II LA CONTABILIZZAZIONE DEI DERIVATI E LA DISCLOSURE DI BILANCIO
II.II L’OIC 32 E IL CONCETTO DI “FAIR VALUE”
Vome anticipato nel precedente paragrafo, gli ingenti sforzi profusi dallo standard
setter nazionale, hanno portato all’elaborazione e implementazione del nuovo OIC 32,
colmando così le gravi carenze normative e attenuando alcune tra le storiche differenze tra i principi contabili nazionali e quelli internazionali.
Nella sostanza, il nuovo principio emanato dall’Organismo Italiano di Contabilità mutua le direttive presenti nell’IFRS 9 “Strumenti finanziari” ovvero il principio internazionale che, divenuto obbligatorio a partire dal 1 gennaio 2018, sostituisce il vecchio IAS 39 “Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione”.
Tra le varie differenze appianate spicca senza dubbio la valutazione al fair value dei 64
derivati , da eseguire obbligatoriamente in sede di prima contabilizzazione, alla 65
chiusura di ogni esercizio e al momento della loro eliminazione contabile, al fine di proporne una corretta esposizione nel bilancio d’esercizio.
“Il fair value è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si
64
pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione”
OIC 32, par.12, pp.5
Disposizione introdotta dall’art.2426 co. 1 n.11-bis del Codice Civile. È possibile ritrovare la
65
La regola standard alla base di questo principio, prevede l’iscrizione nel prospetto di Stato Patrimoniale delle variazioni di fair value, sia che esse siano positive sia che siano negative, con una relativa contropartita, positiva o negativa, in Conto Economico.
La reale motivazione alla base dell’adozione di questo nuovo concetto da parte del Legislatore nazionale non si deve intendere come un definitivo abbandono del principio di prudenza, che fino ad ora è sempre risultato un pilastro portante del corpus normativo italiano, ma piuttosto come una necessità emersa dalla natura stessa di questi contratti.
La loro conformazione, infatti, ha reso necessario questo intervento in quanto a causa dell’effetto leva si sarebbero potuti generare utili e perdite potenziali, anche significativi, che sarebbero poi stati celati tra le informazioni presentate dal
management in Nota Integrativa. 66
In merito alle modalità di contabilizzazione dei derivati, il nuovo OIC 32 prevede una deroga rispetto alla regola standard citata poc’anzi, in quanto esso dà alle società la facoltà di accedere ad un regime alternativo nel caso sussistano determinate e stringenti condizioni.
Nel dettaglio, le società possono ricorrere al cosiddetto “Hedge Accounting” qualora esse stipulino contratti derivati finalizzati alla copertura dal rischio di variazione di fair
value o di flussi finanziari, relativi ad attività o passività già iscritte in bilancio, impegni
irrevocabili o operazioni programmate altamente probabili.
Questo alternativo criterio di contabilizzazione alternativo dei derivati, come vedremo più chiaramente nel corso dei seguenti paragrafi, permette di ottenere una maggiore simmetria tra le variazioni intervenute nel valore dello strumento di copertura (hedging
instrument) e quelle della posizione coperta (hedged item). 67
op.cit. Inserra O., Tron A. (2018)
66
Definizioni mutuate da:
67
Risaliti G. (2008), “Gli strumenti finanziari derivati nell'economia delle aziende. Risk
Per quanto concerne il momento della prima rilevazione in bilancio, sia per quanto riguarda i principi contabili nazionali sia per quelli internazionali, esso deve 68
inderogabilmente coincidere con quello dell’insorgenza dei relativi diritti e obblighi vale a dire quando le controparti divengono parte delle reciproche clausole contrattuali.
Partendo dal presupposto che ai sensi del nuovo OIC 32 sussiste un obbligo di rappresentazione dei derivati in bilancio, ne consegue che sia lo Stato patrimoniale che il Conto Economico hanno subito una modifica al fine di poter accogliere le nuove voci riguardanti la finanza derivata.
Più precisamente, per quanto riguarda la sezione dell’attivo del prospetto di Stato Patrimoniale è stata modificata mediante l’aggiunta di due nuove voci quali:
-
B.III.4 “Strumenti finanziari derivati attivi” all’interno della categoria “Immobilizzazioni finanziarie”;-
C.III.5 “Strumenti finanziari derivati attivi” all’interno della categoria “Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni”L’iscrizione di queste nuove voci all’interno nasce dalla volontà del Legislatore di creare una correlazione tra gli strumenti di copertura posseduti ed i relativi sottostanti coperti.
L’OIC 32 prevede infatti che, nel caso in cui il derivato sottoscritto dalla società non possa essere definito “di copertura”, allora il suo fair value, se positivo, dovrà necessariamente entrare a far parte dell’Attivo circolante, in particolare alla voce C.III.5 .
In caso contrario, cioè quando tale strumento finanziario possiede finalità di copertura di fair value o di flussi finanziari futuri, il valore equo del contratto troverà collocamento tra le immbilizzazioni finanziarie oppure nell’attivo circolante, a seconda del modo in cui viene classificata l’attività coperta.
Parallelamente, se il derivato di copertura verrà stipulato su una passività, è prevista l’iscrizione in corrispondenza della voce C.III.5, qualora questa sia classificata entro l’esercizio, oppure in corrispondenza della voce B.III.4 qualora ciò non avvenga.
OIC 32 par.38 pp.9
L’introduzione del nuovo standard contabile ha comportato una modifica anche nella sezione del Passivo del prospetto di Stato Patrimoniale e in particolare sono state aggiunte due nuove voci quali:
-
A.VII “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”, tra le riserve del Patrimonio Netto.-
B.3 “Strumenti finanziari derivati passivi”, all’interno dei Fondi per rischi e oneri futuri.A differenza di quanto accade per gli impieghi, in questo caso il Legislatore prevede che, indipendentemente dalla tipologia di derivato, il suo fair value deve obbligatoriamente rientrare nella voce B.3 a prescindere dalla natura della posizione coperta.
Un aspetto importante da sottolineare è che la volontà di far rientrare il valore equo dei derivati all’interno della categoria dei “Fondi per rischi ed oneri” piuttosto che in quella dei “Debiti” trova il suo fondamento nelle caratteristiche intrinseche di questi contratti che, incorporando aspetti legati all’incertezza, tendono a discostarli da pure e semplici passività. 69
Il Conto Economico invece è stato modificato, prevedendo ora le due seguenti voci: D.18.d “Rivalutazione di strumenti finanziari derivati” e D.19.d “Svalutazione di strumenti finanziari derivati”.
II.III - IL FAIR VALUE, LA SUA GERARCHIA E LE DIFFICOLTÀ NEL PROCESSO DI