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L’APPLICABILITÀ DELL’HEDGE ACCOUNTING ED I SUOI REQUISIT

II LA CONTABILIZZAZIONE DEI DERIVATI E LA DISCLOSURE DI BILANCIO

II.IV L’APPLICABILITÀ DELL’HEDGE ACCOUNTING ED I SUOI REQUISIT

Come accennato nei precedenti paragrafi, con l’emanazione dell’OIC 32, il Legislatore, fa sì che le imprese possano accedere ad un regime di contabilizzazione alternativo per quanto riguarda i derivati di copertura.

Questa facoltà mira a neutralizzare le possibili asimmetrie contabili che si potrebbero generare qualora non fosse possibile valutare coerentemente la posta coperta e lo strumento di copertura e quindi qualora ci fosse una rappresentazione in bilancio non fedele degli effetti economici e patrimoniali risultanti dalla relazione di copertura. 79

Si potrebbe creare una prima possibile asimmetria nel caso in cui si ricorra all’utilizzo di differenti metodi valutativi utilizzati per quanto riguarda gli hedged items e gli

hedging instruments cioè in tutti quei casi in cui i primi vengano valutati tramite un

metodo differente rispetto al fair value.

Una seconda asimmetria potrebbe invece risultare dalla copertura di operazioni future (come ad esempio vendite o acquisti programmati), in quanto queste non trovano rappresentazione in bilancio, a differenza di quanto accade invece per i derivati di copertura già stipulati dall’impresa; tale impossibilità nasce dal fatto che, dato che avverranno in futuro, esse si caratterizzano per un certo grado di incertezza.

Tenendo contadi queste possibili asimmetrie, nasce la necessità di applicare regole contabili ad hoc, che prendono il nome di “Hedge Accounting”. Queste norme sono finalizzate a far si che si possano riconoscere i risultati reddituali derivanti dallo strumento di copertura e quelli della posizione coperta nello stesso esercizio.

A livello pratico, in base all’ “Hedge Accounting”, si può procedere in due modi

diversi.

Il primo metodo consiste nell’anticipare gli utili o le perdite rilevati sulla posizione coperta, in modo che ricadano nello stesso esercizio in cui si manifestano quelli sullo strumento di copertura (copertura di fair value). In alternativa si può scegliere di differire gli utili o le perdite derivanti dall’hedging instruments, mantenendoli in una

Bianchi S., Cordazzo M. (2018), “Il nuovo bilancio dopo l'applicazione del D.Lgs. 139/2015.

79

riserva di patrimonio netto, fino al momento in cui si manifestano gli effetti reddituali derivanti dalle operazioni oggetto di copertura (copertura di flussi finanziari). 80

Altri vantaggi, risultanti dall’applicazione di questo regime alternativo, sono rappresentati da una riduzione della volatilità degli utili, dovuta ai rischi e mal percepita dagli investitori, e un miglioramento dell’affidabilità creditizia dovuto ad una maggior accuratezza nella previsione degli utili futuri.

Sebbene l’applicazione dell’Hedge Accounting sia facoltativa, qualora il management decida di optare per questo regime contabile per alcuni o tutti i suoi derivati in portafoglio, una volta cominciato ad utilizzarlo, sarà obbligato a mantenerne la continuità nel tempo. 81

Rispetto a questa regola generale, sussiste un’eccezione, cioè una situazione in cui l’impresa è esonerata dall’obbligo di perseguimento di tale regime contabile.

Ciò si verifica quando smettono di essere rispettati i requisiti essenziali imposti per poterlo adottare. Qualora si verifichi questa eventualità, smettere di applicale l’Hedge

Accounting non è una facoltà, ma diventa un obbligo.

Da ciò deriva che la verifica sul fatto che i requisiti obbligatori vengano effettivamente rispettati non può essere eseguita unicamente al momento della designazione formale della copertura, ma anzi deve essere avvolta in via continuativa lungo l’intera durata della stessa. 82

Appare quindi chiaro fin da subito che l’applicazione dell’Hedge Accounting è sottoposta a rigide ed inderogabili regole e di conseguenza non è sufficiente che il

management vada a designare un determinato strumento come “di copertura” per

poter poi procedere alla sua contabilizzazione come tale.

Dato che per determinare il trattamento contabile da applicare ad un determinato contratto non si prende in considerazione lo scopo alla base della sua stipulazione, di conseguenza è inevitabile che tra gli strumenti derivati “non di copertura” vengano

Santesso E., Sostero U. (2018), “I principi contabili per il bilancio d’esercizio”, 2^ edizione,

80

Egea Editore

Rigo S. (a cura di) (2019), “Gli strumenti finanziari derivati: aspetti di risk management,

81

valutazione e contabilizzazione”, inserto ne “Il commercialista veneto” n.248-2019

OIC 32, par. 93, pp. 19

classificati non solo quelli realmente sottoscritti al fine di ottenere un guadagno dal

trading, ma anche tutti quelli che, seppur giustificati da finalità di copertura, non sono in grado di rispettare i requisiti previsti dall’OIC 32 oppure che volontariamente non sono stati contabilizzati come di copertura dall’impresa a causa dell’ingente onerosità richiesta.

