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Conseguenze della inconfigurabilità dell’amministrazione di sostegno come una terza forma di incapacità Inapplicabilità del regime

1. Oggetto dell’amministrazione, poteri dell’amministratore e limitazioni di capacità del beneficiario: una terza forma d

1.2. Conseguenze della inconfigurabilità dell’amministrazione di sostegno come una terza forma di incapacità Inapplicabilità del regime

preclusivo dell’interdetto e dell’inabilitato (salvo quanto disposto dall’art. 411 c.c.)

Si è detto nel paragrafo precedente di come l’istituzione dell’amministratore di sostegno non determini l’acquisto da parte del beneficiario della qualità di incapace. Dal che discende l’importante effetto che non sono applicabili al beneficiario in via automatica le norme dettate dal legislatore che facciano generale riferimento all’incapace, all’interdetto o all’inabilitato, fatta eccezione per gli artt. da 349 a 353 c.c. e da 374 a 388 c.c. che si applicano, «in quanto compatibili» anche all’amministrazione di sostengo (art. 411, comma 1, c.c.), e degli artt. 596, 599 e 779 c.c., espressamente richiamati dal secondo comma della stessa norma.

È fatta salva, inoltre, dal secondo comma della norma richiamata, la possibilità che il giudice tutelare applichi al beneficiario dell’amministrazione di sostegno specifici effetti, limitazioni o decadenze dettate per l’interdetto o l’inabilitato. La formulazione della norma si discosta da quella contenuta in un precedente disegno di legge – poi non approvato139 – il quale proponeva di 138BONILINI, Le norme applicabili all'amministrazione di sostegno, BONILINI-CHIZZINI, L'amministrazione

di sostegno, cit., p. 230.

139V. BONILINI, Le norme applicabili all'amministrazione di sostegno, BONILINI-CHIZZINI,

estendere al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, in mancanza di diversa previsione, le norme dettate per l’interdetto e l’inabilitato. Anche l’attuale disciplina non è rimasta esente da critiche in relazione al rischio in essa insito che si vanifichi «quel processo di affrancazione del nuovo istituto dal tradizionale modo di affrontare i problemi dell’infermo, da sempre ispirato alla logica della rigida alternativa capacità/incapacità»140.

Le conseguenze della scelta del legislatore di subordinare ad una valutazione del giudice l’assimilazione degli effetti dell’amministrazione di sostegno a quelli delle più restrittive misure141 si lasciano agevolmente

dell’amministrazione di sostegno, in Famiglia, Persone e Successioni, 2005, p. 12.

140BALESTRA, Gli atti personalissimi del beneficiario dell’amministrazione di sostegno, in Familia, 2005, p.

663, richiama BONILINI, Le norma applicabili all’amministrazione di sostegno, in BONILINI, CHIZZINI,

cit., p. 230 ss. La portata di tale critica può tuttavia essere parzialmente ridotta considerato che - in conformità al principio di gradualità delle misure di protezione e dunque di massima conservazione in capo al beneficiario della capacità di agire - l’estensione al beneficiario di determinati effetti, limitazioni o decadenze deve essere subordina alla verifica da parte del giudice tutelare della particolare condizione del soggetto, tale da giustificare la necessità di estendergli una limitazione, un effetto o una decadenza prevista dal legislatore nell’ambito di una misura di protezione più rigida e mortificante. Di guisa che, ciascuna estensione deve essere subordinata al vaglio del giudice – senza il quale tale estensione non potrebbe considerarsi in nessun caso possibile – al fine che verifichi che essa sia funzionale a garantire al soggetto una «adeguata protezione».

141Il progetto di legge presentato alla Camera dei deputati 2189 del 2002, prevedeva la

sottoposizione del beneficiario dell’amministrazione di sostegno a tutte le incapacità speciali previste per l’interdetto e l’inabilitato, salva diversa disposizione del giudice tutelare. L’art. 411, comma 4, come modificato da quel progetto prevedeva che: «Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni di questo codice e dalle leggi speciali, la sottoposizione all’amministratore di sostegno è equiparata all’interdizione e all’inabilitazione. Tuttavia il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, non si estendano al beneficiario dell’amministrazione di sostegno avuto riguardo all’interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni». NAPOLI, Una terza forma di incapacità di agire?, in Giust. civ.,

