Per rispondere ad esigenze imprescindibili di sicurezza della circolazione, l'Unione europea ha ritenuto opportune fissare condizioni minime per il rilascio della patente ch guida 3 ha proceduto, fin dalla direttiva 91/439/CE, ad unrarrnonizzazione delle norme relative agli esami che i conducenti devono superare nonché al rilascio della patente di guide, Poiché a tal fine si sarebbero dovute definire le conoscenze, le capacità e i comportamenti necessari per la guida degli autoveicoli, si sarebbe dovuto basare l'esame di guida su questi concetti e ridefinire le norme minime concernenti l'idoneb fisica e mentale per la guida di detti veicoli.,
A tale fine, l'Unione europea ha emanato la cd. Terza Direttiva Patenti, 2006/126/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida.
Tale direttiva è stata recapita in Italia, con l'approvazione del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, "A
tt uaz i on e delle direttive 2005/126/CE e 2009/113/CE, concernenti la patente di guida", pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 99, del 30 aprile 2011,
L'articolo 28 del decreto legislativo 59/2011 ha previsto che l'entrata in vigore della nuova disciplina della patente di guida sia fissata per il 19 gennaio 2013, ad eccezione di alcune norme tecniche che non hanno alcuna rilevanza operativa (entrate in vigore il 15 maggio 2011).
Il decreto legislativo 59/2011 modifica molti articoli del Titolo IV del codice della strada.
In particolare vengono previste nuove categorie di patenti di guida e si introducono importanti novità
sull'età minima per il conseguimento delle diverse abilitazioni alla guida.
dei 18 ottobre 2012, si propone uno schema operativo delle nuove patenti di guida, utile per il controllo su strada.
Si evidenzia come la Commissione europea abbia precisato che tutte le patenti rilasciate dagli Stati Membri UE, a decorrere dai 19 gennaio 2013, dovranno inderogabilmente conformarsi alle disposizione della direttiva 2006/126a, non essendo stata prevista una disposizione transitoria che disciplini il caso di chi ebbe iniziato l'iter per il conseguimento di una categoria di patente in vigente di requisiti di età minima inferiori: le patenti rilasciate a decorrere dal 12 gennaio 2013 si conformeranno, quindi, alle categorie previste dai decreto legislativo 59/2011, in relazione all'età del candidato.
La prima novità riguarda l'introduzione della patenti di guida della categoria AM, in luogo del certificato di idoneità alla guida doi ciclomotori.
In particolare, la categoria AM consente di condurre:
ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la
cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm3 se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale
continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici:
veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a
45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm3 se ad accensione
comandata, oppure la cui potenza massima netta è Inferiore o uguale a 4 kVV per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 41cW per i motori elettrici;
guadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle
batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione à inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza
massima netta è inferiore o uguale al kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici.
La patente di categoria A1 consente di condurre:
• motocicli di cilindrata massima di 125 cm3, cli potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non
superiore a 0,1 kW/kg;
tricicli di potenza non superiore a 15 kW;
macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall'articolo 53,
comma 4, codice della strada, e che non superino la velocità di 40 km/h.
Viene introdotta la patente di guida della categoria A2, in luogo della patente di guida della categoria A per accesso graduale. Tale patente consente di condurre:
kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima.
Si introduce la patente di categoria A perle guida dei tricicli di potenza superiore a 15 kW per i candidati che hanno compiuto 21 anni. La patente di categoria A potrà essere conseguita a 24 anni (ovvero 20 anni, nel caso in cui si sia conseguita la patente di categoria A2, da almeno 2 anni). Con la patente di categoria A è possibile condurre:
motocicli, ossia veicoli a due ruota, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e),
muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm' se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;
tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo restando l'obbligo di avere anni ventuno (articolo 115,
comma 1, lettera e), punto 1).
Con la nuova categoria B1 (non più sottocategeria, ma categoria autonoma) sarà possibile condurre:
- quadricicli (diversi da quelli riconducibili alla patente di categoria AM di Cui al comma 3, lettera a), numero 3, dell'articolo 115, codice della strada) la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per l veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie.
Con la categoria B si conducono:
autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di
non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4.250 kg, Dualora tale combinazione superi 3,500 kg, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario, indica che il titolare può condurre tali compiessi di veicoli;
macchine agricole, diverse da quelle che si possono condurre con patente Al, nonché le macchine
operatrici. E con la categoria BE:
complessi di veicoli composti di una motrice della categoria Se di un rimorchio o semirimorchio: questi
ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3,500 kg.
autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D La cui massa massima autorizzata è superiore a 3.500
kg, ma non superiore a 7.500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg;
macchine operatrici eccezionali.
