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Il Curatore fallimentare non è organo di polizia giudiziaria

DELLA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

4.1 La relazione particolareggiata quale veicolo informativo per fattori rilevanti ai fini penal

4.1.1 Il Curatore fallimentare non è organo di polizia giudiziaria

Ai sensi dell’art. 33 l.f. comma 1 ultimo periodo il Curatore vede relazionare su quanto

può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale.

Ferma restando la qualifica di pubblico ufficiale affidata al Curatore dall’art. 30 l.f.224,

discussa, negli anni, è stata la questione rivolta alla possibilità o meno di ritrarlo quale organo di polizia giudiziaria.

Definibile polizia giudiziaria quel soggetto processuale a cui la legge assegna, in stretto e indissolubile legame all’attività del P.M., il ruolo di organo delle investigazioni a cui sono assegnate delle specifiche attribuzioni (artt. 347-357 c.p.p.) da sviluppare tanto autonomamente, quanto sotto la direzione del Pubblico Ministero che a tale fine dispone direttamente della P.G., in linea con quanto previsto in Costituzione (art. 109 Cost.).225

La possibilità o meno di attribuire al Curatore le funzioni di polizia giudiziaria non ha importanza residuale, in primo luogo perché il Curatore avrebbe così a disposizioni una serie di poteri propri di tale qualifica (quali l’arresto, il fermo, la perquisizione, l’ispezione e quant’altro) ma anche perché l’art. 361 c.p.226, che regola l’omessa denuncia di reato da

parte di pubblico ufficiale, dispone pene diverse a seconda che l’omissione si verifichi in

224 Art. 30 R.D. n. 267 del 16 marzo 1942: “(Qualità di pubblico ufficiale)

Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale”.

225 Cerqua F., Diddi A., Marandola A. e Spangher G., Manuale teorico-pratico di diritto processuale, CEDAM,

2018.

226 Art. 361 comma 1 e 2 Codice penale: “(Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale)

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516.

La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto”.

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capo ad un soggetto con la sola qualifica di pubblico ufficiale oppure da chi riveste la carica di ufficiale di polizia giudiziaria.

L’opinione favorevole circa l’attribuzione di tale qualifica alla curatela fallimentare fondava la sua idea sul valore letterale del disposto art. 33 (con cui il legislatore chiede al Curatore di riferire circa quanto può interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale) interpretando il dettame come incarico specifico per il Curatore, attribuendo allo stesso un dovere volto a ricercare determinate fattispecie di reato.

L’opinione contraria (che sembra ormai essersi affermata sia in dottrina che in giurisprudenza) nega tale tipo di qualifica al Curatore fallimentare in virtù di una serie di proposizioni.

La polizia giudiziaria è interessata, nella descrizione statica delle funzioni e dei profili strutturali ed organizzativi, dalle norme del libro I titolo III del Codice di procedura penale (art.li da 55 a 59).

L’art. 55 c.p.p. rubricato “Funzioni della polizia giudiziaria” disciplina che la polizia giudiziaria ha il dovere di raccogliere notizie di reato, anche di propria iniziativa.

L’attività che il legislatore attribuisce a tale organo è di tipo investigativo, volta proprio alla ricerca di eventuali fatti che possono rivestire estremi di reato.

Ci domandiamo dunque se anche al Curatore spetta il dovere di ricercare ed accertare l’esistenza di reati o semplicemente il mero compito di relazionare circa questioni che emergono durante l’esercizio dell’incarico attribuitogli, le quali possono assumere rilievo ai fini penali.

Le attribuzioni del Curatore sono ampie e di diversa tipologia, estendendosi dall’amministrazione del patrimonio fallimentare, alla formazione dello stato passivo, alla liquidazione dell’attivo e, per quanto interessa tali operazioni, all’accertamento delle cause del dissesto, della diligenza spiegata dal fallito nell’esercizio dell’impresa e dell’eventuale compimento di atti di disposizione lesivi delle ragioni dei creditori.