I criteri di ammissibilità previsti per il regime contabile di Hedge Accounting si configurano come step obbligatori (si veda grafico n.9 ) che devono fungere da guida al management aziendale al momento della stipulazione e della successiva valutazione e contabilizzazione degli stessi.

Le indicazioni contenute nel principio si prefiggono di fornire un aiuto reale nella valutazione e contabilizzazione dei derivati in bilancio (a posteriori) e di aiutare a capire se l’acquisto dello strumento possa servire realmente alla copertura del rischio posseduto oppure no.

Queste linee guida diventano particolarmente significative e utili quando si ha a che fare con realtà imprenditoriali più piccole. In questi casi, infatti, non di rado accade che l’intero processo che porta alla sottoscrizione di strumenti finanziari di questo tipo , sia di competenza esclusiva dell’imprenditore e per questo motivo possa essere lacunoso e approssimativo.

• Presenza di una relazione di copertura tra uno o più elementi coperti ammissibili ed uno o più strumenti di copertura ammissibili:

Come primo step, il Legislatore prevede, che si debba verificare la sussistenza di una relazione di copertura tra elementi e strumenti finanziari. In merito a ciò, però, non è sufficiente che gli strumenti svolgano adeguatamente la loro funzione, ma è necessario anche assicurarsi che sia gli elementi coperti che gli strumenti di copertura siano effettivamente ammissibili.

Per quanto riguarda i primi, il principio contabile OIC 32 stabilisce che “Un elemento

di Patrimonio Netto non può essere designato come elemento coperto” e che 83 solamente certe poste possono essere considerate oggetto di copertura (singolarmente o raggruppate) ; rientrano in questa casistica le attività e passività già 84

iscritte a bilancio, gli impegni irrevocabili e le operazioni programmate altamente probabili.

Il focus del Legislatore, e di conseguenza le indicazioni previste nel principio OIC 32, ricadono inevitabilmente sull’ultima categoria, cioè le operazioni programmate e caratterizzate da un’elevata probabilità di accadimento. L’attenzione viene posta su questi elementi in quanto si vuole evitare che il concetto di probabilità possa prestarsi tanto ad errori involontari quanto a manipolazioni da parte del management.

Dunque il principio, cercando di fugare possibili mal interpretazioni, specifica che per “Operazioni programmate altamente probabili” si fa riferimento ad eventualità caratterizzate da una probabilità “ben superiore al 51%”. 85

Inoltre l’OIC 32 stabilisce che, nel valutare la probabilità intrinseca di un’operazione, l’impresa deve tenere in considerazione obbligatoriamente i seguenti aspetti:

- “ la frequenza di operazioni passate similari;

-

l’abilità finanziaria e operativa della società nello svolgere l’operazione;

-

gli impegni sostanziali di risorse dedicate ad una particolare attività;

-

la misura della perdita o interruzione dell’attività che potrebbe risultare se l’operazione non si verifica;

-

la probabilità che le operazioni con caratteristiche sostanzialmente diverse possano essere utilizzate per ottenere la stessa finalità commerciale;

-

il piano aziendale della società. ” 86

OIC 32, par. 62, pp. 13 83 OIC 32, par. 61, pp. 12 84 OIC 32, par. 63, pp. 13 85

op. cit. Rigo S. (2019), n.248-2019. Le indicazioni sono contenute nell’Appendice D, par.

86

Un’altra condizione fondamentale da tenere in considerazione relativamente a queste operazioni, risulta essere il fattore legato al tempo; quanto più lontano è il momento della loro manifestazione, tanto più si riduce la probabilità che avvengano.

Inoltre, qualora si riscontri un ritardo nella loro manifestazione, questo non è da considerarsi un problema se si è comunque in grado di correlare ogni operazione alla relativa motivazione originaria della copertura eseguita. 87

Per quanto concerne gli strumenti di copertura, sono considerati ammissibili unicamente i derivati stipulati per la neutralizzazione dei rischi esposti al paragrafo 53 del principio stesso vale a dire il rischio di tasso di interesse, in rischio di cambio, il rischio di prezzo e il rischio di credito. 88

L’OIC 32 giunge pertanto alla definizione di questi strumenti non in base alle loro caratteristiche ma bensì in base alla loro finalità.

