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LE TAPPE CHE HANNO PORTATO ALLA NORMATIVA VIGENTE

II LA CONTABILIZZAZIONE DEI DERIVATI E LA DISCLOSURE DI BILANCIO

II.I LE TAPPE CHE HANNO PORTATO ALLA NORMATIVA VIGENTE

Nel corso degli ultimi 30 anni, sempre più numerose realtà imprenditoriali hanno deciso di servirsi dei derivati, ma benché cista stato un utilizzo massiccio di questi strumenti, essi non sono mai stati oggetto di una esaustiva esposizione nei bilanci d’esercizio delle aziende. Pertanto, nonostante la crescita esponenziale dell’importanza di questi contratti, argomento già trattato nei precedenti paragrafi, il Legislatore ha per lungo tempo ignorato che essere a conoscenza dell’utilizzo di questi strumenti finanziari e averne informazioni in merito è un aspetto molto rilevante per i soggetti destinatari del bilancio, quali investitori, finanziatori e altri creditori ovvero tutti coloro che forniscono alle imprese sia risorse finanziarie che di altra natura.

Infatti, se è vero che “il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve

rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio” , è altrettanto vero che, per molto 53 tempo, non sono esistite delle vere e proprio norme che regolamentassero la contabilizzazione, la movimentazione e la disclosure di questi strumenti all’interno dei prospetti obbligatori . 54

Questo deficit risulta ancora più evidente se, oltre al mostruoso ammontare di derivati contrattato nei mercati globali, si considera anche la rischiosità insita nella natura

OIC 11 par.6 pp.6

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Secondo l’articolo 2423, 1°c. del Codice Civile, il bilancio d’esercizio è composto da Stato

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Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa. Le deroghe a questo principio riguardano: le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (esonerate dall’obbligo di redazione del Rendiconto Finanziario) e le micro-imprese (esonerate

dall’obbligo di redazione sia del Rendiconto Finanziario sia della Nota Integrativa). Il bilancio poi deve essere correlato da una Relazione sulla gestione, redatta dagli

amministratori, che contenga un’analisi della situazione della società e dell’andamento del risultato della gestione. (art. 2428, 1°c.)

stessa di questi strumenti, originata dalla possibilità di sfruttamento della leva finanziaria.

Pertanto, con l’avvento del nuovo millennio e la diffusione di strumenti sempre più complessi, il Legislatore nazionale ha dapprima previsto che i derivati entrassero a far parte del bilancio d’esercizio e successivamente ne ha ampliato sempre più l’informativa obbligatoria con lo scopo di permettere ai lettori una corretta valutazione dei rischi correlati a questi strumenti.

Il primo passo in questa direzione è stato compiuto quando, in attuazione della Direttiva n.2001/65/CE , sono stati introdotti a livello nazionale i primi obblighi 55

informativi in merito alla trasparenza sui derivati in bilancio.

Più precisamente, l’art. 2427-bis del Codice Civile, disciplinava che, per ciascuna tipologia di strumento finanziario derivato, innanzitutto doveva essere data indicazione in Nota Integrativa sul relativo fair value e successivamente doveva 56 essere fornita qualsiasi altra informazione aggiuntiva in merito all’entità e alla natura dei contratti medesimi.

L’informativa richiesta non si limitava solamente al prospetto sopracitato. Ai sensi dell’art. 2428 n.6-bis del Codice Civile, infatti, il management aziendale era obbligato ad inserire nel prospetto di Relazione sulla gestione una descrizione dei rischi finanziari e non, a cui la società era sottoposta, e le relative strategie di contenimento intraprese.

Per meglio chiarire le disposizioni introdotte in merito al concetto di fair value, al termine stesso di “derivato” e alle informazioni obbligatorie richieste in bilancio, l’Organismo Italiano di Contabilità introdusse un nuovo documento, l’OIC 3, che aveva lo scopo di fornire delucidazioni, anche attraverso esempi, relativamente alle nuove disposizioni in materia di strumenti finanziari.

