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Individuazione della nozione di «oggetto» dell’amministrazione e sua autonomia.

L’art. 405, comma 3, n. 3, c.c. statuisce che il decreto debba indicare l’«oggetto dell’incarico» e «gli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario.

La dizione della norma ha creato non poche perplessità in dottrina, in considerazione della difficoltà ad attribuire un significato autonomo all’oggetto dell’amministrazione di sostegno da un alto, ed ai poteri dell’amministratore, dall’altro, elementi che a fatica si lasciano distinguere.

Secondo un’opinione – tenuto conto dell’esistenza di una serie di atti che pur preclusi al beneficiario rimarrebbero necessariamente estranei al potere dell’amministratore - sarebbe stato più opportuno il riferimento anziché all’oggetto dell’incarico, all’oggetto dell’amministrazione, inteso come «l’area complessiva dei comportamenti rilevanti attribuiti all’amministratore di sostegno, rispetto ai quali il beneficiario è privato della capacità di agire»105. Al

di là della conclusione formulata in ordine alla coincidenza tra limitazione di capacità ed il complesso dei poteri dell’amministratore (o dei poteri dell’amministratore), tale interpretazione comporta la negazione di fatto di un autonomo significato al riferimento all’«oggetto» dell’incarico compiuto dal legislatore nella suddetta norma.

Secondo altra dottrina la ridondanza del testo normativo potrebbe rispondere alla specifica funzione di includere nei poteri dell’amministratore di sostegno anche tutti gli atti finalizzati alla rappresentanza del soggetto nell’ambito di una determinata sfera di competenza (non diversamente da quanto previsto dall’art. 1708 c.c. in materia di mandato)106. In questo senso -

se bene si interpreta il pensiero dell’autore - il riferimento all’oggetto consisterebbe nella definizione di un ambito di funzioni più generale rispetto ai singoli poteri nello specifico affidati all’amministratore, che consentirebbe di ricavare uno spazio più ampio per l’attività di quest’ultimo, comprendente tutti gli atti che siano necessari e preordinati al raggiungimento di un determinato

105DELLE MONACHE, Prime note sulla figura dell'amministratore di sostegno, cit., p. 41.

106DOSSETTI, Decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, in L’amministrazione di sostegno e la

obiettivo «funzionale» alla protezione del soggetto. In quest’ottica, pare criticabile l’omissione del riferimento all’oggetto dell’incarico laddove si parla di atti per i quali all’amministratore è conferito il compito di assistenza (ex art. 405, comma 3, n. 4) 107.

Siffatta interpretazione avrebbe come effetto quello di estrapolare una sfera di rappresentanza del beneficiario da parte dell’amministratore più elastica, la cui specifica individuazione verrebbe demandata all’interprete del decreto di amministrazione di sostegno. Essa dunque - benché rispondente alla comprensibile esigenza di ritagliare per l’amministratore uno “spazio di azione” sufficientemente ampio, anche nel caso di estrema specificità del provvedimento108 ed evitare che l’attività dell’amministratore possa trovarsi

imbrigliata nelle troppo strette maglie del decreto - non sembra convincente. Se si ammettesse, infatti, l’ampliamento discrezionale ex post dell’ambito dei poteri dell’amministratore, sarebbe irragionevole pretendere la dettagliata definizione degli atti che il beneficiario può compiere in nome e per conto dell’amministratore e (d anche) di quelli per i quali all’amministratore spetta una funzione di assistenza. Pare azzardato, in sintesi, pretendere una lettura restrittiva delle norme e consentire una lettura estensiva del decreto istitutivo dell’amministrazione di sostegno.

Eppure, è forse possibile attribuire una valenza specifica al riferimento legislativo all’oggetto dell’amministrazione, distinto dai poteri dell’amministratore e dunque dall’incarico, laddove si consideri che queste indicazioni illustrano le facce di una stessa medaglia: il primo, l’ambito dell’attività dell’amministratore, i secondi, la legittimazione di questi a porre in essere una determinata attività giuridica finalizzata alla cura di un interesse altrui con riferimento a suddetto ambito109.

In questo senso, l’oggetto dell’amministrazione non equivarrebbe all’insieme delle funzioni di rappresentanza («di agire in nome e per conto del beneficiario», ex art. 405, comma 3, n. 4) ovvero di assistenza del beneficiario; esso consisterebbe piuttosto nel «perimetro oggettivo» nel quale detti poteri e detto incarico debbono essere svolti.110.

107DOSSETTI, Decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, cit., p. 39.

108Si pensi, a titolo esemplificativo, al decreto che attribuisca il potere di stipulare un

contratto di affitto, senza che però sia previsto il potere di ritirare denaro dal conto corrente del beneficiario per pagare la cauzione e i canoni

109RESCIGNO, voce Capacità di agire, cit., p. 862.

