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Obblighi, diritti e responsabilità scaturenti dalla stipula del patto In ogni caso, a prescindere dalla qualificazione giuridica dei patti di collaborazione, la

La disciplina e gli strumenti dell’amministrazione condivisa

2. Gli strumenti legislativi per la realizzazione dell’affidamento in gestione di un bene

2.3. I patti di collaborazione secondo il modello del Regolamento di Bologna

2.3.4. Obblighi, diritti e responsabilità scaturenti dalla stipula del patto In ogni caso, a prescindere dalla qualificazione giuridica dei patti di collaborazione, la

stipula del patto comporta di per sé una serie di effetti giuridici vincolanti, tra cui l’insorgere di una serie di obbligazione in capo al privato come all’amministrazione.

Si pensi in primo luogo ai rischi connessi agli interventi portati avanti dai cittadini, in particolar modo a quelli più permeanti e complessi come la rigenerazione di un edificio, ed ai danni che ne possono derivare in capo ai medesimi così come a terzi ed alla Pubblica Amministrazione stessa.

Per quanto riguarda i rischi connessi alla sicurezza degli stessi cittadini attivi, si ricorda che il lavoro volontario svolto cittadini, nell’ambito di quanto pattuito, è equiparato al lavoro autonomo per quanto concerne la disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Si applicano pertanto le disposizioni del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81279. In ragione di tale considerazione gli obblighi vigenti in capo al Comune si sostanziano nell’obbligo di informare i cittadini sugli specifici rischi esistenti negli ambiti in cui operano e sulle misure di prevenzione ed emergenza da adottare280. Tali informazioni sono da inserirsi nel patto di collaborazione (o eventualmente in un successivo documento la cui obbligatorietà è prevista nel patto). In ogni caso gli interventi devono essere privi di specifici rischi di esecuzione, non essendo richiesta ai cittadini alcuna qualifica

278 P. Michiara. I patti di collaborazione e il regolamento per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani. (...). Op. cit. 2016. Il quale propone di guardare al regolamento comunale quale “cornice

(veramente sussidiaria)” mentre “i patti sarebbero la famiglia, all'interno della quale individuare i generi (ad esempio "intervento di sussidiarietà orizzontale", concessione, baratto) e la specie (culturale, sociale, in senso lato urbana)”.

279 Attuativo dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

280 Art.31, co.1 del Regolamento di Bologna, rubricato ‘Prevenzione dei rischi’. L’Art. 22, co.1, stabilisce poi che il Comune fornisca i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività. Questi vengono forniti in comodato d’uso, salvo deterioramento, vanno pertanto restituiti in buone condizioni al termine delle attività (co.2).

124 professionale, detto altrimenti, a seguito di un'attenta valutazione da parte delle amministrazioni, i rischi che derivano dall’attuazione di una proposta devono essere proporzionali al grado di expertise dei cittadini coinvolti. Ciò premesso, da un punto di vista civilistico, qualora si verificasse un infortunio il Comune non potrebbe essere chiamato a risponderne. Ne consegue la facoltatività per il Comune di offrire un eventuale copertura assicurativa, potendo esso favorire, sempre senza obbligazione alcuna, il rimborso, non eccedente il settanta-ottanta per cento, del costo sostenuto dai cittadini per stipulare una polizza assicurativa.

I danni che posso derivare in capo al Comune in seguito o nel corso dell’attività portata avanti dal cittadino, anche in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati, sono maggiormente attinenti agli interventi di rigenerazione.

Questi comportano l’instaurarsi di una relazione tra il bene e i cittadini attivi che lo gestiscono, quindi la necessità di operare un riparto di responsabilità ed oneri tra ente e gestori. Per gli interventi di cura è giusto previsto l’obbligo di rimuovere a fine collaborazione i manufatti eventualmente collocati sul suolo pubblico. Mentre in relazione agli interventi di rigenerazione è previsto l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa che tenga il Comune indenne da tutti i rischi che possono derivare dall’esecuzione del patto, con l’aggiunta della garanzia di responsabilità civile per danni a terzi.

In tal senso l’Art. 32, rubricato ‘Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità’, dopo aver specificato che i patti di collaborazione devono indicare e disciplinare in modo puntuale le responsabilità connesse ai compiti di cura e rigenerazione concordati tra l’amministrazione e i cittadini, prosegue al comma 3 operando un rinvio all’art.2051 del Codice civile, prevedendo che “i cittadini attivi assumano la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l’amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo”. In tal senso l’Art 2051 del Codice civile prevede che “Ciascuno (sia) responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. L’applicabilità di tale disposizione si baserebbe sulla disponibilità giuridica e

125 materiale del bene che dà luogo all’evento dannoso281. Una qualunque disposizione contraria prevista nel patto di collaborazione avrebbe una mera valenza interna (in termini di ripetizione del danno) e non anche esterna. Qualsiasi patto contrario sarebbe nullo ai sensi dell’Art 1229 c.c.

In coerenza con quanto detto, in relazione ai danni che possono derivare in capo a terzi soggetti, il comma 2 dell’articolo 32 stabilisce che “I cittadini attivi che collaborano con l’amministrazione alla cura e rigenerazione di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell’esercizio della propria attività.”

Sempre riguardo ai terzi si evidenzia come l’azione di rigenerazione urbana concordata su un bene coinvolga anche la posizione giuridica dei terzi che potenzialmente usufruiranno, direttamente o indirettamente, della rinnovata funzione del bene oggetto di rigenerazione urbana in ragione della utilità collettiva di questo. In tal senso il patto di collaborazione può costituire un contratto in favore di terzi in cui le parti al momento della conclusione dell’accordo per la rigenerazione di un bene possono concordare la costituzione di situazioni giuridiche in favore di terzi estranei all’atto nel limite in cui queste producano effetti in positivo e non anche in negativo ai sensi del Codice civile. In tal senso i terzi avranno il diritto di agire per l’esatto adempimento o per il risarcimento del danno dell’accordo concluso inter alios. In una tale ottica, oltre ad effetti indiretti, il patto di collaborazione può prevedere effetti diretti in capo ai terzi. I diritti che si creerebbero in capo ai terzi fruitori sarebbero dunque di natura obbligatoria seppur non esplicitamente menzionati nel patto di collaborazione.

281 Si veda a riguardo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, III sezione. Sentenza 27 Ottobre 2015, n. 21788

“In tema di danni da cose in custodia, poiché la responsabilità ex art. 2051 c.c. implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all’evento lesivo, al proprietario dell’immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava sul solo conduttore la responsabilità per i danni provocati a terzi dagli accessori e dalle altre parti dell’immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità.”

126 Per concludere e riagganciare il discorso sulle responsabilità scaturenti in capo ai cittadini attivi dalla conclusione di un patto di collaborazione a quello insistente sulla natura giuridica dei medesimi; se si qualifica il patto di collaborazione come un atto di natura contrattuale ne discende, ai fini del risarcimento del danno, l’applicabilità dell’Art. 1218 c.c. e degli articoli 1453 ss. c.c. in tema di risoluzione per inadempimento. l’applicazione sarebbe diretta in quanto deriverebbe dall’Art 1323 c.c. e dall’Art. 1, Co.1-bis l.n.

241/1990. Alle medesime conclusioni è possibile giungere qualora si volesse considerare il patto di collaborazione quale accordo ai sensi dell’Art 11 della l.n. 241/1990. Tuttavia, in tal caso l’applicazione sarebbe subordinata al cd ‘giudizio di compatibilità’ e alla

‘clausola di salvezza’282.

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