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LA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA, TRA VECCHIA E NOVA DISCIPLINA

2.2 Analisi dell’articolo 33 Legge Fallimentare

2.2.2 I destinatari della relazione

Il principale destinatario della relazione particolareggiata redatta ai sensi dell’art. 33 l.f. è il Giudice Delegato.

Il Curatore ha il dovere di informare il Giudice Delegato sull’entità e composizione del patrimonio del fallito e sulle modalità attraverso cui intende liquidarlo.

È inoltre onere del Curatore far in modo che il Giudice Delegato disponga della più immediata e completa informazione in merito sia alle vicende dell’imprenditore fallito (ai

117 Cutillo G. e Novelli F., Manuale del curatore fallimentare, IPSOA, 2013

118 Art. 25 comma 1, numero 2 R.D. n. 267 del 16 marzo 1942: “(Poteri del giudice delegato)

Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura e: 2) emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione”.

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suoi atti di gestione, ai rapporti con i terzi) sia agli atti che il Curatore ha iniziativa di intraprendere. Questo sia in funzione dell’attività di vigilanza e controllo che svolge il Giudice Delegato sull’operato del Curatore, sia in virtù di una serie di attribuzioni (che vanno dalla competenza all’adozione di provvedimenti urgenti di conservazione del patrimonio, alle decisioni sulla formazione del passivo, al potere di surroga del comitato dei creditori nelle sue determinazioni autorizzatorie, all’autorizzazione all’esercizio di azioni giudiziali) le quali per essere esercitate con efficacia e puntualità necessitano di un quadro informativo il più possibile analitico e completo119.

Al Giudice Delegato il legislatore ha destinato la presentazione della relazione particolareggiata nel suo testo integrale. Ricevuta la relazione, nel rispetto dei dettami contenuti del comma 4 (si veda § 2.2.4), sarà poi il Giudice che disporrà la secretazione delle parti richieste con successiva acquisizione al fascicolo della procedura della relazione “parziale”, mentre il testo completo verrà archiviato separatamente.

Il Curatore non ha nessun diritto / dovere di inviare copia del rapporto al Comitato dei Creditori, agli altri Creditori in genere, al fallito o ad altro soggetto.

Le modalità di accesso alla relazione per chiunque non sia il Giudice Delegato sono da ricercare nei dettami contenuti nell’art. 90 l.f. rubricato “Fascicolo della procedura”. La norma prevede che, successivamente alla sentenza dichiarativa di fallimento, a cura della cancelleria, venga istituito il fascicolo della procedura, all’interno del quale devono

essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti ed i ricorsi attinenti al procedimento, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi separatamente.

Analizzando l’art. 90 l.f. è possibile individuare diversi gradi di accessibilità alla relazione a seconda che il soggetto interessato sia il Comitato dei Creditori, l’imprenditore fallito oppure gli altri creditori e i terzi.

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Per quanto concerne il Comitato dei Creditori, dalla lettura coordinata dell’art. 90 comma 2 secondo periodo ed art. 41 comma 5 l.f. si ricava che l’organo Comitato ed ogni singolo suo membro hanno la facoltà, in qualsiasi momento, di prendere visione di ogni atto e documento contenuto nel fascicolo fallimentare, ivi compresa, dunque, la relazione art. 33, per la parte, però, non sottoposta a segretazione.

Al Comitato è infatti riconosciuto libero accesso al fascicolo della procedura così come composto: con tutti gli atti ed i provvedimenti ad esclusione di quelli che, per ragioni di riservatezza, debbano essere custoditi separatamente.

La ragione è giustificata dalle funzioni che la riforma della Legge fallimentare ha conferito al Comitato dei Creditori, il quale tanto meglio potrà vigilare sull’operato del Curatore, autorizzarne gli atti ed esprimere i pareri richiesti, quanto più disporrà di informazioni approfondite sulle vicende dell’imprenditore fallito e sullo stato della procedura.120

Il comma 2 dell’art. 90, con riferimento al debitore fallito, afferma espressamente un diritto all’accesso analogo a quanto attribuito al Comitato dei Creditori. Unica esclusione espressa è proprio verso la possibilità di prendere visione della relazione del Curatore nonché di eventuali atti riservati su disposizione del Giudice Delegato.

Al debitore fallito è quindi precluso l’accesso alla relazione art. 33, anche nella sola versione secretata.

In proposito il Tribunale di Catania ha stabilito che debba rigettarsi un’eventuale istanza del fallito finalizzata a prendere visione e ad estrarre copia della relazione del Curatore allorquando non si evinca nessun interesse dell’istante al relativo accesso.121

Il tenore di tale previsione lascia aperti dubbi e perplessità in ordine alla portata effettiva del predetto diritto, in quanto se l’istituto della segretazione risponde appieno alle finalità di riservatezza e segretezza giustamente ritenute preminenti dal legislatore della riforma,

120 Crf. Panzani L., Formulario commentato del fallimento e delle altre procedure concorsuali, UTET, 2013. 121 Tribunale di Catania, 25 gennaio 2015 in www.ilcaso.it.

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non si vedono122 le motivazioni giuridiche né le ragioni pratiche per le quali debba restare

compresso il diritto di accesso del fallito con riferimento a quelle parti della relazione per le quali non si è avvertita l’esigenza di segretazione.

Infine, gli altri creditori concorsuali e terzi interessati possono accedere al fascicolo della procedura nel rispetto del comma 3 art. 90, che richiede l’esistenza di uno specifico ed attuale interesse valutato di volta in volta dal Giudice Delegato che emetterà, all’esito, gli eventuali provvedimenti autorizzatori, dopo aver acquisito il parere del Curatore.

Sul punto la Cassazione Sezioni Unite Civili con sentenza n. 181 del 10 maggio 2001 ha espresso: “il necessario contemperamento delle esigenze di riservatezza proprie della

procedura concorsuale, le cui vicende sono documentate dal fascicolo fallimentare … porta ad escludere che i soggetti comunque coinvolti dallo svolgimento della procedura fallimentare abbiano il diritto di consultare liberamente il fascicolo in questione e a ritenere che la consultazione degli atti e dei documenti in esso inseriti è subordinata alla presentazione di una specifica istanza, la quale deve essere formulata in modo da consentire non solo l’identificazione dell’istante e degli atti che si intende visionare, ma anche la valutazione del concreto interesse che ne giustifica la consultazione”.

Dalla lettura del comma 3 art. 90, nonché dalla pronuncia della Cassazione, è desumibile che gli altri creditori ed i terzi hanno il diritto di prendere visione ed estrarre copia di alcuni documenti del fascicolo, pertanto non è ammissibile la visione dell’intero fascicolo fallimentare nella sua totalità.

L’art. 33 dispone poi che copia della relazione, nel suo testo integrale, venga trasmessa al Pubblico Ministero al fine di permettere la conoscenza di fatti penalmente rilevanti da porre a fondamento di una eventuale azione penale.123

122 Crf. Panzani L., Formulario commentato del fallimento e delle altre procedure concorsuali, UTET, 2013. 123 Relazione illustrativa al D. Lgs n. 5 del 9 gennaio 2006, commento art. 33.

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La previsione di trasmissione della relazione alla Procura della Repubblica configura nel Pubblico Ministero un destinatario “indiretto” della relazione particolareggiata, attribuendo alla stessa relazione la rilevante funzione penale prima citata.