Ciononostante, le indicazioni fornite da questo documento, riguardavano semplicemente l’informativa basilare da presentare nei prospetti di Nota Integrativa e

Direttiva 2001/65/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001,

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pubblicata in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 283 del 27 ottobre 2001. fondazioneoic.eu

Concetto sino ad allora non previsto in ambito nazionale ma che, viceversa, rappresenta

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Relazione sulla gestione, ma non veniva espresso l’obbligo di menzionare tali strumenti nei due principali prospetti del bilancio d’esercizio ovvero lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico.

All’interno del bilancio, infatti, veniva effettuata un’unica movimentazione delle poste riferibili ai derivati,in particolare quelli speculativi, e ciò avveniva ai sensi del documento OIC 31 “Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto”.

Questo documento affermava che, nel caso in cui un’impresa avesse stipulato dei contratti derivati con finalità non di copertura, ed il loro fair value al termine dell’esercizio preso in considerazione fosse stato negativo, allora si sarebbe dovuto procedere con lo stanziamento presso un fondo apposito di un importo pari alla perdita probabile conseguita, con relativa contropartita alla voce C.17 del Conto Economico “Interessi e altri oneri finanziari”.

Questa lacunosa informativa è riconducibile al fatto che per molti anni gli strumenti finanziari derivati sono stati ritenuti poste di bilancio con importanza marginale, soprattutto per quanto concerne il risultato economico, e ciò si è tramutato in un loro collocamento, all’interno dei conti d’ordine, in accordo con l’OIC 22.

Per effetto del principio di prudenza, secondo il quale possono essere rappresentati in bilancio unicamente gli utili effettivamente realizzati, i derivati trovavano collocazione tra le note al bilancio e di conseguenza, dato che venivano assimilati alle “operazioni fuori bilancio” (off balance sheet), erano iscritti “sotto la riga”. 57

Dunque, partendo dal presupposto che la stipula di un contratto derivato porta all’insorgenza di obbligazioni, cioè impegni reciproci tra controparti, stando a quanto enunciato dall’OIC 22, in generale è obbligatorio annoverare il suo valore nominale tra i conti d’ordine, ma questa disposizione informativa decade qualora ciò si riveli fuorviante ai fini della sua corretta rappresentazione contabile.

Non di rado, infatti, accade che il valore nozionale di un contratto derivato non sia una misura appropriata per valutarne in modo efficace la reale esposizione ai rischi. 58

Toselli G.A. (2015), “Derivati e fair value nei bilanci 2016”

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Santacatterina S. (2018), “La contabilizzazione dei derivati alla luce della riforma del

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Da quanto emerso appare quindi assolutamente lecito affermare che la normativa, più che alla semplificazione e alla chiarezza, comportasse una certa confusione nella fase di interpretazione e un’eccessiva discrezionalità lasciata al management aziendale nella fase di implementazione della stessa.

Il vuoto normativo provocato dalla normativa previgente ha permesso infatti ad amministratori, più o meno consapevoli, di operare in derivati senza avere specifiche regole di contabilizzazione ed esposizione in bilancio, con effetti contabili a volte sorprendenti e devastanti. 59

Visti i numerosi punti interrogativi scaturiti da anni di rappresentazioni approssimative e fuorvianti, il Legislatore ha deciso di intervenire recependo la Direttiva n. 2013/34/ UE tramite l’emanazione, il 18 Agosto del 2015, del D.Lgs. 139/2015 ovvero il cosiddetto “Decreto Bilanci”. 60

Questo decreto, entrato in vigore il 1 gennaio 2016, in linea generale può essere considerato come il frutto dalla volontà e necessità di adeguamento della normativa nazionale ai principi IAS/IFRS e si applica ad un’ampia lista di società:61

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le Società per Azioni (S.p.a.);

-

le Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.);

-

le Società in Accomandita per Azioni (S.a.p.A.);

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le Società di Persone come le Società in Nome Collettivo (S.n.c.);

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le Società in Accomandita Semplice (S.a.s.).

