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Incidenza dell’amministrazione non incapacitante sulla certezza del traffico giuridico.

riflessi del carattere flessibile dell’amministrazione di sostegno sulla certezza del traffico giuridico

5. Incidenza dell’amministrazione non incapacitante sulla certezza del traffico giuridico.

La dottrina che ha approfondito le problematiche sottese alla rappresentanza legale ha ben messo in luce come si tratti di una ipotesi nella quale alla sostituzione sistematica del rappresentato per il compimento di tutti (o di alcuni, nel caso dell’inabilitato) gli atti giuridici, sia necessariamente connessa l’incapacità di agire del rappresentato, al fine di consentire che egli non interferisca, con la sua attività negoziale, nell’esercizio della rappresentanza404.

Le considerazioni svolte nel capitolo precedente, hanno tuttavia con- sentito di sostenere come talora405 l’istituto dell’amministrazione di sostegno 403Cass., sez. III, 5 settembre 1984, n. 4764, in Giust. civ. Mass. 1984, fasc. 8: «Con

l'impugnazione in sede contenziosa di negozi riguardanti persone incapaci, può sempre essere dedotta, a motivo della loro invalidità, l'illegittimità' del relativo provvedimento autorizzativo e, nel caso - sempre nei limiti di operatività previsti dall'art. 742 c.p.c. - l'incompetenza territoriale del giudice che ha pronunciato quel provvedimento di volontaria giurisdizione, la quale non determina una nullità assoluta ma realizza un'ipotesi di invalidità inopponibile ai terzi i quali abbiano acquistato in buona fede da chi era stato autorizzato ad agire con quel provvedimento».

404PUGLIATTI, Studi sulla rappresentanza, Milano, 1965, p. 516 ss: Nella rappresentanza legale (in

senso stretto: ad es., patria potestà, tutela) si hanno pure due soggetti autonomi, ma uno di essi, il rappresentato, è incapace di agire, e proprio per supplire a tale incapacità, si rende necessaria la rappresentanza. Il rappresentato non può agire, in concorrenza col rappresentante, non può ostacolare l'esercizio della rappresentanza, non può paralizzarla. Neanche il rappresentante, d'altra parte, è interamente libero di rinunciare al suo ufficio: il genitore che esercita la patria potestà, viene sostituito in caso di lontananza o di altro impedimento (art. 317 ); è soggetto a decadenza (art. 330); il tutore può essere dispensato dall'ufficio, su domanda (art. 352-353); BRUSCUGLIA in Appendice a Natoli, La rappresentanza,

Milano, 1977, p. 148 ss., VENCHIARUTTI, La protezione civilistica dell’incapace, Milano, 1995, p. 267. 405L’amministrazione di sostegno non incapacitante potrebbe essere riservata a quei soggetti

possa conservare integra la capacità di agire del beneficiario, di guisa che, per tali ipotesi, all’attribuzione di un potere rappresentativo in capo all’amministra- tore di sostegno non corrisponde la incapacità di agire del soggetto. Giova al- tresì ricordare come tale soluzione sia stata da parte della dottrina criticata pro- prio in ragione della maggiore incertezza dei traffici giuridici che essa compor- ta406: basti por mente alla possibilità che il beneficiario e l’amministratore di so-

stegno concludano (entrambi validamente) contratti dal contenuto incompati- bile407.

Con riguardo a siffatte ipotesi è necessario verificare se ed in quali termini debba risolversi l’eventuale conflitto tra gli aventi causa del beneficiario e dell’amministratore.

Si considerino anzitutto le norme che disciplinano a livello generale i conflitti tra più aventi causa. L’art. 1155 c.c. sancisce che, se taluno con successivi contratti aliena a più persone una cosa mobile, quella tra esse che ne ha acquistato in buona fede il possesso è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore. Ancora, l’art. 1265 c.c., dispone che se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persona diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che è stata prima accettata

di non riuscire ad esternarla a causa dell’handicap fisico o pur potendola esternare, non si trovino nelle condizioni fisiche per poter concretamente porre in essere i negozi affidati alla rappresentanza dell’amministratore e non siano per gli stessi gravi motivi, in grado di vigilare adeguatamente sull’operato di quest’ultimo, cosicché il mandato non si configura come uno strumento sufficientemente garantistico.

406C. MORETTI, Decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, in DOSSETTI, C. MORETTI, M.

MORETTI, L’amministratore di sostegno e la riforma di interdizione e inabilitazione, Milano, 2004, p. 43:

«Le difficoltà appena segnalate sembra che stiano puntualmente verificandosi nell’applicazione della recente disciplina tedesca della Betreuung. In linea di principio, infatti, la nomina del Betreuuer, che ha poteri di rappresentanza legale dell’assistito nei limiti delle funzioni attribuitegli dal giudice, non priva però della capacità di agire l’assistito, nemmeno per le materia di competenza del Betreuuer. Nasce così una competenza concorrente tra questi due soggetti, che potrebbero porre in essere atti giuridici tra loro contrastanti. Per questa ragione, sembra si stia diffondendo la prassi, soprattutto di banche e assicurazioni, di rifiutarsi si stipulare negozi giuridici solo con l’assistito, e di richiedere invece anche l’intervento del Betreuuer». L’A. conclude comunque affermando che la disciplina italiano lascia «escludere l’ammissibilità di un decreto di nomina che attribuisca all’amministratore di sostegno il potere di compiere certi atti e nello stesso tempo faccia salva la piena capacità del beneficiario in ordine ai medesimi atti: saremmo di fronte, in tal caso, ad un provvedimento gravemente contraddittorio, che necessariamente presuppone una qualche limitazione della attitudine del beneficiario a provvedere ai propri interessi, ma nello stesso tempo che tale limitazione vi sia».