Infatti, visti l’esponenziale sviluppo dell’ingegneria finanziaria e la possibilità di sfruttare combinazioni di derivati, sarebbe stato alquanto dispersivo e fuorviante cercare di fornire un elenco di peculiarità tecniche basilari caratterizzanti il concetto di “strumento di copertura”.

L’unica eccezione posta alla regola sopracitata è rappresentata dalla vendita di opzioni da parte della società.

Infatti, quando il management societario decide di assumere una posizione corta sul derivato, incassandone il relativo premio, accetta che ad una data futura la controparte possa esercitare l’opzione stessa, nel caso in cui reputi vantaggiose le condizioni intercorse dalla data di stipulazione. 89

Nonostante ciò, però, dato che le opzioni sono assimilabili a scommesse, di conseguenza proprio come queste possono essere definite “giochi a somma zero” in

OIC 32, Appendice D, par. D.8, pp. 45

87

OIC 32, par. 13, pp. 6

88

Cfr. Hull J. C. (2018). “Opzioni, futures e altri derivati” 10 ^ edizione, Pearson

quanto profitti o perdite di un operatore corrispondo rispettivamente a perdite o profitti della controparte. 90

Da ciò consegue che, l’indicazione presente nel principio appare del tutto giustificata, in quanto i rischi generati da una short position su opzioni non sono compatibili con la finalità di hedging ma bensì con quella di trading.

L’unica situazione in cui la vendita di opzioni, oppure operazioni che nella sostanza ne producono i medesimi effetti, sono consentite per finalità di copertura si verifica nella fattispecie in cui queste vengono attuate in compensazione di un’opzione acquistata.

• Designazione iniziale della finalità di copertura degli strumenti sottoscritti con annessa documentazione.

Secondo le regole dell’Hedge Accounting, il secondo step previsto per la contabilizzazione di un derivato risulta essere quello di verificare la presenza di una

“stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell’operazione coperti e quelle dello strumento di copertura” a prova della

sussistenza della copertura effettuata. 91

A tal proposito, all’inizio della relazione di copertura, è necessario designare e quindi documentare in modo formale la suddetta relazione e indicare specificatamente gli obiettivi perseguiti dalla società nella gestione del rischio e della strategia nell’effettuazione della copertura stessa.

Più precisamente, il principio individua gli elementi che obbligatoriamente devono essere indicati all’interno della documentazione preparata dal management quali: - la conformità dell’operazione alla strategia e alle politiche aziendali;

- l’identificazione dell’elemento coperto;

Stout L. A. (2009), “Regulate OTC Derivatives by Deregulating Them”, UCLA School of Law,

90

Paper 754, pp. 33

OIC 32, par. 71-b), pp. 14. Il principio riprende le indicazioni fornite dal Legislatore nell’art.

91

- l’identificazione dello strumento di copertura (con riferimento alle sue caratteristiche distintive quali: numero di contratto derivato, data di stipula, controparte, tipo di contratto, nozionale, sottostante, scadenza del contratto); 92

- la valutazione dell’efficacia della copertura (a cui, vista l’importanza, è stato dedicato un approfondimento nel seguente paragrafo);


- l’analisi delle potenziali fonti di inefficacia della relazione di copertura;
 - le modalità di monitoraggio periodico della relazione di copertura. 
93

In merito a tali disposizioni, il principio non si limita a fornire una semplice

elencazione ma anzi, nella sezione degli esempi illustrativi, per chiarezza nei confronti dei lettori, ne propone una schematizzazione. 94

• Efficacia della relazione di copertura

Per quanto riguarda la relazione di copertura, il paragrafo 71-b) dell’OIC 32, prevede specificatamente che ne venga verificata l’efficacia e a tal fine identifica tre condizioni di cui è obbligatorio il soddisfacimento simultaneo:

-

deve sussistere una relazione economica tra lo strumento derivato sottoscritto ed il relativo elemento coperto;

-

l’effetto del rischio di credito della controparte dell’elemento coperto e dello strumento di copertura, qualora tale rischio non sia quello oggetto di copertura, non prevalga sulle variazioni di valore risultati dalla relazione economica;

-

deve essere determinato il rapporto di copertura tra l’elemento coperto e lo strumento di copertura utilizzato, in modo da scongiurare ex-ante l’inefficacia della copertura. 95

Coerentemente con quanto già detto nel paragrafo precedente, l’elemento coperto ed il

92

relativo strumento di copertura sottoscritto devono necessariamente soddisfare i requisiti richiesti dall’OIC 32: devono pertanto essere “ammissibili”.

op. cit. Rigo S. (2019), n. 248-2019

93

OIC 32, E.I. 23 pp. 69

94

OIC 32, par. 71-c), pp.14

Per quanto concerne il primo requisito, l’OIC 32 specifica che la sussistenza della relazione economica tra hedged item ed hedging instrument non può prescindere dal fatto che una qualsiasi variazione di valore dell’elemento coperto determina una variazione dello strumento finanziario, ma in direzione diametralmente opposta.

