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I L L DIRITTO DIRITTO INTERNAZIONALE INTERNAZIONALE APPLICATO APPLICATO AI AI SINISTRI SINISTRI IN IN TEMA TEMA DI DI RCA RCA UTO UTO

5.2 Il contesto generale

In caso di sinistro stradale occorso all’estero, il danneggiato, in forza delle disposizioni della cosiddetta IV Direttiva auto3 Direttiva n. 2000/26/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 maggio 2000, concernen- te il ravvicinamento delle

legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabi- lità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive n. 73/239/Cee e n. 88/357/Cee del Consiglio (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli), in Guce n. L 181 del 20 luglio 2000, p. 65, recepita nell’ordinamento italiano con il dlgvo n. 190 del 30

giugno 2003.

, ha la possibilità di attivare la liquidazione stragiudiziale anche nel Paese in cui ha la residenza,

rivolgendosi al mandatario (per la gestione dei sinistri) dell’assicuratore straniero RCA del responsabile civile dell’incidente con sede nel Paese membro del danneggiato, il quale deve liquidare il danno applicando il diritto del Paese in cui è avvenuto il sinistro o respingere, motivando la ricusazione, le richieste di risarcimento. Sussiste, peraltro, la possibilità di attivare la liquidazione del sinistro in un altro Paese membro, entrando in contatto diretto con l’assicuratore RCA del responsabile civile. Sempre nell’ambito della IV Direttiva auto, in caso di non tempestiva formulazione dell’offerta di risarcimento (che deve avvenire entro tre mesi dalla presentazione della richiesta di risarcimento) o in caso di una liquidazione non sufficientemente motivata, il danneggiato ha, inoltre, la facoltà di rivolgersi, nel proprio Paese, al cosiddetto Organismo di indennizzo che provvederà alla gestione del

sinistro4. L’Organismo di indennizzo è, inoltre, competente per la liquidazione del sinistro, qualora

l’assicuratore straniero non abbia nominato un mandatario nel Paese del danneggiato (ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b., della predetta Direttiva) o nel caso in cui il veicolo o la compagnia di assicurazione, che ne copre il rischio RCA, non possano essere identificati (ai sensi dell’art. 7). Compito dell’Organismo di indennizzo è quello di garantire che il meccanismo della liquidazione stragiudiziale del danno previsto dalla IV Direttiva trovi applicazione. Esso non deve essere considerato come una sorta di istanza d’appello, analogamente a quanto avviene nei processi di rito civile, con il compito di verificare se la liquidazione è avvenuta ai sensi di legge e se il risarcimento pagato è stato congruo.

La liquidazione dei sinistri ai sensi della IV Direttiva auto ha un’impostazione esplicitamente stragiudiziale ed in questo contesto si pone la questione se il danneggiato possa proporre anche l’azione giudiziaria nel Paese in cui ha la residenza. La direttiva non attribuisce, infatti, a chi fa valere richieste di risarcimento la possibilità di procedere giudizialmente nel proprio Paese di residenza

contro le decisioni sulla liquidazione (vale a dire, se una ricusazione sia giustificata o meno, o se l’offerta di risarcimento sia congrua). Si ritiene che il danneggiato possa citare il danneggiante e il suo assicuratore per la RCA solo nel Paese in cui è avvenuto il sinistro o davanti al giudice della sede dell’assicuratore o davanti a quello della residenza del danneggiante (per il danneggiato significa quindi agire all’estero, in un altro Stato membro). Le basi giuridiche per l’individuazione del foro internazionale competente sono l’art. 2 (Giurisdizione generale nel luogo della residenza del convenuto) e l’art. 5 (Giurisdizione speciale presso la residenza del convenuto) del Regolamento Ce n. 44/20015Regolamento (Ce) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, cit. supra, nota 2..

In dottrina è stata più volte avanzata l’opinione che, proprio sulla base di una interpretazione del Regolamento Ce n. 44/2001, vi è una giurisdizione del Paese del danneggiato contro l’assicuratore per la RCA nell’ambito della cosiddetta azione diretta6Cfr. LEMOR - BECKER, DAR 2004, p. 677; BACKU, DAR 2003, p. 153, pubblicato sul

sito www.intereuropeag.com; altri contributi sull’argomento sono disponibili sul sito internet dell’Isti- tuto per il Diritto Europeo della Circolazione Stradale: http://www.eu-

verkehrsrecht.org/ievr- internet-fr.

. Questo significa, a titolo di esempio, che un cittadino italiano vittima di un incidente stradale in Germania potrebbe promuovere un giudizio in Italia, tenendo presente che in ogni caso il Tribunale adito in Italia dovrebbe decidere applicando il diritto tedesco. Questo orientamento è stato confermato da una sentenza di un Tribunale di secondo grado tedesco, l’Oberlandesgericht (Corte d’appello) di Colonia (OLG Köln), del 12 settembre 20057Sentenza del 12 settembre 2005 (16 U 36/05). Altre sentenze in

Germania, per esempio, quella del Tribunale (Landgericht) di Amburgo del 28 aprile 20068 LG Hamburg,

sentenza del 28 aprile 2006 (331 O 109/05), cfr. anche in VersR, 2006, p. 1065

oppure del Tribunale (Amtsgericht) di Blomberg del 6 ottobre 20059 AG Blomberg, sentenza del 6 ottobre 2005 (4 C 373/04), cfr. anche in Schaden Praxis, 2006, p. 113 ss sono giunte a conclusioni opposte, mentre la Lords of Appeal della House of Lords inglese, nel proprio parere del 5 luglio 200610Opinions of the Lords of Appeal for Judgement in the Cause Harding v. Wealands del 5 lug- lio 2006, sembra sostenere che il danneggiato

abbia la possibilità di rivolgersi al giudice del proprio Paese di residenza.

