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Le eccezioni alle restrizioni quantitative ai sensi dell'articolo 36 TFUE.

Strumento per la realizzazione del mercato unico europeo: libera

2.4. Le eccezioni alle restrizioni quantitative ai sensi dell'articolo 36 TFUE.

L'articolo 36 TFUE, come sopra ricordato consente agli Stati membri di predisporre divieti all'importazione, all'esportazione o istituirne nuovi, se ritenuti necessari per la tutela degli interessi tassativamente previsti dalla norma .

Tale norma rappresenta un'eccezione alla libera circolazione delle merci, volte a tutelare gli interessi indicati fino a quando non intervengono misure idonee a livello dell'Unione.

La possibilità per gli Stati di adottare misure nazionali di salvaguardia degli interessi ai sensi dell'articolo 36 TFUE non è tuttavia senza limiti.

Infatti nel famoso caso Simmenthal, sentenza del 15 dicembre 1967, la Corte ha precisato che lo scopo di tale articolo non è quello di attribuire agli Stati membri una competenza esclusiva ma quello di consentire solamente delle eccezioni nella misura in cui queste siano necessarie

40 Infatti alle merci prodotte da uno Stato membro ed esportate in un altro Stato membro veniva garantita la parità di trattamento con le merci del Paese di destinazione, conformemente al principio di non discriminazione.

per raggiungere gli obbiettivi fissati dalla norma in esame.

Per la Corte di giustizia le misure assunte dagli Stati membri e legittimate alla luce dell'articolo 36 TFUE devono osservare criteri precisi.

E' necessario che tale normativa escludono dicriminazioni arbitrarie e restrizioni dissimulate del commercio tra gli Stati membri, siano misure oggettivamente giustificate, cioè non imposte per soddisfare un'esigenza non realmente necessaria.

L'applicazione dell'articolo 36 TFUE è stata giustificata da ragioni relative la tutela della salute pubblica.41

Numerose sono state le applicazioni dell'articolo 36 TFUE a divieti e restrizioni poste a tutela della proprietà industriale e commerciale42.

41 Una normativa nazionale che vieta la vendita delle lenti a contatto e dei prodotti collaterali in stabilimenti commerciali che non siano diretti o gestiti da persone che soddisfino le condizioni necessarie per l'esercizio della professione di ottico. (sentenza del 25 maggio 1993 Laboratories de protheses,

oculaires) Ancora a titolo esemplificativo la Corte ha

considerato una normativa nazionale che vieti l'immissione sul mercato del di un prodotto di biocida contenente sostanze pericolose, senza previa autorizzazione dell'autorità competenti , anche se la vendita di tale prodotto sia già stata autorizzata in un altro Stato membro. La Corte ha altresì statuito che le autorità competenti non possono esigere senza necessità di analisi tecniche o chimiche né prove di laboratorio nel caso in cui le stesse analisi e le stesse prove siano state già effettuate nello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione ed i relativi risultati siano loro disposizione o possano , a loro richiesta , essere messi a disposizione.

42 Si ricorda il caso del Prosciutto di Parma sentenza del 20 maggio 2003 in cui la Corte di Giustizia ha statuito il fatto di subordinare l'uso della denominazione d'origine protetta “ prosciutto di Parma” per il prosciutto commercializzato a fette alla condizione che le operazioni le operazioni di affettamento e confezionamento vengano effettuate nella zona di produzione costituisce una misura effetto equivalente a una restrizione quantitativa all'esportazione ai sensi dell'articolo

Si evidenzia inoltre, l'ipotesi eccezionale in cui misure nazionali contrarie al divieto di cui all'articolo 34 TFUE, possano essere giustificate e mantenute se necessarie per assicurare l'adempimento, da parte dello Stato membro in discorso, sulla base di un accordo concluso anteriormente all'entrata in vigore del Trattato o all'adesione di quello Stato membro.

