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Il contenuto del patto di collaborazione

La disciplina e gli strumenti dell’amministrazione condivisa

2. Gli strumenti legislativi per la realizzazione dell’affidamento in gestione di un bene

2.3. I patti di collaborazione secondo il modello del Regolamento di Bologna

2.3.2. Il contenuto del patto di collaborazione

Vediamo ora come si strutturano i patti di collaborazione prendendo a modello il Regolamento di Bologna, del cui processo di adozione si è trattato nel primo capitolo del presente elaborato.

Nel Regolamento di Bologna la collaborazione tra amministrazione pubblica e cittadini, in diretta attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, si concretizza nella stipula di un patto di collaborazione, strumento attraverso il quale si prospetta un’azione congiunta dei cittadini e dell’amministrazione locale diretta che si estrinseca nell'adozione

108 di atti amministrativi di natura non autoritativa237, volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione (interventi di cura238) o al recupero, trasformazione ed innovazione (Interventi di rigenerazione239) di spazi pubblici o beni comuni urbani240. Attraverso tali interventi di rigenerazione si va ad attribuire una nuova funzione ad uno spazio o bene urbano in stato di degrado “o alla riattivazione dell’utilità da questo svolta in precedenza”

andando a modificare la realtà giuridica preesistente, e funzionalizzando il bene al perseguimento di un interesse generale.”241 Ciò avviene nel rispetto dei principi espressi all’Art. 3, (tra i quali quello di pubblicità e trasparenza, di inclusività, proporzionalità e adeguatezza) che si riflettono nell’apertura “a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione” questo in quanto gli interventi previsti sono intesi “quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana”242.

Ai sensi dell’Art.5 del Regolamento di Bologna, il patto di collaborazione è “lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni” (co.1), il suo contenuto “varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione” (co.2). A questo è demandata la definizione a) degli obiettivi che la collaborazione persegue e delle azioni di cura condivisa; b) della durata della collaborazione e delle cause di sospensione o di conclusione anticipata; c) delle modalità di azione, del ruolo e dei reciproci impegni dei soggetti coinvolti, dei requisiti e dei limiti di intervento; d) delle modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del

237 Art.1 co.2 del Regolamento di Bologna.

238 Art. 2, co.1, lett. f) del Regolamento di Bologna.

239 Art. 2, co.1, lett. h) del Regolamento di Bologna.

240 Art. 2, co.1, lett. a) del Regolamento di Bologna:

“Beni comuni urbani: i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l’Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell’Art. 118 ultimo comma Costituzione, per condividere con l’amministrazione la responsabilità della loro cura o rigenerazione al fine di

migliorarne la fruizione collettiva.”

241 R. Tucillio. Rigenerazione dei beni attraverso i patti di collaborazione tra amministrazione condivisa e cittadinanza attiva: situazioni giuridiche soggettive e forme di responsabilità. In F. di Lascio e F. Giglioni.

la rigenerazione di beni e spazi urbani. il Mulino. Bologna. 2017. pp. 89.

242 Art. 4, Co.1 del Regolamento di Bologna.

109 patto; e) delle conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e rigenerazione, così come del regime di assunzione di responsabilità; f) delle garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;

g) delle forme di sostegno messe a disposizione dal Comune; h) delle misure di pubblicità del patto; i) dell’affiancamento del personale comunale e del controllo sull’andamento della collaborazione; l) delle cause di esclusione di singoli cittadini ed infine m) delle modalità per l’adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