In Germania, la Corte di cassazione tedesca (Bundesgerichtshof) nel procedimento di revisione della citata sentenza della Corte d’appello di Colonia (OLG Köln) ha rimesso la causa ex art. 234 Ce alla Corte di giustizia, sostenendo che una decisione sul merito in Germania o in qualunque altro Paese dell’Unione potrebbe avere come conseguenza il prodursi di una giurisprudenza contrastante, mentre una pronuncia della Corte introdurrebbe un’interpretazione unitaria a livello comunitario11Cit. supra, nota 1 .

Tuttavia in tale contesto è possibile anche argomentare che in futuro la questione sull’interpretazione del Regolamento n. 44/2001 potrebbe non di- pendere più da una pronuncia della

Corte di giustizia, dal momento che la V Direttiva auto – il cui recepimento è previsto negli ordinamenti degli Stati membri al più tardi entro l’11 giugno 200712 Direttiva n. 2005/14/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2005 che modifica le direttive del Consiglio n. 72/166/Cee, n. 84/5/Cee, n. 88/357/Cee e n. 90/232/Cee e la direttiva n. 2000/26/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio sull’assicurazione della responsabi- lità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, in Gu-Ue n. L 149 dell’11 giugno 2005, p. 14. Maggiori dettagli in InterEurope – Newsletter, n. 1 2005; per richiedere copia inviare un messag- gio a: antonio.furlanetto@intereuropeag.com

– afferma esplicitamente che detto Regolamento deve trovare applicazione laddove prevede la giurisdizione anche nel Paese di residenza del danneggiato. L’art. 5 della V Direttiva auto, con riferimento alla IV Direttiva così recita: «1. è inserito il seguente considerando 16 bis: «16 bis. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 11, par. 2, e dell’art. 9, par. 1, lett. b., del Regolamento (Ce) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (...), la parte lesa può citare in giudizio l’assicuratore della responsabilità civile nello Stato membro in cui essa è domiciliata».

Tale affermazione va considerata con cautela e in ogni caso un’interpretazione "tecnicamente corretta", ovvero intrinseca al Regolamento stesso, rimane preferibile e decisiva. Da un lato, infatti, resta incerta la validità di tale prescrizione, inserita in un considerando di una direttiva comunitaria. Dall’altro lato, è dubbio che gli Stati membri abbiano l’intenzione di recepire tale disposizione, modificando i loro codici di procedura civile per dare maggiori certezze nell’applicazione pratica. Infine, qualora il recepimento della V Direttiva Auto coincidesse effettivamente con l’interpretazione del Regolamento n. 44/2001, per i casi antecedenti sarebbe tuttavia determinante solo il recepimento della direttiva.

Per questo motivo è chiaramente rilevante stabilire se possa o meno essere riconosciuta la giurisdizione del giudice del Paese di residenza del danneggiato a partire da un’interpretazione diretta del Regolamento n. 44/2001.

La questione riveste un particolare significato per tutte le parti coinvolte nel processo di liquidazione dei sinistri da circolazione stradale13Il punto di vista degli assicuratori di Tutela Giudiziaria è analizzato ad esempio nella rela-

zione di H. BACKU alla conferenza RIAD del 28 ottobre 2005 a Vienna, pubblicata su www.in- tereuropeag.com alla pagina Documentazione

.

In particolare, per il danneggiato, si pone la questione del luogo dove egli possa radicare la causa per ottenere un risultato equo e nel più breve tempo possibile.

In alcuni Paesi la durata di un processo civile ha tempi molto lunghi, mentre altri Paesi sono dotati di un sistema giudiziario più efficiente. D’altra parte però il giudice, nella fattispecie concreta, dovrà applicare, in base alle norme di diritto internazionale privato, un diritto al risarcimento danni diverso

dal proprio e, a causa delle evidenti differenze esistenti tra il diritto al risarcimento dei danni nei vari Paesi europei, è prevedibile un allungamento della durata dei processi. Il giudice dovrà ricorrere alla consulenza di un esperto in questioni giuridiche riguardanti il diritto dello Stato membro che risulta applicabile per poter definire le questioni sottopostegli. Analogo problema si troverebbero ad affrontare anche il danneggiato e il proprio legale, dal momento che avrebbero bisogno dell’ausilio di una consulenza in merito al diritto di un altro Paese membro. In questo senso sono da prevedere alti costi processuali e un’eccessiva durata dei procedimenti.

Di seguito si analizzerà il quadro giuridico, considerando le diverse linee argomentative, con particolare riguardo agli effetti nell’ambito della liquidazione del danno.

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