• Non ci sono risultati.

LA CONTABILIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NON DI COPERTURA SECONDO I PRINCIPI CONTABILI NAZIONAL

II LA CONTABILIZZAZIONE DEI DERIVATI E LA DISCLOSURE DI BILANCIO

II.V LA CONTABILIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NON DI COPERTURA SECONDO I PRINCIPI CONTABILI NAZIONAL

Come accennato in precedenza, un contratto derivato può essere considerato e quindi contabilizzato come “non di copertura” se:

-

la finalità del contratto è quella di ottenere un guadagno sulla base di aspettative possedute sul sottostante (trading);

-

il management non è in grado di verificare tutti i requisiti che l’OIC 32 prevede come necessari per la contabilizzazione del contratto secondo le regole dell’Hedge

Accounting;

-

pur soddisfacendo tutti i requisiti, la società decide di non avvalersi del regime contabile alternativo previsto dal principio (ad esempio perchè, sulla base di un’analisi costi-benefici, ritiene il processo di verifica imposto troppo oneroso).

Secondo la regola generale prevista dall’OIC 32, la contabilizzazione degli strumenti finanziari non di copertura, deve avvenire iscrivendo il fair value degli strumenti posseduti nell’attivo o nel passivo di Stato Patrimoniale ed imputando le relative variazioni di valore intercorse in ogni esercizio direttamente a Conto Economico. Più precisamente, qualora questi strumenti presentino un valore equo positivo, è prevista l’iscrizione dell’importo alla voce C.III.5 “Strumenti finanziari derivati attivi” dell’attivo circolante; qualora invece siano caratterizzati da un valore negativo, l’importo viene inserito nella voce B.3 “Strumenti finanziari derivati passivi” tra i fondi di Stato Patrimoniale.

Le relative contropartite, nel caso di aumento o diminuzione di valore intervenuti tra una data di valutazione e la seguente, verranno registrate rispettivamente alla voce D.18.d “Rivalutazione di strumenti finanziari derivati” e D.19.d “Svalutazione di strumenti finanziari derivati” in Conto Economico nell’esatto momento in cui si manifesta la variazione.

Al momento della stipulazione del contratto, contestualmente al trasferimento dei relativi diritti e obblighi, deve avvenire la prima valutazione al fair value del derivato sottoscritto.

Nella maggior parte dei casi però, questo non ha effetti immediati perché la quasi totalità delle contrattazioni di finanza derivata viene conclusa a condizioni di mercato. Dunque, essendo il fair value ed il costo pari a zero, non risultano pertanto necessarie operazioni da parte del management.

Questo avviene, ad esempio, per la quasi totalità dei derivati forward e swap, anche se è possibile che la controparte bancaria applichi delle condizioni economiche leggermente sfavorevoli rispetto a quelle rintracciabili sul mercato.

Ciò provoca l’insorgenza di un costo implicito dell’operazione che, anche se non prevede un esborso finanziario iniziale, rappresenta il valore equo negativo posseduto dal contratto. 102

Allo stesso modo si registrerà un fair value negativo in caso di sottoscrizione di opzioni (sia put che call) pari al premio pagato, assimilabile al costo dell’operazione sostenuto dalla società al momento della sottoscrizione del derivato; specularmente, nel caso di vendita di opzioni, si registrerà un fair value positivo pari al premio pagato dalla controparte.

Oltre alla rilevazione iniziale, l’OIC 32 stabilisce che la valutazione al fair value deve essere eseguita sia al termine di ogni esercizio sia al momento della chiusura dell’operazione effettuata, indicando le variazioni intercorse tra le “Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie” in Conto Economico.103

A tal proposito è importante sottolineare che, nel caso in cui il fair value del derivato aumenti e di conseguenza debba essere registrata una rivalutazione di strumenti finanziari derivati, si è in presenza di una deroga al principio di prudenza, in quanto vengono di fatto imputati nel prospetto reddituale utili ancora non realizzati. 104

op. cit. Rigo S. (2019), n. 248-2019

102

op. cit. Ferrarese P. (a cura di) (2016), pp. 174

103

Matacena A. (2017), “Le cooperative: imprese «Altere». Mission, governance e

104

Dunque, il principio specifica che “non sono distribuibili gli utili che derivano dalla

valutazione degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura”. 105

Di conseguenza, benché non venga specificato chiaramente ne’ dal Codice Civile ne’ dall’OIC 32, l’importo di tali utili deve inderogabilmente essere accantonato in una riserva non distribuibile, al fine di evitare una monetizzazione derivante dalla rivalutazione del derivato posseduto.

II.V.I - Esempio di contabilizzazione di un forward non di copertura 106 Grafico n. 10

Timeline

1. Stipulazione del contratto


In data 01.11.2019, la società sottoscrive a normali condizioni di mercato un

forward su valute che, ai fini della rappresentazione in bilancio, non viene

considerato come un’operazione di copertura. 


Dato che la sottoscrizione avviene in linea con il mercato, il derivato possiede un

fair value nullo e di conseguenza non sono richieste valutazioni o iscrizioni iniziali

da parte della società. Come riportato nel grafico soprastante, però, al momento della sua sottoscrizione, il derivato non solo ha un valore equo pari a zero, ma non ha neppure ancora generato movimentazioni in termini di cash flow.

OIC 32, par. 35, pp. 8 (il principio riprende le indicazioni previste all’art. 2426, comma 1,

105

numero 11-bis del Codice Civile Cfr. op.cit. Devalle A. (2018)

2. Valutazione del contratto


Nel rispetto del principio OIC 32, secondo cui in sede di chiusura dell’esercizio sussiste l’obbligo di valutazione al fair value degli strumenti sottoscritti, il

management aziendale al 31.12.2019 procede con la stima del valore equo del forward posseduto. In particolare si ipotizza che, in seguito a variazioni sfavorevoli

dei tassi di cambio intervenute negli ultimi due mesi del 2019, il derivato abbia ridotto il suo fair value per un importo pari a 100, ma che ciò non abbia ancora avuto un impatto sui flussi di cassa societari. La società procede dunque all’iscrizione del valore equo dello strumento nella voce B.3 dello Stato Patrimoniale ed in contropartita rileva una svalutazione di strumenti finanziari derivati alla voce D.19.d del Conto Economico (1).

3. Scadenza del contratto


In data 01.03.2020 la società, in ossequio alle indicazioni previste nell’OIC 32, procede nuovamente alla valutazione del fair value del forward. A seguito delle variazioni sui cambi valutari, il management perviene ad un valore equo del derivato pari a 80, registrando un aumento di 20 rispetto alla valutazione precedente (2). Dopo aver correttamente aggiornato il valore del forward in Stato Patrimoniale, la società procede con la sua chiusura e regolazione per cassa (3).

Svalutazione di strumenti finanziari derivati

(1) 100

Strumenti finanziari derivati passivi

100 (1)

Strumenti finanziari derivati passivi

(2) 20 100

(3) 80 // //

Rivalutazione di strumenti finanziari derivati

20 (2)

Depositi bancari e postali

In seguito alle variazioni intercorse nel valore equo dello strumento, i prospetti di Stato Patrimoniale e Conto Economico della società presenteranno le seguenti voci per quanto riguarda i due esercizi interessati ovvero il 2019 ed il 2020.

Grafico n. 11

Stato Patrimoniale e Conto Economico

STATO PATRIMONIALE