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Ulteriori conferme della (potenziale) equipollenza dell’amministrazione di sostegno: cenni sul regime

L’attitudine dell’amministrazione di sostegno a realizzare l’adeguata protezione della persona.

4. Ulteriori conferme della (potenziale) equipollenza dell’amministrazione di sostegno: cenni sul regime

delle disposizioni testamentarie e delle donazioni.

Si è in precedenza accennato al fatto che mentre l’art. 412 c.c. riconnette alla violazione delle disposizioni di legge il rimedio in termini generali dell’annullabilità, non ogni violazione di legge determina l’annullabilità, in considerazione del fatto che nelle ipotesi determinate dalla legge, alla violazione di una norma corrisponde la nullità dell’atto.

In determinate ipotesi, infatti, il legislatore ha inteso rafforzare la protezione del beneficiario, al fine di preservare la volontà del beneficiario da eventuali pressioni. Cosicché, in forza dell’art. 596, comma 1, c.c. richiamato dall’art. 411 comma 2, c.c., è nulla (e non annullabile) la disposizione testamentaria - anche per interposta persona (art. 599 c.c.) - del beneficiario compiuta in favore dell’amministratore, salvo il caso in cui questi sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero sia coniuge o convivente (art. 411, comma 3, c.c.). Parimenti sono nulle e non annullabili le donazioni fatte, prima che sia approvato il conto, a favore di chi sia o sia stato amministratore di sostegno.

In materia di disposizioni a causa di morte e donazioni, l’art. 411 c.c. fa rinvio ad alcune norme sancite in materia di interdizione; di guisa che, la disposizione testamentaria (art. 596 c.c.) (ex art. 411, comma 2, c.c.) – compiuta dopo la nomina del tutore e prima del rendimento del conto - e la donazione281 – effettuata prima del rendimento del conto - (art. 779 c.c.) a

favore del tutore (e dunque dell’amministratore di sostegno) sono nulle. Non è

281Secondo ROMOLI, Le invalidità nell’amministrazione di sostegno, cit., p. 135 per il caso di

donazione occorre distinguere a seconda che il beneficiario sia incapace di agire (che determinerebbe l’annullabilità dell’atto di donazione) e la incapacità giuridica in relazione all’atto di donazione (dalla quale deriverebbe invece la nullità). Ancora. Si è fatto cenno all’atto che sia stato concluso dall’amministratore con compiti di assistenza senza il consenso del beneficiario, mancando in questo caso un elemento essenziale consistente nell’accordo di una parte, il contratto è nullo, e non annullabile (diverso il caso contrario).

sottoposta a questa forma di invalidità la donazione a favore del discendente, ascendente, sorella, fratello o coniuge.

La scelta del legislatore di assimilare sotto il profilo della capacità di testare l’amministrazione di sostegno all’interdizione, comporta la paradossale conseguenza che, mentre all’inabilitato è consentito disporre a causa di morte a favore del curatore, al beneficiario non è consentito farlo a favore dell’amministratore. La dottrina ha proposto di aggirare siffatta incongruenza del dettato normativo mediante l’interpretazione restrittiva della norma, cosicché in caso di amministrazione sostitutiva i divieti suddetti opererebbero, mentre nell’ipotesi di amministrazione di assistenza, essi non dovrebbero estendersi al beneficiario282.

In forza dell’art. 411, comma 3, sono però fatte salve le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dei parenti entro il quarto grado del beneficiario, del coniuge o della persona stabilmente convivente.

Con il termine convenzione283 si deve intendere qualsivoglia atto

negoziale capace di determinare un rapporto vincolante tra amministratore di sostegno e beneficiario. L’espressione va riferita, ad esempio, a contratti aventi ad oggetto beni del beneficiario, transazioni, rinunzie, promesse aventi ad oggetto l’amministrazione ed il rendiconto ad essa inerente. È esclusa la donazione, che trova una disciplina specifica nell’art. 779 c.c.

Si è detto di come le suddette previsioni rispondono alla ratio di preservare la volontà del beneficiario da eventuali pressioni, e non strettamente alla limitazione di capacità del beneficiario, il quale invece - se non diversamente disposto, può testare e, secondo la preferibile interpretazione, donare validamente284.

282BONILINI, Le norme applicabili all’amministrazione di sostegno, cit., p. 239.

283BONILINI, Le norme applicabili all’amministrazione di sostegno,, cit., p. 305; MORELLO,

L’amministrazione di sostegno (dalle regole ai principi), cit., p. 228 ss.

