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I Concili e le altre fonti del Diritto canonico

Riferendoci al NT e ai suoi contenuti di carattere normativo, espressi tanto da Gesù che dagli Apostoli, si è esplicitato come si tratti sostanzialmente di norme comportamentali più che giuridiche: criteri fondamentali d’azione o modalità operative più che norme giuridiche vere e proprie. Quando, allora, e dove ha iniziato a manifestarsi la normatività giuridica nella Chiesa?

a) I Concili

La chiave di svolta del sistema ‘giuridico’ della Chiesa è individuabile nello strumento conciliare: uno strumento utilizzato una sola volta nel NT ma di portata assolutamente fondativa per tutto lo sviluppo successivo; sarà infatti lo strumento conciliare a stabilire le principali norme giuridiche per la Chiesa. Quelle norme di portata universale che oggi individuiamo tecnicamente nella categoria delle “leggi universali”. Anche se lungo i secoli prenderanno forma nella Chiesa altri strumenti di carattere giuridico, nessuno di questi raggiungerà, fino alla creazione dello strumento del codice, la stessa portata giuridica dei “Sacri Canones”. Lo svolgimento del c.d. “Concilio di Gerusalemme” (At. 15,5-35) sarà significativo. L’incontro di Gerusalemme (Concilium) fisserà i termini della questione e stabilendo la ‘norma’ (canon) cui tutti dovranno attenersi. Nei secoli successivi i diversi Concili Ecumenici, prima, ed i Sinodi locali/regionali, poi, continueranno ad utilizzare questa modalità operativa per ‘concretizzare’ e ‘garantire’ le decisioni

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dottrinali e, conseguentemente, disciplinari più importanti39. In tal modo i Sacri Canones costituiranno la base scritta della normatività giuridica ecclesiale a fianco degli usi delle singole comunità che, col tempo, diventeranno ‘consuetudini’ e quindi norme giuridiche (locali) vincolanti anche se non scritte; i Sacri Canones da parte loro, proprio perché scritti ed inviati alle altre Chiese, costituiranno la base della comunione ecclesiale: chi accetta i Sacri Canones appartiene alla Chiesa. La tolleranza concessa alla Chiesa da Costantino (313 d.C.) permisero alla Chiesa ormai distribuita in tutto il bacino mediterraneo, di intrattenere una più fervente attività di comunione tra le diverse Comunità locali inaugurando una vera ‘epoca’ dei Concili; allo stesso tempo l’aumento numerico dei battezzati, e dei chierici, richiese una nuova strutturazione e funzionalità globale della Cristianità rendendo sempre più frequenti nei Concili le prescrizioni disciplinari; nascono e si stabilizzano in questo contesto le c.d. Collezioni di Canoni conciliari, vera base del Diritto Canonico.

b) Le altre fonti - La Tradizione.

I primi tre secoli di vita della Chiesa, caratterizzati dalla clandestinità e dal piccolo numero di componenti delle singole Comunità cristiane, sono stati il fulcro dell’istituzionalizzazione della fede e della vita cristiana, in un contesto la cui precarietà, se non richiedeva né permetteva una vera giuridicità di relazioni, richiedeva tuttavia una grande chiarezza circa i contenuti della fede e, soprattutto; è questo il periodo della tradizione in cui ciò che riguarda i cardini della liturgia e della condotta forma un tutt’uno, preziosamente custodito e trasmesso da una generazione all’altra in una continuità senza interruzioni con la Tradizione garantita dagli Apostoli.

- Gli atti dei Romani Pontefici

39 GHIRLANDAG., Introduzione, in Id., Il diritto della Chiesa mistero di comunione. Compendio di diritto ecclesiale, Gregorian et Biblical Press, Roma, 2015, pag. 11.

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Col crescere dell’importanza della Chiesa d’Occidente intorno a Roma ed al suo Vescovo, diventano parecchie le questioni, soprattutto disciplinari, che giungono al Romano Pontefice per averne o un parere autorevole o una risposta definitiva; nascono in tal modo le lettere pontificie contenenti risposte a questioni poste alla Sede Romana in materia disciplinare. Dalla fine del IV sec. anche queste lettere verranno “collezionate” divenendo l’altra colonna del Diritto canonico, soprattutto in occidente, ed assumendo un’importanza sempre maggiore col crescere dell’autorità pontificia; al punto che «lo sviluppo normativo del secondo millennio si identifica addirittura con il diritto delle decretali e perfino i canoni dei Concili ecumenici prendono la forma e l’autorità di norme pontificie»40.

- Le fonti secondarie del Diritto canonico

La natura tipicamente relazionale e ‘razionale’ del Diritto, anche canonico, ne fa uno strumento dotato anche di logiche funzionali intrinseche; è accaduto così con grande facilità che quanto funzionalmente utile venisse recepito anche da fonti giuridiche ‘esterne’ come il Diritto civile vigente nelle diverse epoche.

Tanto poi nell’era carolingia (in occidente) come in quella giustinianea (in oriente) anche l’Imperatore legiferava in materia religioso/ecclesiastica fornendo alla Chiesa ulteriore materiale

normativo di sicura natura giuridica.

• Un’altra ‘fonte’ secondaria/ausiliaria del Diritto canonico va individuata nelle ‘Regole monastiche’ che, tanto in occidente che in oriente, hanno giocato un ruolo spesso fondamentale nella strutturazione del vissuto ecclesiale.

40 FERMEB.E., Introduzione alla storia del diritto canonico, vol. I, PUL-Mursia, Roma, 1998., pag. 33.

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Non si può dimenticare poi la fortissima influenza esercitata dal ‘Diritto monastico’ anche sul ‘Diritto sacramentale’ come accaduto per la concezione e celebrazione del Sacramento della Penitenza.

• Un ruolo non secondario nella normatività ecclesiastica è stato giocato anche dagli scritti dei Padri e degli autori ecclesiastici contenenti spesso ‘massime’, pareri o indicazioni concrete a proposito di varie situazioni di vita specifiche o generali; la ‘razionalità’ di queste riflessioni ne spesso favorito l’adozione sia come criteri di giudizio che come vere ‘norme’ comportamentali.

• Non si possono ignorare, infine, i ‘fatti storici’ o le circostanze socio- politiche che (spesso attraverso la consuetudine) sono stati ‘fonte’ di decisioni altrimenti non necessarie o improbabili, oppure hanno costituito il ‘precedente’ in base a cui più tardi si è giunti a formalizzare una norma giuridica o, addirittura, un ‘istituto giuridico’, come per esempio il sistema beneficiale, la creazione delle parrocchie.