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DEL CURATORE FALLIMENTARE

3.3 La consegna dei documenti contabil

L’acquisizione delle scritture contabili e fiscali consente al Curatore fallimentare di svolgere tutte quelle attività di accertamento necessarie per comprendere le cause del dissesto e per intraprendere tutte quelle azioni volte a tutelare il patrimonio dell’impresa e le ragioni dei creditori.208

Il principale strumento che la legge attribuisce al Curatore al fine di esperire, ove possibile, tutte quelle attività di accertamento necessarie per comprendere le ragioni del dissesto, per intraprendere tutte le opportune azioni volte a tutelare il patrimonio dell’impresa in ragione dei creditori nonché per individuare quanto può interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale, è l’obbligo per il debitore fallito di consegnare le scritture contabili dell’impresa.

L’obbligo in capo al fallito di consegna delle scritture contabili sorge sia per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 86 l.f., sia per effetto della sentenza di fallimento che, letteralmente, dispone il deposito in cancelleria delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, se già non vi si è provveduto a norma dell’art. 14 l.f., nel caso di richiesta del cosiddetto fallimento in proprio.209

In base all’art. 14 l.f.210 il debitore che chiede il proprio fallimento deve provvedere al

deposito presso la Cancelleria del Tribunale di tutti i documenti contabili e fiscali obbligatori relativi ai tre esercizi precedenti ovvero all’intera durata dell’impresa se questa ha avuto una minor vita.

208 Monteleone M., Curatore fallimentare, IPSOA, 2017. 209 Ferro M., La legge fallimentare, CEDAM, 2014.

210 Art. 14 R.D. n. 267 del 16 marzo 1942: “(Obbligo dell’imprenditore che chiede il proprio fallimento)

L'imprenditore che chiede il proprio fallimento deve depositare presso la cancelleria del tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata. Deve inoltre depositare uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti, l'indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi tre esercizi, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto”.

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Lo stesso obbligo è previsto su ordine del Tribunale ai sensi dell’art. 16 l.f.211.

L’art. 86 l.f.212 disciplina, poi, che devono essere consegnate al Curatore le scritture

contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta, se non ancora depositate in cancelleria.

Infine, si richiamano i dettami dell’art. 88 l.f. secondo cui il curatore prende in consegna i

beni di mano in mano che ne fa l'inventario insieme con le scritture contabili e i documenti del fallito.

È quindi chiaro l’obbligo che la legge sancisce in materia di scritture contabili, il quale trova ragione di essere nel fatto che, mediante l’analisi di tale documentazione, il Curatore stesso può accertare l’attività dell’impresa fallita ed i rapporti di debito e credito della stessa213, nonché rivestono un rilievo probatorio anche al fine di accertare eventuali

condotte illecite penalmente rilevanti nella gestione della società fallita.214

L’obbligo di consegna al Curatore, senza che vi sia una sua esplicita richiesta, è certamente nei confronti di quei libri contabili che la legge impone obbligatori ai sensi dell’art. 2214

211 Art. 16 comma 1 R.D. n. 267 del 16 marzo 1942: “(Sentenza dichiarativa di fallimento)

Il tribunale dichiara il fallimento con sentenza, con la quale: 1) nomina il giudice delegato per la procedura;

2) nomina il curatore;

3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, entro tre giorni, se non è stato ancora eseguito a norma dell'articolo 14;

4) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centottanta giorni in caso di particolare complessità della procedura;

5) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al numero 4 per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione.”.

212 Art. 86 comma 1 R.D. n. 267 del 16 marzo 1942: “(consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra

documentazione)

Devono essere consegnate al curatore:

a) il denaro contante per essere dal medesimo depositato a norma dell'articolo 34; b) le cambiali e gli altri titoli compresi quelli scaduti;

c) le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta o acquisita se non ancora depositate in cancelleria”.

213 Ferro M., La legge fallimentare, commentario teorico-pratico (seconda edizione), 2011, CEDAM. 214 Jorio A., Fallimento e concordato fallimentare, 2016, UTET.

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c.c., il quale dispone che l’imprenditore esercitante attività commerciale215 deve tenere il

libro giornale ed il libro degli inventari, deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa.

Il libro giornale, ai sensi dell’art. 2216 c.c., deve indicare giorno per giorno le operazioni

relative all'esercizio dell'impresa mentre il libro degli inventari, le cui disposizioni sono

contenute all’interno dell’art. 2217 c.c.216, contiene la trascrizione del bilancio annuale con

il dettaglio delle attività e delle passività che lo compongono.

Nelle scritture contabili sono da ritenere comprese217 anche le cosiddette scritture

giuridiche, vale a dire gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute e spedite per ciascun affare trattato, purché si parli di lettere commerciali, relative agli affari dell’impresa di cui sia obbligatoria la registrazione nelle scritture contabili. Pertanto, le altre lettere e gli altri documenti relativi all’impresa ma non accessori alle scritture contabili, vale a dire che non costituiscono documenti “primari” i cui effetti economici vanno registrati in contabilità, devono essere consegnati al Curatore solo per effetto di una esplicita richiesta al fallito.