Introduzione della patente di categoria ClE, con la quale si potranno condurre:
compiessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria Cl e di un rimorchio o di un
semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12.000 kg:
complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un
semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3.500 kg, sempre che la massa aurorizzata del complesso non superi 12.000 kg.
Con la patente C si può condurre:
autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o 5 la cui massa massima autorizzata è superiore a 3.500
kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre si conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.
E con a patente CE;
a) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un
semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg,
Introduzione della patente di categoria Dl, che si potrà conseguire a 21 anni, con cui potranno condursi:
b) autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.
E con la nuova patente di categoria D1E:
complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa
massima autorizzata è superiore a 750 kg.
La patente di categoria D, che potrà essere conseguita a 24 anni, consente di condurre:
autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di 8 persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può
essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg. E la patente di categoria DE:
massima autorizzata supera 750 kg.
2... I decreti e le circolari ministeriali in materia di patente di guida UE
Con l'approvazione del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e con la sua entrata in vigore, a decorrere dal 19 gennaio 2013, si sono susseguiti numerosi provvedimenti dei vari Ministeri competenti per materia.
Analizziamo, in questo paragrafo, i decreti e le circolari del Ministero dell'Interno e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che interessano la disciplina della nuova patente europea.
Il Ministero dell'interno, con circolare prot. 300/A/4692/11/109/16, del 19 maggio 2011, comunicava la pubblicazione del decreto legislativo 59/7011, che sarebbe entrato in vigore il 19 gennaio 2013; con il quale si era
previsto il rocepimento delle disposizioni della direttiva 2006/126/UE e si era provveduto ad un più generale coordinamento e aggiornamento del codice della strada, operando una riclassificazione delle categorie delle patenti di guida anche al fine di agevolare i controlli su strada.
Con circolare prot. 28368/5.3, del 1B ottobre 2012, il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti è intervenuto sui "Nuovi limiti di età per il conseguimento delle patenti di guida a decorrere dalla data dei 19 gennaio 2013.
Il Ministero evidenzia, in particolare, le modifiche più rilevanti concernenti le patenti di guida:
a) introduzione della patente di guida della categoria AM, in luogo del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori;
b) introduzione della patente di guida della categoria A2, in luogo della patente di guida della categoria A per accesso graduale;
c) introduzione della patente di guida della categoria A per la guida dei tricicli di potenza superiore a 15 kW per i candidati che hanno compiuto 21 anni;
d) innalzamento dell'età minima per il conseguimento della patente di guida della categoria A a 24 anni (ovvero 20 anni per chi ha conseguito 18 categoria A2 da almeno due anni);
e) introduzione della patente di categoria C1, per il cui conseguimento è necessario aver compiuto 18 anni; f) innalzamento dell'età minima per il conseguimento della patente di guida della categoria C a 21 anni; g) introduzione della patente di categoria 111, per il cui conseguimento è necessario aver compiuto 21 anni; h) innalzamento dell'età minima per il conseguimento della patente di guida della categoria Da 24 anni.
Con il decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 novembre 2012 sono state previste le caratteristiche di sicurezza aggiuntive che, per finalità di protezione contro le falsificazioni, le patenti di guida, conformi al modello armonizzato in ambito UE e SEE da rilasciarsi a decorrere dal 19 gennaio 2013, devono recare:
- Ologramma su misura;
- caratteri, simboli o motivi riconoscibili al tatto; - inchiostri a variazione cromatica.
Con circolare pret. 35178; del 27 dicembre 2012, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha
dettato le istruzioni operative relative alle novità introdotte dai decreto interministeriale 24 ottobre 2011 e dal decreto legislativo 59/2011, in particolare, la circolare, che si rivolge ai competenti uffici della Motorizzazione civile, tratta di:
1.verifica dei requisiti morali dei candidati;
2.stampa patenti;
3.procedimenti avviati per il conseguimento di un CIG e patente AM.
Tale circolare è stata successivamente ripresa dalla circolare prot. 1378/RU, del 16 gennaio 2013.