284Sul punto della validità della donazione effettuata dal beneficiario dell’amministrazione di

sostegno v. BALESTRA, Gli atti personalissimi del beneficiario dell’amministrazione di sostegno, in

Familia, 2005, p. 666. ROMOLI, Le invalidità nell’amministrazione di sostegno, cit., p. 134, il quale

compie interessanti osservazioni, concludendo per la esclusione della capacità di donare del beneficiario: «il legislatore ha evidentemente considerato quale presupposto per eseguire donazioni uno stato di piena capacità, come tale incompatibile con qualsiasi limitazione alla capacità di agire, seppur riferita a categorie ben delimitate di atti diversi dalla donazione».

Contra BONILINI, Le norme applicabili all’amministrazione di sostegno, cit., p. 256, il quale con

convincenti argomentazioni sostiene che la capacità di donare del beneficiario si possa trarre dall’art. 409 c.c., in forza del quale il beneficiario conserva intatta la propria capacità in relazione a tutti gli atti per i quali una limitazione non sia prevista nel decreto, ed inoltre perché altrimenti si determinerebbe l’inaccettabile incongruenza che il beneficiario sia capace di donare.

Sotto questo ultimo profilo, la dottrina si interrogata circa la possibilità di estendere anche al beneficiario dell’amministrazione di sostegno delle limitazioni poste a tal riguardo a carico dell’incapace. In queste ipotesi il profilo della tutela patrimoniale del soggetto si interseca con l’esigenza di preservare la persona, benché non autonoma o incapace, dalla limitazione in ordine al compimento di atti attraverso i quali si estrinsecano una serie di interessi di estrema importanza per l’espressione degli interessi di carattere sentimentale-affettiva285 di ciascuno e che, come tali l’individuo non può

compiere avvalendosi della volontà estranea di un altro soggetto.

Si è da alcuni sostenuto come al beneficiario, laddove sussista una esigenza di sostegno, ben possa essere estesa, mediante lo strumento dell’art. 411 c.c., le limitazioni di capacità di donare e di testare previste per l’interdetto286.

Quanto alla prima, si è già dato conto della diversità di vedute, in dottrina, circa il riconoscimento in capo al beneficiario della capacità di disporre del propri beni per donazione, stante come la validità della stessa è sottoposta, in forza dell’art. 774 c.c., alla piena capacità del donante di disporre dei propri beni (presupposto che nell’amministrazione di sostegno non si concreterebbe). Di converso, è preferibile la tesi di chi ritiene che il beneficiario conservi integra la capacità di donare, salva la possibilità che il giudice tutelare, sussistendo gravissime circostanze, estenda al beneficiario detta limitazione.

Pur sembrando necessario circoscrivere una tale ipotesi a situazioni estremamente gravi - e sempre che non sia percorribile la via, proposta dalla più sensibile dottrina, di superare la mancanza di autonomia valorizzando il concetto di assistenza287 - che il giudice tutelare ritenga indispensabile alla

tutela degli interessi patrimoniali del beneficiario estendergli il divieto di cui all’art. 774 c.c.

285BALESTRA, Gli atti personalissimi del beneficiario dell’amministrazione di sostegno, cit., p. 664.

286DELLE MONACHE, Prime note sulla figura dell’amministrazione di sostegno, cit., p. 42-43;

VENCHIARUTTI, Gli atti del beneficiario dell’amministrazione di sostegno. Questioni di validità, in

FERRANDO (a cura di), L’amministrazione di sostegno, Milano, 2005, p. 169; CALÒ, Amministrazione

di sostegno, Milano, 2004.

287BALESTRA, Gli atti personalissimi del beneficiario dell’amministrazione di sostegno, cit., p. 669:

«Certamente, però, ciò che consente di paventare un’attività di assistenza con riguardo agli atti personalissimi, da intendersi ovviamente come attività di ausilio e di aiuto in un processo che rimane essenzialmente di autodeterminazione, è l’adeguata considerazione delle finalità della nuova legge così come enunciate nell’art. 1: la tutela del beneficiario mediante interventi di sostegno, con la minore limitazione possibile della capacità di agire». Contra ANELLI, Il nuovo

sistema delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, in Studi in onore di Piero Schlesinger, Milano, 2004, p. 4238 (fatta eccezione per il testamento, p. 4244).

In modo parzialmente differente deve essere considerata la problematica relativa alla limitazione della capacità del beneficiario di disporre dei propri beni per testamento, preclusione già fortemente criticata con riguardo all’interdetto. In questa ipotesi, a ben vedere, la compressione della capacità di compiere un atto espressione di «sentimenti che sono propri di ogni uomo» non trova giustificazione nella esigenza di protezione del soggetto, stante come l’atto è destinato a produrre i propri effetti solo dopo la morte del disponente. Gli interessi che la preclusione intende salvaguardare sono dunque quelli dei familiari, che tuttavia potranno trovare adeguata tutela con l’esperimento dell’azione di riduzione, se legittimari, ovvero impugnare il testamento per l’incapacità naturale del testatore288.

5. Protezione del beneficiario dall’attività irregolare

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