Inserra O., Tron A., (2018), “Gli strumenti finanziari derivati: alcune considerazioni in merito

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alle analogie e differenze tra IFRS 9 e l’OIC 32” in “Rivista della Guardia di Finanza 4, pp.

1111-1134.

Gavioli F. (2016), “L'impatto delle novità sul bilancio di esercizio 2016”, in “Il

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Commercialista Telematico”

A livello internazionale, l’organismo che si occupa della statuizione dei principi contabili è

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l’International Accounting Standards Board (IASB). I principi contabili internazionali sono composti da:

- IAS (International Accounting Standards) con riferimento a quei documenti ancora in vigore, emanati in precedenza dello International Accounting Standards Committee (IASC), che ora vengono aggiornati dallo IASB;

- IFRS (International Financial Reporting Standards) con riferimento ai nuovi documenti direttamente emanati dallo IASB e ai documenti che sono frutto di una rielaborazione sostanziale di “vecchi” IAS compiuta dallo IASB.

Ferrarese P. (a cura di) (2016), “L’analisi economico-finanziaria di bilancio”, seconda edizione, Giuffrè Editore, Milano

Per quanto riguarda in particolare le S.n.c. e le S.a.s. esse rientrano nell’ambito applicativo del “Decreto Bilanci” solamente nel caso in cui tra i soci figurino delle società a responsabilità limitata cioè società di capitali. 62

Più precisamente le indicazioni in esso contenute, sia relativamente al bilancio d’esercizio che a quello consolidato, sono perlopiù volte alla semplificazione generale della normativa, al miglioramento della chiarezza e comparabilità tra i bilanci (anche a livello internazionale) ed infine alla tutela della corretta informazione fornita agli utilizzatori degli stessi. 63

Tra le varie linee guida e indicazioni presenti nel nuovo corpus normativo, figura il trattamento riservato agli strumenti finanziari derivati all’interno del bilancio d’esercizio che si rivela radicalmente differente rispetto a quanto previsto dalla previgente normativa.

Alla luce di ciò si è proceduto all’abrogazione in via definitiva sia per quanto riguarda l’OIC 3, che fino a quel momento era stato il punto di riferimento in merito alla disciplina degli strumenti finanziari derivati ed all’informativa obbligatoria ad essi correlata, sia per l’OIC 22che imponeva il trattamento contabile dei derivati come fossero conti d’ordine e ne regolamentava la loro collocazione.

Pertanto, rispondendo alla necessità di un principio contabile che andasse a delineare i nuovi standard da seguire, si è proceduto con l’introduzione di un rinnovato principio nazionale: l’OIC 32 “Strumenti finanziari derivati”.

Benché non si possa definirlo come il primo tentativo di normare la contabilizzazione e la disclosure di questi strumenti in bilancio, in quanto nasce dalle ceneri dell’OIC 3, bisogna però riconoscergli il merito di aver permesso un definitivo superamento della visione distorta collegata ai derivati.

Con l’avvento del nuovo OIC 32, infatti, questi strumenti hanno finalmente ottenuto una normativa specifica che ne disciplinasse non solo i meri obblighi informativi ma

Portalupi A. (a cura di) (2016), “Riforma Contabile: la bussola delle novità in vigore dal

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primo gennaio 2016”, Price Waterhouse Cooper.

Cavallari M. (2016), “Novità bilancio 2016, prevalenza sostanza sulla forma”, in “Fisco e

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anche i criteri per poterli valutare e contabilizzare in modo corretto all’interno dei due principali documenti del bilancio.

Così facendo è stata superata definitivamente la convinzione che questi strumenti finanziari fossero quasi insignificanti nel più grande quadro generale del bilancio d’esercizio.

In conclusione, grazie a questo aggiornamento si è giunti infatti ad un coinvolgimento su più fronti simultanei: se ai prospetti di Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione restano affidati gli oneri informativi, allo Stato Patrimoniale ed al Conto Economico spettano invece le corrette rappresentazioni e le relative variazioni numerarie intercorse nei diversi periodi.