Con circolare 9 gennaio 2013, integralmente sostituita dalla circolare prot. 1403, del 16 gennaio 2013, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha previsto la disciplina applicabile, dal 19 gennaio 2013, alle nuove 15 categorie di patenti di guida, relativamente all'età per il conseguimento, e alle tipologie di veicoli che possono essere condotti con ciascuna patente e ha descritto la disciplina prevista dal nuovo testo dell'articolo 125, codice della strada, concernente la gradualità e l'equivalenze delle nuove patenti di guida.
Il Ministero ha descritto, inoltre, le equipollenze dei titoli di abilitazione alla guida rilasciati in Italia prima del 19 gennaio 2013
Importante segnalare che l'indicazione, nella parte anteriore del nuovo documento di guida, della categoria di patente posseduta con lettera minuscola intende che tale categoria è utilizzabile solo sul territorio nazionale, mentre, se indicata con lettera maiuscola, potrà essere utilizzata su tutto il territorio UE e negli Stati SEE.
Con circolare 9 gennaio 2013, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dettato "Disposizioni
esplicative sul Decreto Ministero infrastrutture e Trasporti relativo a/ conseguimento della patente AM per la guida dei ciclomotori".
In particolare si precisa che, a decorrere dal 19 gennaio 2013, i CIG per la guida di ciclomotori rilasciati entro il 18 gennaio 2013:
b)mantengono la loro validità sul territorio nazionale:
c)sono sottoposti alla disciplina sanzionatoria prevista per la patente AM;
d)sono sostituiti con patente AM, in caso di richiesta di duplicato a qualunque titolo (conferma di validità,
deterioramento, smarrimento, furto, distruzione).
Ai fini del conseguimento, la patente AM à disciplinata dalle disposizioni di cui agli articoli 115, 113, 121 e 122. Dal 19 gennaio 2013 à soppresso ogni riferimento al CIG.
La circolare commenta inoltre le disposizioni ministeriali relative alla prova teorica, alle esercitazioni alla guida e alla prova pratica di guida per il conseguimento della patente AM.
La direttiva 2006/126/CE, ancora prima della sua entrata in vigore in Italia, ha subito diverse modifiche e aggiornamenti. Si segnala, a tale proposito, la direttiva 2011/94/UE della Commissione del 28 novembre 2011, con la quale si è ritenuto necessario aggiornare la patente di guida dell'Unione europea alla luce delle nuove categorie di veicoli introdotte dalla direttiva 2006/126/CE, In particolare le patenti di guida per la categoria AM (ciclomotori) e la categoria A2 (motocicli): è quindi stato necessario modificare il modello di patente carri, inserendo il riferimento alle nuove categorie.
110. Le prime disposizioni operative: la circolare ministeriale del 25 gennaio 2013
Con circolare pot. 300/A/744/13/1DI/3/3/9, del 25 gennaio 2013, il Ministero dell'Interno fornisce, come di consueto, le prime disposizioni operative in materia di patenti di guida,
Analizziamo il contenuto del provvedimento ministeriale, nelle parti di interesse per quanto concerne i documenti di guida rilasciati all'estero e le relative sanzioni applicabili.
La nuova normativa è entrata in vigore, in larga misura, dal 19 gennaio 2013, ed integralmente è divenuta vigente dal 2 febbraio 2013.
Il titolare di patente comunitaria non può essere mai titolare (contemporaneamente) anche di altra patente rilasciata da uno Stato della CE o da uno Stato Terzo; il concetto à stato recentemente ribadito nella direttiva comunitaria 2000/56/CE recepita in Italia con il d.m, 30 settembre 2003 n. 40T; in passato il concetto rientrava già nel d.m. 8 agosto 1994 e nella circolare MCTC n.69 del 29 luglio 1998.
Se un conducente viene trovato in possesso di due patenti di guida si procede sempre alla segnalazione al D.T.T. (ex Motorizzazione).
L'articolo 116, comma 7, codice della strada, come modificato dal decreto legislativo 59/2011, stabilisce, per la prima volta all'interno del codice della strada, che nessuno può essere titolare di più di una patente di guide rilasciata da uno Stato Membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
Da tale principio, conformemente alle indicazioni già fornite con la nota del Ministero dell'Interno, prot, 300/A/I 044 1/09/1 11/84/2/34 del 20 agosto 2009, discende la conseguenza che, quando è accertato che un conducente à in possesso di due patenti di guida comunitarie, è necessario procedere al ritiro della patente ottenuta più di recente.