215 L’art. 1 R.D. n. 267 del 16 marzo 1942, rubricato “Imprese soggette al fallimento e al concordato

preventivo”, al comma 1 disciplina i requisiti soggettivi necessari per essere sottoposti alla procedura concorsuale di fallimento. Nello specifico la norma prevede:

“Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici”

La definizione di imprenditore commerciale è data dal combinato disposto degli artt. 2082 e 2135 c.c.. Gli stessi requisiti sono richiamati all’interno dell’art. 121 D. Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 rubricato “Presupposti per la liquidazione giudiziale” il quale prevede:

“Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrano il possesso congiunto dei requisiti di cui all’art 2 comma 1 lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.

216 Art. 2217 c.c.: “(Redazione dell’inventario)

L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa, nonché delle attività e delle passività dell'imprenditore estranee alla medesima.

L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili.

L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette”.

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Diversa è la questione relativamente ai libri sociali, alla cui tenuta sono obbligate le società commerciali con personalità giuridica, i quali non sono assimilabili alle scritture contabili. Questi non sarebbero rientranti nel concetto di scritture contabili per cui la loro consegna al Curatore diventa atto obbligatorio in capo al debitore fallito solo su esplicita richiesta dello stesso, possibile ai sensi dell’art. 86 l.f..218

Vi è dottrina219 che ha rilevato come i libri sociali una volta consultati vadano restituiti agli

organi della società, in considerazione del fatto che il fallimento non produce, per la società, alcun effetto dissolutivo.

Si segnala, comunque, la presenza in dottrina220 di un’interpretazione più estensiva di

“scritture contabili”, in base alla quale vi sono ricompresi anche i libri sociali obbligatori in ipotesi si impresa collettiva, in quanto è mediante l’esame delle scritture contabile “in senso lato” che il Curatore è in grado di verificare analiticamente le operazioni compiute dal fallito.

In materia di scritture fiscali obbligatorie la norma di riferimento è contenuta nell’art. 14 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi” il quale, oltre a sottolineare nuovamente l’obbligatorietà del libro giornale e del libro inventari, disciplina che gli imprenditori commerciali devono in ogni caso tenere:

- I registri prescritti ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto, disciplinati dal D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: registro fatture emesse, registro dei corrispettivi, registro degli acquisti);

- Scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumere

218 Ferro Massimo, La legge fallimentare, commentario teorico-pratico (seconda edizione), 20011, CEDAM

(riporta Abete 2006; Penna 2009).

219 Ferro M., La legge fallimentare, CEDAM, 2014 (riporta Nigro e Vattermoli 2009).

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chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito (i cosiddetti conti di mastro o partitari);

- Le scritture ausiliarie di magazzino, le quali devono essere tenute dalle imprese a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l’ammontare dei ricavi di vendita dei beni ed assimilati di cui all’art. 85 del TUIR e il valore complessivo delle rimanenze di beni e per lavori in corso, di cui agli artt. 92 e 93 del TUIR sono superiori rispettivamente ad euro 5.164.568,99 ed euro 1.032.913,80. L’obbligo cessa partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l’ammontare dei ricavi o delle rimanenze risulta inferiore a tale limite;

- Il registro dei beni ammortizzabili, comunemente libro cespiti, all’interno del quale vengono annotati tutti i beni dell’impresa ad utilità pluriennale (questo non è più obbligatorio se le registrazioni ivi previste sono effettuate nel libro degli inventari o nel libro giornale).

In caso di tenuta delle scritture contabili con strumenti informatici art. 2215bis c.c., il debitore fallito, l’amministratore o il liquidatore ottempera all’obbligo di consegna anche mediante presentazione dei supporti informatici su cui sono consultabili i libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge. Del pari, le lettere inviate e ricevute per posta elettronica certificata, come pure la restante corrispondenza elettronica, vanno consegnate al Curatore con supporti informatici.221

La norma prevede poi che oltre alle scritture contabili e fiscali obbligatorie debba essere consegnata al Curatore ogni altra documentazione richiesta dallo stesso.

È quindi riconosciuta al Curatore la possibilità di acquisire qualsiasi tipo di documento ritenuto necessario per ricostruire l’attività dell’impresa.

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Una volta chiuso il fallimento le scritture contabili devono essere restituite al fallito o ai legali rappresentanti della società.

Laddove, quindi, il debitore fallito, l’amministratore o il liquidatore, onori gli obblighi imposti dalla legge fallimentare, e soprattutto quanto consegnato al Curatore possa ritenersi attendibile e rappresentativo della realtà aziendale, tale documentazione risulta fonte principale di informazioni per il Curatore che, attraverso il controllo e lo studio della stessa, può ricostruire le cause, le circostanze e le responsabilità del dissesto nonché verificare tutte le operazioni che sono state effettuate ai fini dell’inefficacia o della revoca di eventuali atti pregiudizievoli.

È però comune che al Curatore non siano consegnati i libri contabili o che questi siano stati tenuti in modo irregolare e/o incompleto.

In tal caso l’organo gestorio incontra non poche difficoltà nel reperire le informazioni necessarie per una corretta ricostruzione dell’attività svolta, in tal caso, oltre alla facoltà di utilizzare i poteri istruttori rappresentati nei precedenti paragrafi, al fine di recuperare le scritture contabili e fiscali il Curatore non può far altro che intimare il debitore ricordando che la violazione dell’obbligo di cui all’art. 86 l.f., oltre ad essere valutata in sede di procedimento di esdebitazione, potrà comportare una responsabilità penale ai sensi delle disposizioni art. 220 l.f..

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CAPITOLO IV