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3.2 L'obiettivo della direttiva 2011/82/UE
Sulla scorta delle suddette premesse, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 5 novembre 2011 è stata pubblicata la "Direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, intesa a regolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale".
Come visto nel paragrafo precedente, fino ad ora lo scambio di informazioni relative ad infrazioni alle norme del codice della strada era fondato su una serie di convenzioni, alcune bilaterali, altre multilaterali come le cosiddette “Convenzioni di Strasburgo", sulla base delle quali è possibile:
a) ottenere i dati del proprietario di un veicolo il cui conducente ha commesso una violazione delle norme del codice della strada nello Stato Membro interessato;
b) ottenere la notificazione del verbale di accertamento della violazione una volta redatto, nei confronti del proprietario del veicolo.
La nuova direttiva interviene cercando di risolvere quelli che sono i problemi pratici delle attuali procedure internazionali, e dunque:
1) l'eccessiva differenziazione procedurale da uno Stato all'altro; 2) la necessità di mantenere contatti con troppi organismi;
3) la necessità di gestire corrispondenza in troppe lingue estere (dal momento che molte Convenzioni, pur accettando le lingue ufficiali dell'Unione europea, inglese e francese, chiedevano, in molti casi, la traduzione in lingua locale)''.
nazionale alla presente direttiva entro il 7 novembre 2013.
In particolare, la direttiva 2011/82/UE mira ad assicurare un elevato livello di protezione a tutti gli utenti della strada nell'Unione agevolando lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale e l'applicazione di sanzioni, qualora tali infrazioni siano commesse con un veicolo immatricolato in uno Stato Membro diverso dallo Stato Membro in cui è stata commessa l'infrazione.
Se è vero che la nuova direttiva ha standardizzato la procedura, dal momento che ogni Stato si dovrà rivolgere al proprio "punto di contatto nazionale", è pur vero che ha ristretto l'ambito di applicazione a pochissime infrazioni, ed in particolare:
1) eccesso di velocità;
2) mancato uso della cintura di sicurezza: 3) mancato arresto davanti a un semaforo rosso; 4) guida in stato di ebbrezza;
5) guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti; 6) mancato uso del casco protettivo;
7) circolazione su una corsia vietata;
8) uso indebito di telefonia cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida, con impossibilità di procedere secondo la disciplina prevista nei confronti delle altre violazioni alle norme regolanti la circolazione stradale.
Le precedenti convenzioni multilaterali o bilaterali non avevano invece restrizioni di sorta riguardo alle tipologie di violazione.
Per ogni altra violazione diversa da quelle indicate e per i veicoli immatricolati in Stati extra UE, si procederà come in passato, tentando la ricerca dei dati con gli strumenti a disposizione e cercando di notificare i verbali relativi a violazioni commosse da veicoli o da soggetti residenti all'estero, Per le indagini relative alle suddette infrazioni in materia di sicurezza stradale gli Stati Membri autorizzano i punti di contatto nazionali degli altri Stati Membri ad accedere ai seguenti dati nazionali di immatricolazione dei veicoli con la facoltà di procedere a consultazioni automatizzate sui:
a) dati relativi ai veicoli;
b) dati relativi ai proprietari o agli intestatari dei veicolo.
Qualsiasi consultazione in forma di richiesta presentata è effettuata dal punto di contatto nazionale dello Stata Membro dell'infrazione che utilizza un numero completo di immatricolazione.
la responsabilità personale per le infrazioni in materia di sicurezza stradale.
Ai fini dello scambio dei dati, ogni Stato Membro designa un punto di contatto nazionale. Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dalla legislazione applicabile dello Stato Membro interessato.
Gli Stati Membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che lo scambio di informazioni sia effettuato con mezzi elettronici utilizzabili, senza scambio di dati provenienti da altre banche dati. Gli Stati Membri garantiscono che lo scambio di informazioni sia effettuato in modo efficiente in termini di costi e in modo sicuro e garantiscono la riservatezza dei dati trasmessi, nella misura del possibile utilizzando applicazioni informatiche esistenti,
Lo stato membro invia la lettera d'informazione al proprietario, all'intestatario del veicolo o alla persona altrimenti identificata sospettata di aver commesso l'infrazione in materia di sicurezza stradale, dell'infrazione esso include, conformemente al proprio diritto, ogni informazione pertinente quale, in particolare, la natura dell'infrazione in materia di sicurezza stradale, il luogo, la data e l'ora dell'infrazione, il titolo della normativa nazionale violata e la sanzione e, ove opportuno, i dati riguardanti il dispositivo usato per rilevare l'infrazione.
Gli Stati Membri devono fornire agli utenti della strada le necessarie informazioni sulle norme vigenti sul loro territorio e sulle misure di attuazione della direttiva in collaborazione con, tra altri organismi, enti addetti alla sicurezza stradale, organizzazioni non governativo operanti nel settore della sicurezza stradale e club automobilistici.
E chiaro dunque che i dati necessari per la compilazione del verbale (l'informazione) dovranno essere richiesti esclusivamente al "punto di contatto" nazionale, il quale provvederà alla trasmissione degli stessi all'organo di Polizia Stradale; quest'ultimo dovrà quindi indirizzare la lettera d'informazione, includendo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, "... conformemente al proprio diritto,
ogni informazione pertinente quale, in particolare, la natura dell'infrazione in materia di sicurezza strada-ledi cui all'articolo 2, il luogo, la data e l'ora dell'infrazione, il titolo della normativa nazionale violata e la sanzione e, ove opportuno, i dati riguardanti il dispositivo usato per rilevare l'infrazione ...", con la possibilità e non l'obbligo di utilizzare il modello riportato nell'allegato.
Entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento di questa lettera, il proprietario del veicolo ha il dovere di rispondere, inviando uno specifico modulo, in cui indicare i dati del soggetto trasgressore ovvero può contestare la violazione. La sanzione deve essere pagata allo Stato Membro in cui la violazione è accertata.