Operativamente, si tratterà di un mero ritiro della patente, che dovrà essere documentato con apposito verbale, di cui se ne dovrà dare copia all'interessato. Sul verbale dovranno essere indicati i dati anagrafici del titolare della patente, il numero del documento, la data di rilascio e di scadenza e l'Ente che lo ha rilasciato. È necessario, inoltre, precisare i dati dell'altro documento posseduto dall'interessato, specificandone data di
rilascio" e di scadenza e Ente che ha rilasciato la patente.
La patente così ritirata dovrà essere inviata alla Motorizzazione territorialmente competente, per gli adempimenti di competenza.
Per effetto della modifica dell'articolo 116, comma 13, codice della strada, sulla nuova patente di guida è stata eliminata l'indicazione della residenza del titolare.
Tuttavia, tela dato continuerà a figurare comunque nell'archivio degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, codice della strada", e sarà aggiornato sulla base delle comunicazioni da parte dei comuni, a seguito della dichiarazione resa dal titolare di patente in occasione del cambio di residenza.
Anche per le patenti rilasciate prima della data di entrata in vigore delle nuove norme, è sospesa la stampa di fustelle adesive di aggiornamento.
Operativamente, in conseguenza della mancanza dell'indicazione della residenza o del suo aggiornamento sulla patente, se il titolare à sprovvisto di altro documento dal quale risulti tale informazione, è necessario compiere le opportune verifiche nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226.
In ogni caso di dubbio circa la residenza del titolare di patente, ai fini della notificazione del verbale di contestazione e di ogni altro atto ad esso conseguente, fa fede la residenza riportata nella citata anagrafe degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, codice della strada.
Nonostante la mancanza di tale informazione, si precisa che la patente di guida rilasciata in Italia continua a mantenere, sul territorio nazionale, fa natura di documento di identità personale".
La riformulazione dell'articolo 116, codice dorrà strada, ha comportato anche la comprata riscrittura dei regime sarizionatorio, relativo alla conduzione dei veicoli senza aver conseguito la patente di guida.
In ragione di tale modifica, le disposizioni dell'articolo 116, comma 15, codice della strada" trovano applicazione nei seguenti casi di guida di veicoli che richiedono la patente:
a)senza mai averla conseguita. Tale violazione, per effetto della previsione della nuova patente AM, è estesa
anche alla guida di ciclomotori senza aver mai conseguito una patente di guida o un DlGC;
b)quando la patente stessa sia stata revocata. Affinché il reato sia consumato occorre, tuttavia, che il
provvedimento di revoca sia stato già notificato all'interessato;
c)quando il titolare di patente sia stato giudicato permanentemente inidoneo alla guida dalla Commissione
Medica Locale per sopravvenuta mancanza dei requisiti fisici ci psichici richiesti di cui all'articolo 119, codice della strada. Il reato è commesse da chiunque guida dopo l'esito negativo della visita medica, anche se non è stato ancora emesso nei sui confronti un formale provvedimento di revoca;
d)quando la patente richiesta per tale veicolo è diversa da quella posseduta.
cui all'articolo 116, comma 15, codice della strada, da quando si realizza, invece, uno dei seguenti casi, meno gravi, in cui ricorre l'illecito amministrativo di cui all'art. 116, comma 15-bis, codice della strada:
il titolare di patente di guida di categoria Al guida veicoli per í quali è richiesta la patente di categoria A2, il titolare di patente di guida di categoria Al o A2 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di
categoria A,
il titolare di patente di guida di categoria BI, CloD1 che guida veicoli per i guarì à richiesta rispettivamente
la patente di categoria B, C o D.
Pur in assenza di una specifica previsione normativa all'interno dell'articolo 116, comma 15•bis, codice della strada, la stessa sanzione amministrativa trova applicazione anche nel caso i cui un titolare di patente delle categorie B, CI, C, DI, D, RE, CIE, CE, DE guida un motoveicolo per il quale è richiesta la patente di categoria A2 o A. Infatti, secondo le disposizioni dell'articolo 125, codice della strada, chi è titolare delle predette patenti, nel territorio italiano, possiede anche l'abilitazione per condurre i veicoli della categoria Al,
Ricorre, invece, l'illecito penale di cui all'articolo 116, comma 15, codice della strada, in tutti gli altri casi di guida di un veicolo diverso da quello che abilita a condurre la patente posseduta.