla prassi attuale e/o per introdurre le modifiche rese dalla giurisprudenza dell'OMC, si propongono anche alcune modifiche tecniche.

130Si veda Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio “che modifica il regolamento n. 1225/2009 ed il regolamento

La prima proposta di modernizzazione oggetto di attenzione riguarda la possibilità di procedere ad una comunicazione preventiva delle misure antidumping e antisovvenzione provvisorie. Detta modifica recepisce l'esigenza delle parti interessate di avere la possibilità di esprimersi in anticipo in merito alla misura provvisoria adottata nei loro confronti, ciò che è in grado di contribuire ad eliminare errori, anche di calcolo che nel sistema attuale vengono rimossi solo nel momento dell'istituzione di misure definitive131.

In buona sostanza, la modifica prospetta prevede di fornire, due settimane prima dell’istituzione delle misure provvisorie, una comunicazione preventiva alle parti interessate contenente indicazioni sommarie sulle misure che la Commissione intende proporre132. A queste ultime verranno concessi tre giorni di tempo per trasmettere osservazioni e per proporre gli adeguamenti a eventuali errori di calcolo, che, invece in base all’attuale sistema, si possono rimuovere solo nella fase di imposizione dei dazi definitivi133.

La seconda proposta presentata riguarda la possibilità di procedere ad un avviso di non imposizione dei dazi provvisori alle parti interessate, (non una volta trascorso il termine dei nove mesi normalmente previsto per l’applicazione delle misure) prima della definizione del procedimento In altre parole, se le parti vanno informate in anticipo qualora si intenda istituire sembra ragionevole

n.597/2009”. Bruxelles, 10.4.2013.

131Si veda Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo “Sulla modernizzazione degli strumenti di

difesa commerciale”Bruxelles,10.4 2013.

132Nella comunicazione va inoltre inclusa, la metodologia di calcolo dumping e del margine di pregiudizio.

133Articolo 20 paragrafo 1 del regolamento antidumping di base, art 30 del regolamento antisovvenzione di base.

informarle anche quando non si intenda istituire misure provvisorie.

La terza proposta riguarda la clausola applicabile alle spedizioni (c.d.“Shipping Clause”). Oltre a fornire alle parti interessate una comunicazione due settimane prima dell’istituzione delle misure provvisorie, si prospetta la non imposizione di dette misure per due settimane successive alla comunicazione preventiva, con lo scopo di dare maggiore flessibilità agli importatori nel completamento delle spedizioni già in corso senza che ciò pregiudichi il rispetto dei termini.

Le tre proposte appena esaminate (preavviso di imposizione o non imposizione di dazi provvisori e

shipping clause) vengono giustificate in un’ottica di

maggiore trasparenza e prevedibilità per consentire agli importatori di completare le spedizioni.

La quarta riguarda, l'avvio di investigazioni ex officio da parte della Commissione nei casi di ritorsione contro i produttori, tale possibilità oggi già consentita dagli attuali regolamenti di base, solo e limitatamente al verificarsi di circostanze eccezionali134.

La relativa proposta invece consiste nel valutare, la possibilità per la Commissione di fare maggior ricorso all’apertura ex officio delle indagini, qualora si abbia informazione di ritorsioni o minacce contro i produttori europei, sulla base di evidenze certe ovvero nei casi in cui, si rilevino elementi di prova a prima vista sufficienti del pregiudizio causato dalle pratiche di dumping o di sovvenzioni. Qualora l’esito dell’inchiesta preveda l’applicazione di tali misure, la Commissione terrà conto

134 Si veda art.5 Regolamento antidumping, e art 10 del Regolamento antisovvenzione.

inoltre che quest'ultime non abbiano conseguenze sproporzionate sul complessivo interesse economico comunitario135.

La quinta riguarda l'obbligo di cooperazione per le imprese produttrici. Nei casi di avvio di un'investigazione ex officio, la Commissione propone di introdurre l'obbligo per i produttori dell'UE di cooperare con i servizi della Commissione, incluso il dovere di rispondere ai questionari e di accettare le visite aziendali per la verifica dei dati forniti136.