110SCHWAB, Münchener Kommentar, Bürgerliches Gesetztbuch, 8, Familienrecht, II, § 1589-1921, cit., p.

1831. La dottrina tedesca fornisce anche in ordine a questo profilo interessanti spunti di esemplificazione: nell’oggetto dell’amministrazione di sostegno, ad esempio, potrebbero essere inclusi la cura della salute (distinta dalla generica cura della persona) o l’amministrazione del patrimonio.

Rimane ancora da chiarire quale sia la funzione che il legislatore ha inteso attribuire a tale espressione, e a quale ratio risponda la previsione che il giudice debba, prima ancora di indicare i poteri all’amministratore, delimitare l’oggetto dell’amministrazione. Invero, si tratta di un profilo di non facile comprensione, e dagli sfumati contorni applicativi; tuttavia, a parere di chi scrive, la disposizione così confezionata impone al giudice in primo luogo di determinare in quale ambito di carattere generale l’amministrazione si estrinsecherà, per poi conferire – limitatamente a quell’ambito – specifici poteri all’amministratore di sostegno. In questo senso, l’enunciazione dell’oggetto dell’amministrazione si atteggerebbe alla stregua di “chiave interpretativa interna” del decreto di amministrazione e di delimitazione delle funzioni e dei poteri di questi.

L’incertezza teorica sui contorni della nozione di oggetto e di poteri appare di tutta evidenza dall’analisi della giurisprudenza.

Non si nega, tuttavia, che in alcuni specifici casi essi appaiono a tutti gli effetti coincidere, come quando, ad esempio, sia prevista la nomina di una amministratore di sostegno per il compimento di un singolo atto.

È opportuno altresì ribadire come una fedele sequela del dettato legislativo possa in taluni casi contribuire a definire con maggiore precisione l’ambito delle attività dell’amministratore, a tutto vantaggio della snellezza dell’esercizio delle sue funzioni e della tutela dei terzi. Basti por mente, a titolo esemplificativo, al decreto che include nell’oggetto dell’amministrazione la gestione dei rapporti con il locatore dell’immobile adibito ad abitazione del beneficiario, ma che non indichi nell’oggetto le decisioni in ordine alla fissazione della sua residenza o della cura della sua persona. Ebbene, nel caso in ipotesi, la definizione in questi termini dell’oggetto dell’amministrazione, consentirebbe, ad avviso di chi scrive, di reputare invalida (o addirittura inefficace in quanto atto compiuto in eccesso di poteri), la disdetta del contratto di locazione in corso e la conclusione di un altro contratto di locazione che, contro la volontà del beneficiario, incida evidentemente sul luogo della sua residenza.

Siffatta interpretazione sembra da preferire a quella111, che ravvisa nel

riferimento all’oggetto dell’amministrazione un elemento idoneo ad ampliare i poteri dell’amministratore anche a tutti gli atti necessari al raggiungimento di un determinato scopo, purché rientranti nell’oggetto stabilito ex decreto. Interpretando, infatti, la descrizione dell’oggetto quale criterio idoneo a limitare il più possibile un allargamento ingiustificato – in quanto non sottoposto alla valutazione del giudice - delle funzioni di amministrazione

sarebbe possibile limitare ingerenze, in parte qua altrettanto ingiustificate, della sfera di autonomia e di libertà del beneficiario.

Capitolo 2

Protezione e incapacitazione nell’amministrazione di sostegno non incapacitante:

Dubbi di coerenza sistematica e incertezze applicative.

SOMMARIO: 1. Definizione dell’oggetto dell’amministrazione e limitazioni di capacità del

beneficiario: una terza forma di incapacità di agire? - 5.1. Attribuibilità al beneficiario

dell’amministrazione di sostegno della qualità giuridica di incapace. - 5.2. Conseguenza della inconfigurabilità dell’amministrazione di sostegno come terza forma di incapacità. Inapplicabilità del regime preclusivo dell’interdetto e dell’inabilitato, salvo quanto disposto dall’art. 411 c.c. - 5.3. Limitazioni quantitative o qualitative all’estensione degli effetti incapacitanti del provvedimento di amministrazione di sostegno ex art. 411 c.c. - 5.4. Ipotesi problematiche inerenti l’oggetto e i poteri dell’amministratore di sostegno: gli atti della vita quotidiana. - 6 Rilettura critica del rapporto tra rappresentanza legale,

limiti di capacità del beneficiario: l’amministrazione di sostegno non incapacitante. - 7. Conclusioni

1. Oggetto dell’amministrazione, poteri dell’amministratore e

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