Ulteriori giustificazioni al mantenimento di restrizioni o divieti di circolazione intracomunitaria di merci possono iscriversi nel quadro delle misure nazionali di cui all'articolo 114, nn. 4 e 5 TFUE, introdotto dall'AUE. Tale norma, contenuta nel capo relativo all'avvicinamento delle legislazioni, prevede che qualora uno Stato membro, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione, consideri necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze “importanti” previste dall'articolo 36 TFUE o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifichi alla Commissione i motivi in base al quale ritenga di mantenerle.

Anche nel caso in cui uno Stato voglia introdurre nuove misure nazionali fondate su nuove prove scientifiche

35 TFUE; tuttavia conformemente all'articolo 36 TFUE, l'articolo 35 TFUE, lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'esportazione , giustificati da motivi, in particolare di tutela di proprietà industriale e commerciale.

Pertanto il condizionare l'affettamento e il condizionamento nella zona di produzione, finalizzato a preservare la reputazione del prosciutto cotto di Parma, mediante controllo delle sue particolari caratteristiche e della qualità, può essere considerata giustificata come misura di tutela della Dop, di cui beneficia la collettività, degli operatori interessati e che riveste per quest'ultimi un importanza decisiva, cosicché la restrizione che ne deriva può ritenersi necessaria per la realizzazione dell'obiettivo perseguito, nel senso che non esistono misure alternative meno restrittive ad idonee a conseguirlo.

inerenti sempre alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro.

Merita ricordare, che negli ultimi anni sono stati adottati una serie di provvedimenti volti a rafforzare l'effettiva attuazione del principio del mutuo riconoscimento. Il Consiglio, con la risoluzione del 28 ottobre del 1999 sul reciproco riconoscimento, aveva invitato gli Stati membri ad elaborare le opportune misure per fornire agli operatori economici un quadro efficiente per il reciproco riconoscimento.

In assenza di un'armonizzazione legislativa gli ostacoli alla libera circolazione delle merci tra Stati membri possono essere illegittimamente creati delle autorità competenti degli Stati applicando, ai prodotti legalmente commercializzati in altri Stati membri, regole tecniche che stabiliscono requisiti che tali prodotti devono soddisfare, ad esempio regole relative a denominazione, forma, dimensioni, peso, composizione, presentazione, etichettatura, imballaggio e che in assenza di una corretta informazione sul funzionamento del mercato interno un produttore potrebbe risolversi a rinunciare ad esportare i sui prodotti in uno Stato membro.

Il regolamento del 9 luglio 2008 n.764, adottato da Parlamento europeo e dal Consiglio stabilisce le norme e le procedure cui devono attenersi le autorità competenti di uno Stato membro quando adottano o si propongono di adottare una decisione che ostacolerebbe la libera circolazione di un prodotto largamente commercializzato in un altro Stato membro, vietandone l'immissione sul mercato, richiedendo la modifica o l'effettuazione di prove supplementari o ritirandolo dal mercato.

Esso prevede, inoltre, l'istituzione di punti di contatto di prodotti negli Stati membri, al fine di fornire informazioni sulle regole tecniche applicabili ad un particolare tipo di prodotto sul territorio dove è stabilito il punto di contatto ovvero i riferimenti delle autorità competenti in tale Stato membro al fine di contattarle direttamente.

E' stato emanato un regolamento del Consiglio n.2679 del 7 dicembre 1998 volto ad instaurare un meccanismo di intervento in via di urgenza per la salvaguardia della libertà degli scambi intracomunitari.

Tale regolamento da la possibilità alla Commissione, di notificare ad uno Stato membro, sul cui territorio sia accertata la violazione dei principi della libera circolazione delle merci che preveda un'azione immediata, una decisione con effetti giuridici obbligatori affinché lo Stato, possa assumere provvedimenti necessari all'eliminazione degli ostacoli, pena il ricorso alla Corte di giustizia con la relativa eventuale condanna al risarcimento dei danni.

2.5.La natura “esterna” dell'Unione