2002, p. 379; PRIORE, L’attività autonoma del beneficiario, in PATTI (a cura di), L’amministrazione di

sostegno, cit., p. 113. l’A. mette in luce come siffatta previsione fosse criticabile, in

considerazione della «obbiettiva difficoltà di escludere singolarmente ed analiticamente, in ogni provvedimento di nomina di amministratore di sostegno (o anche successivamente), i tanti effetti, limitazioni e decadenze prescritti dagli istituti più restrittivi, che avrebbero comportato un lavoro improbo e troppo ampio per il giudice tutelare (egli infatti avrebbe dovuto estendere il suo prudente ed approfondito esame a situazioni forse neppure di immediato interesse ed attualità per soggetti abbisognevoli, invece, di provvedimenti a contenuto mirato e limitato;con la conseguenza che in caso di mancata esclusione, il beneficiario sarebbe stato sottoposto a tutte le limitazioni), c’è un'altra considerazione sostanziale da tenere presente, e cioè che tale proposta tradiva lo spirito della riforma». Sul punto anche Bonilini, Le norma applicabili all’amministrazione di sostegno, in BONILINI, CHIZZINI,

apprezzare: il beneficiario dell’amministrazione di sostegno non incorrerà automaticamente del divieto di testare, non decadrà dall’esercizio della patria potestà142, potrà validamente contrarre matrimonio, non vedrà estinguere il

proprio contratto di affitto, o il contratto di mandato, e così via.

Non è mancato chi143, invero, si è interrogato sull’estensibilità in via

analogica di determinate disposizioni dettate per l’incapace. Detta tesi è stata tuttavia criticata in considerazione della finalità della disciplina dell’amministrazione di sostegno di limitare il meno possibile la capacità del beneficiario, con conseguente preclusione della estensione analogica di norme dettate per chi sia sottoposto ad una misura incapacitante144.

Ciò premesso, occorre puntualizzare che cosa la norma intenda per specifici «effetti, limiti e decadenze».

È stato dalla dottrina messo in rilievo come il legislatore – riferendosi con tale richiamo alla generalità delle norme applicabili agli incapaci – intenda per «limiti» le disposizioni normative che precludono all’incapace (e dunque

cit., p. 231: «il legislatore ha colto il pericolo che insito nella precedente versione normativa, in virtù della quale, ad esempio, il beneficiario, di regola, non avrebbe potuto contrarre matrimonio, salvo avanzare richiesta, al giudice tutelare, di non estendere, nei suoi confronti, l’art. 85 c.c., quasi a mò di graziosa concessione».

142Il riferimento è sempre a LISELLA, I poteri dell’amministratore di sostegno, in FERRANDO (a cura

di), L’amministrazione di sostegno, Milano, 2005, p. 129 che ne sancisce la conservazione almeno con riferimento all’ipotesi in cui il provvedimento di amministrazione di sostegno non incida per nulla sulla capacità del soggetto; trova più discutibile il caso in cui all’amministrazione di sostegno consegua anche una limitazione della capacità del soggetto, perchè in questo caso occorre domandarsi se il provvedimento di per sè possa costituire una di quelle cause che danno luogo all’impedimento dell’esercizio della potestà. L’automatico impedimento deve comunque ricollegasi alla perdita totale di capacità da parte di uno dei genitori e, in buona sostanza, all’interdizione. v. Bucciante, La potestà dei genitori, la tutela e l'emancipazione, in Trattato

di diritto privato, diretto da Rescigno, III, 4, Torino, 1982, p. 572).

143DELLE MONACHE, Prime note sulla figura dell’amministratore di sostegno: profili di diritto sostanziale,

cit., p. 54

144Merita rilevare come questa proposta interpretativa non possa che essere valutata con

marcata prudenza, chè il sistema normativo in esame s’indirizza ad evitare, quanto più possibile, erosioni alla sfera della capacità del beneficiario, indi è utile orientarsi verso un’interpretazione restrittiva delle norme e ritenere, pertanto, che giovi distaccarsi, il meno possibile, dal modello di prescrizione, in concreto, ad ogni singolo beneficiario, di limitazioni di capacità, di decadenze, ect. In altri termini, dovendosi escludere una generica equiparazione tra le situazioni di incapacità, o di limitata capacità, dell’interdetto e dell’inabilitato e quella di capacità limitata del beneficiario, deve ritenersi preclusa un’automatica estensione, o applicazione in via analogica, delle norme concernenti i primi al secondo, come mi pare evidenzi del resto l’art. 411 ult. cpv. c.c., che non avrebbe ragione di contemplare l’espressa estensione giudiziale delle norme richiamate, se la medesimo risultato si potesse pervenire attraverso l’analogia».

all’interdetto o all’inabilitato) il compimento di un determinato atto giuridico145. Con l’espressione «effetti» si allude, invece, alle disposizioni

contenute nell’ambito della disciplina di specifici istituti, in relazione ai quali lo stato di incapacità rileva ai fini della produzione di specifici effetti146. Con

l’espressione «decadenze», infine, si fa riferimento alla cessazione automatica da un determinato ufficio in ragione del venir meno del presupposto della capacità richiesto per lo svolgimento dello stesso.