La quarta e la quinta proposta (avvio di investigazioni ex officio e obbligo di cooperazione per i produttori) vanno analizzate congiuntamente. La prevista possibilità per la Commissione di essere più reattiva con l’apertura d’ufficio delle inchieste nei casi di ritorsioni contro i produttori europei, seppur positiva nelle intenzioni, prevede, per contro, un obbligo a cooperare, che potrebbe assumere un profilo coercitivo, laddove l’attivazione degli strumenti di difesa commerciale dovrebbero invece prevedere l’adesione spontanea dell’industria. Inoltre, nell’attuale formulazione, la possibilità di agire appare difficilmente attuabile. Essa viene prospettata solo nei casi di comprovato rischio di ritorsioni ed a discrezione della Commissione nei casi in cui l’eventuale, conseguente,

135Un terzo dei partecipanti ha comunicato di essere stato oggetto di un comportamento di ritorsione in passato. Le ritorsioni comprendono qualsiasi minaccia agli interessi economici che l'industria dell'UE potrebbe subire nel paese esportatore. Si veda Comunicazione della Commissione “Sulla

modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale”Bruxelles,10.4 2013.

136Inoltre i dati relativi ai produttori dell'Unione che comunicano con la Commissione rimarranno riservati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7 del regolamento antidumping di base e dell'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento antisovvenzioni di base.

applicazione delle misure non impatti negativamente sul complessivo interesse economico dell'Unione. Tale griglia di pre-condizioni rende dubbia a mio avviso la reale efficacia del sistema.

La sesta proposta volta anch'essa alla modifica legislativa attiene alla non applicazione del principio del dazio inferiore(c.d.“lesser duty rule”) in caso di sovvenzioni o di pratiche distorsive sulle materie prime .

Si ipotizza di non applicare la regola del dazio inferiore in presenza di prove oggettive di sovvenzioni nel paese esportatore interessato o di pratiche distorsive per quanto concerne le materie prime137. Si tratta di una delle poche innovazioni introdotte ma di cui, comunque, andrebbero valutate con attenzione le condizioni di applicazione. Se da un lato, provare l’esistenza di sovvenzioni può essere complicato, l’accertamento di distorsioni sul mercato delle materie prime, ancorché frequenti ed estremamente penalizzanti per i produttori europei, potrebbe rivelarsi altrettanto od ancora più difficile.

E' infine, la settima ed ultima proposta di modifica legislativa riguarda la restituzione dei dazi riscossi durante le inchieste di riesame, in previsione della scadenza, qualora detta inchiesta non si concluda con una proroga delle misure.

E' necessario ricordare che, in base all’attuale normativa, può essere avviato un riesame per appurare la necessità di prorogare le misure, cinque anni dopo l’istituzione dei dazi, su iniziativa della Commissione, o su richiesta dei produttori europei.

137Si tratta di un tipico elemento “OMC plus” che impone standard di equità più elevati rispetto alle regole multilaterali.

I dazi applicati restano in vigore per tutto il periodo, la cui durata varia tra i 12 ed i 15 mesi, ma non ne è previsto il rimborso in caso di mancata proroga. Con questa innovazione, si verrebbe però a creare un’asimmetria con quanto previsto per l’applicazione dei dazi provvisori. Infatti, mentre l’applicazione dei dazi definitivi può essere retroattiva a far data dalla registrazione delle importazioni, non esiste una norma che estenda questa retroattività a far data dall’inizio dell’inchiesta. Pertanto, se fosse introdotta questa modifica, tali dazi rimarrebbero in vigore durante il periodo dell’inchiesta di riesame, lasciando inalterate le condizioni di mercato, anche se il loro rimborso rappresenterebbe, successivamente, una concessione a favore degli importatori cui vengono restituiti.