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Il Curatore, quindi, nel corso del suo impegno deve principalmente occuparsi di ricostruire le vicende dell’impresa e di dare conto della sorte del patrimonio aziendale.227

In ragione di ciò l’attività che attua il Curatore è di tipo accertativo (e non investigativo), volta ad individuare quanto necessario al fine di riuscire a compiere il proprio incarico diligentemente.

Non si configura quindi natura ispettiva del Curatore, il quale non ha, dunque, il compito preciso di accertare l’esistenza di illeciti ma ha il dovere di riferire laddove, nella ricerca della massa attiva fallimentare, nella sua ricostruzione e nell’indagine volta a comprendere i motivi e le cause del dissesto, emergano fatti penalmente rilevanti, il tutto senza però qualificare il fatto stesso sotto il profilo giuridico penale.

In tal senso, pertanto, la relazione del curatore potrà costituire punto di partenza per il competente ufficio del pubblico ministero, per dare corso a future indagini.

Si noti, quindi, che il Curatore, contrariamente all’ufficiale di polizia giudiziaria, non svolge alcuna indagine, piuttosto ha compiti di informazione, di riferire al Giudice Delegato notizie che possono avere valenza sul versante penale.

Il Curatore deve dunque sempre mantenere la posizione di ausiliario di giustizia, limitandosi a descrivere in modo asettico i fatti relativi all’impresa fallita.228

È doveroso poi osservare quanto inserito all’interno dell’art. 56.

Tale norma prevede che le funzioni della polizia giudiziaria debbano essere svolte alle dipendenze e sotto la direzione dell’autorità giudiziaria, ove il termine è sinonimo di autorità giudiziaria penale. 229

227 Ghia L., Piccinini C e Severini F., I reati nelle procedure concorsuali. Gli adempimenti fiscali, UTET, 2012. 228 Ghia L., Piccinini C e Severini F., Gli organi del fallimento e la liquidazione dell’attivo, UTET, 2010. 229 Ferro M., La legge fallimentare, CEDAM, 2014.

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Ciò starebbe a significare che affinché si possa definire il Curatore organo di polizia giudiziaria questo deve svolgere le proprie attività di ricerca in subordine al Pubblico Ministero.

Nella realtà pratica però non sussiste nessun rapporto gerarchico tra Pubblico Ministero e Curatore, in quanto il Curatore svolge le proprie attività esclusivamente sotto la vigilanza del Giudice Delegato e Comitato dei Creditori, inoltre, se è vero che l’art. 57 ultimo comma c.p.p. stabilisce che “Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del

servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55”, è pur vero che

quest’ultima norma230 fa riferimento a funzioni che esulano dai compiti del Curatore

fallimentare.

Al Curatore la legge non prescrive in alcun modo di impedire che i reati, di cui ha avuto notizia, vengano portati a conseguenze ulteriori, di ricercare anche materialmente gli autori di tali reati e di compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e, in ogni caso, non svolge alcuna indagine e attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria231.232

Possiamo quindi concludere che il Curatore non può essere definito organo di polizia giudiziaria e quindi in nessun caso è tenuto a riferire senza ritardo al Pubblico Ministero la notizia di reato con i relativi elementi di prova, nel rispetto delle disposizioni contenuto nell’art. 347 comma 1 c.p.p.233, anche perché, in ultima istanza, allo stesso sono

230 Art. 55 comma 1 Codice di procedura penale: “(Funzioni della polizia giudiziaria)

La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale”.

231 Art. 55 comma 2 Codice di procedura penale: “(Funzioni della polizia giudiziaria)

Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria”.

232 Grossi M., La riforma della legge fallimentare, GIUFFRE’, 2008.

233 Art. 347 comma 1 Codice di procedura penale: “(Obbligo di riferire la notizia di reato)

Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione”.

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riconosciute facoltà assai penetranti, anche superiori a quanto disponibile per la polizia giudiziaria. Si pensi, ad esempio, al potere del Curatore di prendere conoscenza della corrispondenza diretta al fallito234, o di acquisire i beni, le scritture e la documentazione

dello stesso (art. 88 l.f.), prerogativa che si risolve in un’attività di perquisizione svincolata dai rigidi presupposti degli art.li 247 e 352 c.p.p..235