Il Regolamento segue, all’Art.6, precisando come la collaborazione con i cittadini attivi possa prevedere differenti livelli di intensità che spaziano dalla cura costante e continuativa, alla gestione condivisa finanche alla rigenerazione di spazi e pubblici e beni immobili, per gli interventi di minore intensità è prevista l’adozione di accordi predefiniti attraverso appositi moduli di collaborazione. È parimenti previsto che i cittadini possano prestare il loro intervento in maniera occasionale o continuativa. Per quanto concerne la durata degli interventi, questa sarà commisurata a quanto pattuito e quindi in relazione al tipo di intervento da esperire; tenendo conto che potendo essere coinvolti cittadini non professionisti, i tempi non andranno eccessivamente compressi. Ciò nonostante, sono previste delle limitazioni; si pensi ad esempio a quanto disposto dall’Art. 17, co.2 in relazione alla ‘gestione condivisa di edifici’, la quale non deve superare i nove anni, salvo la previsione di periodi più lunghi eventualmente “pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile”. A ciò si aggiungono le ipotesi di sospensione ed interruzione anticipata delle attività. Quanto alla seconda, questa può essere concordata, disposta unilateralmente dall’amministrazione in forza di motivi di interesse generale o “di mutamenti delle condizioni esistenti al momento della sottoscrizione del patto” o infine partire dai cittadini, in tal caso andranno previsti strumenti di responsabilizzazione di questi per il non compimento delle obbligazioni assunte. Si nota come sia inoltre prevista la possibilità di escludere i singoli cittadini in ragione della mancata osservazione del patto e delle

110 modalità operative in esso previste così come per inosservanza delle disposizioni del Regolamento243.

Sono poi previste due modalità attraverso le quali può essere sollecitata la stipula di un patto di collaborazione: su sollecitazione dell’amministrazione o su proposta dei cittadini.

Nel primo caso il Comune invita, tramite avviso, i cittadini a presentare progetti di cura o di rigenerazione. Nel secondo invece sono i cittadini di loro spontanea iniziativa a presentare un progetto di intervento al Comune, attraverso le apposite strutture deputate alla gestione delle proposte in base a quanto disposto dall’Art.11, co.4, in questo caso la proposta dovrà essere valutata dall’Amministrazione in base al grado di fattibilità, alla sua attitudine a perseguire interessi generali e quindi onde verificare l’opportunità di procedere. A queste due si aggiunge la possibilità che la proposta di collaborazione ricada nell’ambito di interventi su beni per i quali l’Amministrazione ha già predisposto moduli di collaborazione standardizzati, come nel caso di interventi per la rimozione del vandalismo grafico244. In ogni caso, delle proposte di collaborazione è garantita la pubblicità in modo tale da permettere agli interessati di esprimere le proprie osservazioni.

Con la presentazione della proposta di collaborazione245 si dà avvio all’iter. È poi individuata “la struttura deputata alla gestione delle proposte di collaborazione, tale struttura provvede direttamente alla attivazione degli uffici interessati, costituendo per il proponente l'unico interlocutore nel rapporto con l'amministrazione” (Art.10, co.2).

L’Interlocutore Unico, presente sul territorio presso i Quartieri, svolge funzioni di orientamento, promuove l’ascolto, procede alla verifica preliminare delle proposte ed è il facilitatore del processo nei patti di collaborazione, oltre a ricevere le rendicontazioni.

Ai sensi dell’Art 2 co.1 lett. d) la proposta di collaborazione consiste nella “manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o

243 Si veda in tal senso la Scheda tecnica n.6 del Manuale sull’attuazione del regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani.

Emesso dal Comune di Bologna, Direzione Generale, Area Affari Istituzionali e Quartieri.

244 Parimenti possono rientrare nei moduli predefiniti gli interventi di collaborazione occasionale, in questi casi non è necessariamente richiesta la sottoscrizione del patto di collaborazione. Si veda in tal senso la scheda n.2 del citato Manuale per l’attuazione del Regolamento di Bologna.

245 Le proposte possono essere presentate attraverso un apposito form on line, via posta elettronica o inoltrate agli sportelli per le relazioni con il pubblico (cd. URP) dei Quartieri.

111 rigenerazione dei beni comuni urbani. (...)”. Una volta approvata, si apre la fase istruttoria seguita dall’eventuale fase di coprogettazione e firma del patto. In caso siano presentate più proposte riguardanti un medesimo bene, e sempre nel caso in cui non sia possibile procedere ad integrazione, la scelta della proposta da realizzare avverrà attraverso procedure partecipative (Art. 10, co. 7).

Sarà in ogni caso possibile riaprire il confronto anche dopo la stipula del patto onde discutere ed adottare i dovuti aggiustamenti sorti in ragione delle esigenze del caso, andando così a modificare o integrare il patto di collaborazione. Di fatti la possibilità di riaprire il confronto per tenere conto dell’andamento delle attività concordate è coerente con l’idea stessa di collaborazione246.

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