Infatti, se ciò non si dovesse verificare, qualsiasi ambizione societaria di poter

valutare e contabilizzare uno specifico derivato come di copertura svanirebbe, in quanto non verrebbero neutralizzati i rischi oggetto di copertura.

La verifica della relazione economica può essere effettuata dal management attraverso l’utilizzo di due diversi metodi che, pur differendo tra loro per caratteristiche e per onerosità, sono in grado di giungere alle medesime considerazioni.

Il primo metodo consiste nella verifica della relazione per via qualitativa e può essere attuato quando gli elementi portanti dell’elemento coperto e dello strumento di

copertura corrispondono oppure sono strettamente allineati.

Per elementi portanti sono intesi gli elementi essenziali e distintivi che li caratterizzano quali: l’importo nominale, la data di regolamento dei flussi finanziari, la scadenza e la variabile sottostante.

Una volta verificata tale corrispondenza è possibile affermare che i valori si muovano in direzioni opposte per effetto dello stesso rischio e pertanto che tra i due sussiste una relazione economica non casuale, tale da giustificare la volontà di copertura attuata dalla società. 96

Il secondo metodo consiste nella verifica della relazione per via quantitativa ovvero tramite l’applicazione di metodologie, anche di origine statistica, normalmente utilizzate nel processo di risk management.

In questo modo la verifica di una determinata correlazione statistica tra hedged item ed hedging instrument rappresenta una buona approssimazione dell’esistenza della relazione economica di cui è richiesta la verifica dall’OIC 32. 97

OIC 32, par. 72, pp. 15

96

OIC 32, par. 73, pp. 15

In alcune casistiche, cioè in particolare quando le variabili sottostanti all’elemento coperto e allo strumento di copertura non sono le stesse, l’analisi statistica deve essere supportata da ulteriori valutazioni di tipo quantitativo quali:

-

tecniche utilizzate per la determinazione del livello di inefficacia per quanto riguarda le copertura di flussi finanziari futuri; 98

-

la tecnica del derivato ipotetico;

-

altre tecniche, come ad esempio studi di sensitività.

Questo secondo metodo viene utilizzato dal management solamente in via residuale, in quanto risulta essere molto più oneroso sia per quanto riguarda il tempo necessario per la sua applicazione sia per le competenze indispensabili richieste per lo sviluppo dei modelli statistico-matematici da implementare.

Il secondo requisito previsto dall’OIC 32 per la verifica dell’efficacia della relazione di copertura è rappresentato dal ruolo che il rischio di credito gioca sugli equilibri tra

hedged item ed hedging instrument.

A tal proposito, il principio specifica che, per poter avere una relazione di copertura efficace, il rischio di credito non deve prevalere sulle variazioni di fair value che intervengono sullo strumento di copertura e sull’elemento coperto.

Indubbiamente è fisiologico che il rischio di credito della controparte, in un certo qual modo, incida direttamente sul valore di mercato dello strumento, ma è importante che esso non domini la relazione di copertura neutralizzandone l’effetto di compensazione originario; se così fosse, infatti, non ci sarebbero garanzie in merito alla possibilità del derivato di coprire le fluttuazioni derivanti dai possibili avvenimenti futuri oggetto di copertura. 99

Il terzo e ultimo requisito che l’OIC 32 richiede per verificare che la relazione di copertura sia effettivamente efficace si riferisce al rapporto di copertura esistente.

OIC 32, par. 86, pp. 17

98

Cencioni L. (2017), “OIC 32: Strumenti finanziari derivati”, ODCEC Roma, pp. 5

Solitamente questo rapporto è di 1:1 in quanto il management procede alla stipulazione di un derivato per la copertura esatta (in termini di nozionale sottoscritto) di un elemento coperto.

Anche se non sempre vale questa relazione , il calcolo del rapporto di copertura si 100

rende necessario al fine di verificare che non sussistano cause di inefficacia ex-ante alla sottoscrizione del derivato.

Ad esempio, la stipulazione di un derivato per un nozionale superiore al valore nominale dell’elemento coperto pregiudicherebbe già dall’inizio la possibilità di considerarlo come di copertura, in quanto produrrebbe, per la parte eccedente, una componente inefficace non permessa dal principio.

Grafico n.9

Diagramma di flusso - Hedge Accounting 101

Come analizzato nel capitolo precedente in merito al case study di Lufthansa, il CEO

100

Ruhnau non procedette con la copertura dell’intero ammontare ma bensì con una copertura parziale dell’esposizione.

Personale elaborazione

101

Cfr. Acerbis F., Toselli G.A. (2017), “Nuovi bilanci: semplificare la complessità”, pp. 78, Price Waterhouse Cooper

II.V - LA CONTABILIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI