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L’attitudine dell’amministrazione di sostegno a realizzare l’adeguata protezione della persona.

1. Considerazioni introduttive.

Gli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione sono diretti ad incidere, escludendola o limitandola, sulla capacità di agire del soggetto, mediante il prodursi di effetti del tutto predeterminati dalla legge. Tale connotato di rigidità – solo parzialmente attenuato dalla riforma apportata dal legislatore del 2004 all’art. 427 comma 1 – risponde alla duplice esigenza di creare uno schermo protettivo di carattere generale e, nei casi più gravi, totale, che nel contempo consenta ai terzi di figurarsi preventivamente la sfera di capacità sottratta al soggetto.

Cogliendo il monito contenuto nei documenti internazionali, e seguendo l’esempio di ordinamenti a noi vicini227, la riforma del 2004 ha

introdotto l’amministrazione di sostegno, istituto caratterizzato dall’estrema flessibilità della risposta protettiva, capace di conformarsi alle esigenze specifiche della singola persona. Il contenuto della protezione è pertanto determinato di volta in volta dal giudice tutelare, che, in considerazione del grado di tutela richiesto dal soggetto interessato, plasma l’istituto in modo differenziato.

Pur avendo la flessibilità della misura trovato un diffuso apprezzamento, si sono da più parti evidenziati aspetti di criticità in riferimento ad un duplice ordine di problematiche

227A titolo esemplificativo, in Austria la riforma delle misure di protezione è avvenuta con

legge XXX, che ha modificato l’art. 273 e ha introdotto l’art. 273 a; in Francia l’introduzione della salvaguarde de justice è stata introdotta con legge 68-5 del 3 gennaio 1968, entrata in vigore il primo novembre di quell’anno; in Germania la riforma è stata varata con legge XXX, che ha apportato modifiche agli artt. 1896 ss. BGB. Per una visione d’insieme di carattere comparatistico NAPOLI (a cura di), Gli incapaci maggiorenni. Dall’interdizione all’amministrazione di

In primo luogo, parte della dottrina e della giurisprudenza, dubitano che l’amministrazione di sostegno - circoscrivendo le limitazioni di capacità di agire a sfere determinate di attività - si configuri come istituto egualmente protettivo rispetto a interdizione e inabilitazione sul piano patrimoniale; prova ne sia che ricorre sovente in giurisprudenza, in maniera più o meno espressa, l'idea che proprio la tutela degli interessi patrimoniali del soggetto costituisca un valido

discrimen tra i diversi istituti.

Esemplare, sotto questo profilo le articolate argomentazioni di recente proposte su questo punto dalla Corte di cassazione228, che, pur cogliendo gli

aspetti innovativi della nuova misura di protezione, e riconoscendone i peculiari obiettivi che essa persegue sul fronte della promozione della persona, giustifica l'applicazione dell'interdizione proprio laddove sia necessario gestire un'attività di una certa complessità da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sè, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno.

Le difficoltà che dottrina e giurisprudenza incontrano nel superare l'ottica patrimonialistica induce ad analizzare se, sotto qualche profilo, interdizione o inabilitazione si configurino come strumenti maggiormente idonei a salvaguardare gli interessi patrimoniali del soggetto non autonomo.

Ancor più, sembra che dalla risposta a questo interrogativo dipenda l'affermazione dell’idoneità dell'amministrazione di sostegno a proteggere

chiunque si trovi nell’impossibilità di curare i propri interessi in maniera 228 Cass. 12 giugno 2006, n. 13584, in Corriere giuridico, 2006, p. 1529, con nota di BUGETTI,

Amministrazione di sostegno e interdizione tra tutela della persona e interessi patrimoniali; in Famiglia e diritto, 2007, p. 36, con nota di SESTA, Amministrazione di sostegno e interdizione: quale bilanciamento

tra interessi patrimoniali e personali del beneficiario?. Nella sentenza la Corte afferma il seguente

principio di diritto: «L’amministrazione di sostegno ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali la interdizione e la inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge. Rispetto a detti istituti l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all’apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell’impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie».

equipollente rispetto a interdizione e inabilitazione, affermazione dalla quale, peraltro, dipenderebbe il venir meno di ogni giustificazione alla scelta del legislatore di mantenere nell'ordinamento questi istituti.

Secondariamente si è da parte di molti prospettato il rischio che l'amministrazione di sostegno determini una lesione dell’affidamento dei terzi ed una maggiore incertezza dei traffici giuridici, della quale far dipendere un utilizzo accorto della nuova misura.

Da questi profili di criticità deriva pertanto l'esigenza di indagare se siano fondati i dubbi di coloro che ritengono che il superamento del carattere flessibile delle misure di sostegno determini una minor protezione del (patrimonio del) beneficiario da un lato, e una maggior incertezza dell'affidamento dei terzi e del traffico giuridico, dall’altro.

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