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Le modalità di azione in caso di danneggiante straniero e danneggiato italiano e i casi del veicolo danneggiante immatricolato in Stato UE e in Stato estero

DAL VEICOLO VEICOLO STRANIERO STRANIERO

6.2 Le modalità di azione in caso di danneggiante straniero e danneggiato italiano e i casi del veicolo danneggiante immatricolato in Stato UE e in Stato estero

Per quanto riguarda i veicoli a motore immatricolati in una Stato dell'Unione europea o assimilitato, l'obbligo assicurativo si considera assolto, come detto, sulla base della targa di immatricolazione, per cui qualsiasi veicolo con targa di identificazione rilasciata dall'Autorità amministrativa di uno Stato dell'Unione europea che circoli nel territorio dell'Unione deve essere considerato coperto da assicurazione.

Per quante concerne, in particolare, il risarcimento del danno per sinistri verificatisi su territorio italiano, competente all'istruzione della richiesta è l'UCI, che opera attraverso specifici accordi interbureaux, riconosciuti dall'Unione europea.

In caso di sinistro stradale provocato sul territorio italiano da un veicolo immatricolato in uno Stato

estero, la richiesta di risarcimento per i danni subiti deve essere inviata, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'UCI (Ufficio Centrale Italiano) con sede in Corso Sempione 39, 20145 - Milano ([email protected]) indicando ogni dato utile a rendere più agevole, e perciò più veloce, il lavoro dell'UCI. In particolare andranno indicati i seguenti dati:

1. data e località dell'incidente

2. nazionalità e targa del veicolo estero 3. caratteristiche tecniche del veicolo estero

4. tipo (autovettura, autocarro, autoarticolato, moto, ecc.)

5. marca e modello (Fiat Cinquecento, Opel Astra, Mercedes Classe A, ecc.) 6. cognome, nome e indirizzo del proprietario del veicolo estero

7. cognome, nome e indirizzo del conducente del veicolo estero 8. nome della Compagnia di assicurazione del veicolo estero

9. estremi dell'Autorità eventualmente intervenuta dopo l'incidente (Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia Municipale, ecc.), con l'esatta indicazione del Comando di appartenenza e della località 10. copia della constatazione amichevole d'incidente (modulo CID), se disponibile

11. copia della carta verde esibita dal conducente del veicolo estero, se disponibile

12. descrizione dell'incidente

13. eventuali testimonianze

14. cognome, nome e indirizzo del conducente del veicolo estero

15. copia della patente di guida del conducente del veicolo estero

Se l'incidente ha provocato danni a veicoli o cose, occorre indicare il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno.

Se l'incidente ha provocato lesioni personali, occorre indicare l'età, l'attività il reddito, l'entità delle lesioni, l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

L'UCI, in base ai dati forniti nella lettera di risarcimento, provvederà ad incaricare della trattazione del sinistro il corrispondente nominato dalla compagnia di assicurazione.

Se i dati forniti nella richiesta di risarcimento non permettono di individuare chiaramente la compagnia di assicurazione del veicolo estero che ha causato il danno, l'UCI svolgerà accertamenti nel Paese di immatricolazione del veicolo, sia per rintracciare la compagnia assicuratrice e sia per verificare se, in mancanza di un ente assicuratore, esistano i presupposti per applicare la direttiva 166/1972 (prima direttiva per le assicurazioni dei veicoli).

Le ricerche vengono svolte dall'UCI interessando il bureau nazionale del Paese di immatricolazione del veicolo estero e possono richiedere anche tempi lunghi.

Per questo motivo è interesse del danneggiato indicare, fin dalla prima richiesta di risarcimento, tutti gli elementi utili in suo possesso.

In caso di danni subiti in uno dei Paesi del c.d. "sistema carta verde", a causa di un veicolo immatricolato in uno degli Stati dello Spazio economico europeo (SEE) o in Svizzera, l'UCI non è in grado di fornire alcuna assistenza.

Chi ha subito un danno all'estero può avvalersi della particolare procedura prevista dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) - Capo V - Articoli 151 e seguenti:

a) in uno degli Stati del sistema "carta verde";

b) da un veicolo immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio economico europeo (Unione europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) o immatricolati in Svizzera;

Le modalità e la modulistica per individuare l'assicuratore estero del veicolo che ha provocato l'incidente e il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia dall'assicuratore estero sono descritte sul sito di CONSAP S.p.A.9 - www.consap.it, alla voce Centro Informazione: http://

wwwconsap.it//fondi-e-attivita/mondo-assicurativo/centro-di-informazime-italiano.

Se l'assicuratore estero, o il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia, entro tre mesi dalla richiesta di risarcimento non hanno fornito una risposta motivata a tale richiesta di risarcimento, il danneggiato può chiedere l'intervento di CONSAP S.p.A., Servizio Organismo di Indennizzo (Via Yser, 14 - 00198 Roma - Fax 0685796354 - E-mail: [email protected] www.consap.it).

Nel caso di danni subiti in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo (SEE) a causa di un veicolo non identificato o non assicurato, o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro identificare l'assicuratore, può rivolgere la propria richiesta di risarcimento a CONSAP S.p.A., Servizio Organismo di Indennizzo (Via Yser, 14 - 00198 Roma - fax 0685796334- E-mail: [email protected], www.consagít).

Anche in questi casi l'UCI non è in grado di fornire alcuna assistenza.

In caso di incidente all'estero provocato da un veicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio economico europeo o in Svizzera, la richiesta di risarcimento va inviata all'assicuratore e/o proprietario del veicolo estero.

Se però il veicolo che ha causato l'incidente è immatricolato in un Paese diverso rispetto a quello in cui l'incidente è accaduto, la richiesta di risarcimento va inviata al bureau del Paese dell'incidente, purché il sinistro sia avvenuto in uno dei Paesi del "Sistema Carta Verde". L'elenco dei bureaux con i relativi indirizzi è indicato sul retro di ogni carta verde.

Anche in questi casi l'UCI non è in grado di fornire alcuna assistenza.

Nel caso di sinistro stradale tra veicolo italiano e veicolo immatricolato in suo Stato extra Ue privo di carta verde, di polizza di frontiera, e comunque privo di qualsivoglia copertura assicurativa regolare, il conducente italiano potrà rivolgersi al “Fondo di garanzia per le vittime della strada” che, in tali situazioni, ha il compito di risarcire il danno fisico subito a seguito di sinistro con conseguenti lesioni

personali, e danni materiali, previo pagamento di una franchigia pari a 516 euro10.

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