Nell’impossibilità di analizzare compiutamente l’articolato complesso di norme cui si allude147, basti a titolo esemplificativo richiamare l’art. 1329 c.c., in

base al quale la proposta contrattuale conserva efficacia anche in caso di sopravvenuta incapacità del proponente, a meno che la natura dell’affare e altre circostanze escludano tale efficacia; o, ancora, la disciplina dei rapporti contrattuali pendenti148, per i quali è prevista l’estinzione in caso di

sopravvenuta incapacità della parte (è il caso dell’art. 1722 c.c., compendiante l’estinzione del contratto di mandato per interdizione o inabilitazione del mandatario; dell’art. 1626 c.c., che prevede l’estinzione dell’affitto per l’interdizione o l’inabilitazione dell’affittuario; o, ancora, dell’estinzione dei contratti caratterizzati dall’intuitus personae, come quelli aventi ad oggetto una prestazione professionale o il negozio fiduciario149). Ancora, si ponga mente

alla disposizione che prevede la decadenza automatica dell’interdetto dall’incarico di amministratore di società (2382 c.c.).

Merita di essere richiamato il dibattito relativo all’estensione al beneficiario dell’amministrazione di sostegno (o almeno a quello che abbia subito una limitazione della capacità di agire) del divieto di disporre per

145BONILINI, Le norma applicabili all’amministrazione di sostegno, in BONILINI, CHIZZINI, cit., p. 250;

DELLE MONACHE, Prime note sulla figura dell’amministratore di sostegno: profili di diritto sostanziale, cit.,

p. 52.

146BONILINI, Le norma applicabili all’amministrazione di sostegno, in BONILINI, CHIZZINI,

L'amministrazione di sostegno, cit., p. 258; DELLE MONACHE, Prime note sulla figura dell’amministratore

di sostegno: profili di diritto sostanziale, cit., p. 52

147Sul punto MORELLO, cit., p. 328; CALICE, amministrazione di sostegno: come e perché, in Notariato,

2006, p. 145. a titolo esemplificativo si pensi alla perdita di efficacia della proposta contrattuale al sopravvenire della incapacità del proponente, salvo che si tratti di proposta irrevocabile o di opzione (art. 1329 e 1331 c.c.); ancora, l'art. 1722 c.c., in forza del quale il contratto di affitto si scioglie in caso di interdizione o inabilitazione dell'affittuario;ancora, la previsione del diritto di recesso dal contratto di conto corrente quanto l'altra parte è interdetta o inabilitata previsto dall'art. 1833; nondimeno, in materia societaria, gli artt. 2286, 2382 e 2399 c.c., sanciscono tra le cause di esclusione e di ineleggibilità o decadenza del socio, l'interdizione e l'inabilitazione

148MORELLO, L’amministrazione di sostegno (dalle regole ai principi), cit., p. 328.

149BONILINI, Le norma applicabili all’amministrazione di sostegno, in BONILINI, CHIZZINI,

donazione, previsto dall’art. 774 c.c. per tutti coloro che non abbiano la piena capacità di disporre dei propri beni. Basandosi sul presupposto per il quale il legislatore ha inteso subordinare la validità della donazione ad uno stato di piena validità del donante – incompatibile con eventuali limitazioni di capacità previste nel decreto di nomina – taluna dottrina ha escluso che il beneficiario possa disporre dei propri beni per donazione150. Sembra tuttavia preferibile

l’opinione di chi, invece, sostiene che il beneficiario sia in via generale capace di donare, salva eventualmente una specifica limitazione in tal senso operata dal giudice tutelare ex art. 411 c.c. A favore della tesi, la considerazione che l’art. 409, comma 1, c.c. conserva la capacità di agire in relazione a tutti gli atti per i quali il decreto non preveda la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore151. Non di meno, si è osservato, l’estensione del

divieto determinerebbe una contraddizione con l’art. 411, ultimo comma, c.c. dichiarato capace di donare ai familiari che abbiano assunto la funzione di amministratore e non, invece, agli altri.

1.3. Limitazioni (quantitative) all’estensione degli effetti

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