407SCHWAB, Münchener Kommentar, Bürgerliches Gesetztbuch, 8, Familienrecht, II, § 1589, il quale

riporta l’esempio del caso in cui il beneficiario prenoti e paghi una soggiorno di villeggiatura in una determinata località, mentre l’amministratore di sostegno in un’altra.

dal debitore con atto di data certa, ancorché essa sia di data posteriore. In materia di conflitto tra più diritti personali di godimento, l’art. 1380 c.c. prevede invece che il godimento spetti al contraente che per primo lo ha conseguito, e, se nessuno lo ha conseguito, a quello che ha il titolo di data certa anteriore.

Se, infine, dovesse trattarsi di atti soggetti a trascrizione ai sensi dell’art. 2643 c.c., ebbene, in quel caso il conflitto tra i più aventi causa potrebbe risolversi sulla scorta della norma sancita dall’art. 2644 c.c., facendo dunque prevalere colui che per primo abbia trascritto.

Al di là delle ipotesi rientranti nell'operatività delle norme suddette, ci si interroga su come risolvere il problema relativo alla conflitto tra diversi atti aventi un contenuto tra loro incompatibile.

Nell'ordinamento tedesco la dottrina suggerisce di risolvere eventuali conflitti mediante l’applicazione del principio prior in tempore potior in iure, con conseguente prevalenza dell'atto precedentemente stipulato. Tale principio, tuttavia, determina il sacrificio della posizione di uno degli aventi causa, in ragione di un difetto di coordinamento delle attività tra rappresentante (amministratore di sostegno) e rappresentato (beneficiario); cosicché pare preferibile risolvere la questione nel senso che potrà, eventualmente, sorgere per qust’ultimo l’obbligo di risarcire il danno arrecato al secondo. Si tenga altresì conto del fatto che un rimedio, di carattere preventivo, a detto rischio è costituito dall'obbligo per l'amministratore di informare tempestivamente il beneficiario degli atti da compiere (art. 410 c.c.), previsione che sembra consentire di attribuire al beneficiario – laddove l'incompatibilità degli atti di questo siano stati cagionati dalla violazione di tale norma – eventualmente i rimedi ivi previsti, oltre al risarcimento del danno.

6. Conclusioni

Dall’analisi delle norme nelle quali con più evidenza emerge il rapporto tra la protezione del beneficiario dell’amministrazione di sostegno e l’affidamento dei terzi è emerso come non vi sia motivo di ritenere che la flessibilità che caratterizza il nuovo istituto determini una maggiore incertezza del traffico giuridico.

Una sacrificio più rilevante dell’affidamento dei terzi deriva eventualmente dalla partecipazione al traffico giuridico di soggetti affetti da incapacità lievi e con incapacità meno riconoscibili de visu, tali, cioè da non indurre il contraente capace ad effettuare i dovuti accertamenti circa la capacità dell’altra parte.

L’analisi condotta ha altresì consentito di evidenziare, con riguardo a ciascun aspetto, come l’assimilazione dell’amministrazione di sostegno sotto il profilo del bilanciamento tra protezione del beneficiario e tutela dei terzi derivi dall’estensione di norme previste per interdetto e inabilitato, come ad esempio, nell’ipotesi dell’applicazione dell’art. 2652, n. 6, c.c.

L’unica peculiarità introdotta dall’amministrazione di sostegno attiene alla (almeno tendenziale) più circoscritta sfera di atti ai quali tali norme possono essere applicate.

Sotto altri profili, di contro, è rimesso all’interprete il compito di delineare, con riguardo a problematiche sconosciute agli istituti tradizionali, soluzioni idonee a garantire la massima tutela possibile dell’affidamento dei terzi.

È quanto è emerso chiaramente dall’analisi delle problematiche concernenti la rilevanza esterna della violazione da parte dell’amministratore dei doveri sanciti dall’art. 410 c.c. Su questo fronte, infatti, emerge con evidenza l’esigenza di giungere ad un contemperamento tra la protezione del beneficiario e la tutela della certezza del traffico giuridico, al fine di non aggravare la posizione di questi con l’introduzione di cause di invalidità difficilmente conoscibili da parte del terzo e comunque connesse a fattori (quali i bisogni e le aspirazioni del beneficiario) a stento riconducibili ad oggettività.

Se, dunque, l’amministrazione di sostegno non è foriera di un maggior sacrificio dell’affidamento dei terzi rispetto a interdizione e inabilitazione, non trova valida giustificazione la proposta, da taluno formulata, di addivenire alla creazione di provvedimenti di nomina dal contenuto per così dire standardizzato, in grado di prefigurare ai terzi le limitazioni della capacità del beneficiario, riducendo per questa via l’incertezza dei traffici ed il rischio che il terzo veda vanificare il proprio affare. Non sussiste, in altri termini, l’esigenza di sacrificare - mortificando in tal modo lo spirito della riforma del 2004 - il diritto riconosciuto al soggetto di essere destinatario di una misura di protezione modellata sulle proprie specifiche ed originali esigenze di tutela, in nome di una salvaguardia dell’affidamento dei terzi, che ben si può garantire mediante bilanciate soluzioni interpretative.

Ciò che, da ultimo, sembra invece necessario auspicare è che siffatta conclusione non sia smentita, nei fatti, da incertezze ed ambiguità scaturenti da decreti formulati in modo sfuggente od oscuro.

Capitolo 4

Amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione: dubbi applicativi e (dis)orientamenti dottrinali e giurisprudenziali.

1. Gli incerti confini tra amministrazione di sostegno e

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