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L A A LIQUIDAZIONE LIQUIDAZIONE DEL DEL DANNO DANNO

7.2 La competenza per valore Giudice di Pace e Tribunale

L'art. 7 codice di procedura civile, nella formulazione risultante dall'approvazione della L. n. 69/2009, testualmente recita: Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore euro 5.000,00, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi euro 20.000,00. [...].

Il successivo art. 8 sancisce la competenza residuale del Tribunale:

“Il Tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro Giudice”. Con riferimento alla composizione del Tribunale è opportuno evidenziare che il Tribunale giudica sempre in composizione monocratica salvo nei casi indicati dall'art. 50-bis cpc, che non comprendono i sinistri stradali, in cui la causa è sottoposta alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale.

Il Giudice di Pace, al contrario, è sempre composto da un singolo Giudice. Un osservatore esterno che non conoscesse l'ordinamento italiano ben potrebbe non comprendere le sostanziali differenze determinate da tale riparto di competenza fra Autorità Giudiziarie Ordinarie in composizione unipersonale. A tal riguardo è opportuno rilevare, a prescindere dalle rilevanti divergenze circa il rito processuale vigente avanti i predetti organi che saranno affrontate nei successivi paragrafi, che:

- il Tribunale è composto da Giudici Togati ovvero soggetti che svolgono a tempo indeterminato la professione di Giudici alle dipendenze dello Stato Italiano, selezionati periodicamente mediante concorso pubblico bandito dal Ministero della Giustizia tra i cittadini laureati in giurisprudenza che abbiano altresì conseguito un apposito diploma presso le Scuole di Specializzazione di durata biennale. - il Giudice di Pace è composto da Giudici Onorari, ovvero da personale esterno all'Ordinamento Giudiziario nominato dal Ministro della Giustizia a seguito di una selezione per titoli, bandita, a livello distrettuale, dal Presidente della Corte di Appello, tra i laureati in Giurisprudenza che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense (Avvocati) o che abbiano esercitato funzioni giudiziarie ovvero aver insegnato materie giuridiche presso università o ricoperto incarichi direttivi presso le Cancellerie, di età non inferiore agli anni trenta e non superiore ai settanta. Il Giudice di Pace è nominato per un periodo di quattro anni rinnovabile per un ulteriore quadriennio.

Come già ricordato l’art. 126, secondo comma, lett. b), Codice delle Assicurazioni private (identicamente al previgente art. 23 Legge 24 dicembre 1969, n. 990) sancisce che l’Ufficio Centrale Italiano “assume, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), comma 3, lettere b) e c), ed al comma 4 dell'articolo 125, ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti, la qualità di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione”. Sul punto, in claris non fit interpretatio, non sussistono margini interpretativi, pertanto qualora il danneggiato desideri esperire l’azione diretta dovrà convenire in giudizio sia il menzionato Ente consortile sia il proprietario del veicolo estero, provvedendo a richiedere la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio unicamente presso la sede dell’U.C.I. scarl. Tuttavia, di sovente, accade che il danneggiato chieda all’organo Giudicante la condanna al risarcimento del danno, oltre che del bureau nazionale, anche del convenuto straniero con il vincolo della solidarietà. In questo caso si verifica un cumulo Cass. Civ., 9 maggio 2007, n. 10546 fra due differenti azioni: quella diretta ai sensi dell’art. 144 D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e quella ex art. 2054 codice civile nei confronti del responsabile e/o proprietario del veicolo straniero (che ovviamente non soggiace al limite massimo di indennizzo ex lege, cfr capitolo due) con la immediata conseguenza che la notifica dell’atto introduttivo a questi ultimi non potrà essere effettuata presso la sede dell’Ente consortile ai sensi del Codice delle Assicurazioni Private ma dovrà essere richiesta ex art. 142 c.p.c. Tribunale di Milano, 1 luglio 2010, n. 8719; tale orientamento da un lato non pregiudica i diritti del soggetto leso che può sempre esperire l’azione diretta senza essere costretto a sostenere gli oneri economici per una notifica all’estero (traduzione atto, rintraccio residenza...), dall’altro tutela il danneggiante che potrebbe subire le conseguenze di un comando giudiziale senza neppure aver preventivamente avuto contezza della pendenza del giudizio.

Giova comunque citare un indirizzo unitario della giurisprudenza espressa di un Giudice di Pace di Milano, 23 aprile 2010, sentenza n. 10616 - Con atto di citazione A evocava in giudizio il conducente e proprietario stranieri presso l’UCI e l’UCI per ottenerne la condanna in via solidale al pagamento in proprio favore. La convenuta UCI ha, in limis, eccepito l’inesistenza della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio nei confronti dei convenuti stranieri avendo l’attore inteso proporre sia l’azione diretta nei confronti dell’UCI che quella ex art. 2054 c.c. nei confronti del responsabile. La lettura dell’atto introduttivo impone di ritenere, in dissenso con quanto opinato dalla convenuta UCI, che l’attore altro non ha proposto che l’azione diretta nei confronti dell’UCI e dell’assicurato straniero litisconsorte necessario, sicché la notifica al litisconsorte straniero è stata validamente effettuata presso l’UCI.

7.4 La fase introduttiva del giudizio

Si è già avuto modo di evidenziare che l’Ufficio Centrale Italiano non può essere equiparato a un Istituto assicurativo ma, diversamente, deve essere qualificato come un rappresentante processuale

della Compagnia straniera; circostanza che ha rilievi anche sotto il profilo procedurale.Difatti la parte

lesa, nel radicare un giudizio contro il menzionato Ente consortile, deve osservare alcune particolari formalità che, se non rispettate, possono avere come conseguenza la definizione del processo con una pronuncia sul rito.

L’articolo 126 D.lgs. 209/2005 (“Codice delle Assicurazioni Private”) al comma 3, dispone che: “Ai fini della proposizione dell’azione diretta di risarcimento nei confronti dell’Ufficio centrale italiano i termini di cui all'articolo 163-bis, primo comma, e 318, secondo comma, del codice di procedura civile sono aumentati del doppio, risultando perciò stabiliti in centottanta giorni per il giudizio di fronte al tribunale e in novanta giorni per il giudizio di fronte al giudice di pace dell’Ente, la suddetta norma anche in ragione della sua cronologica posteriorità rispetto all’art. 3 Legge n. 102 del 21 febbraio 2006 va ritenuta prevalente sull’art. 415 comma VI, codice di procedura civile. Vi è poi che l’estensione del rito del lavoro alle controversie in materia di sinistri stradali non muta l’oggetto della causa ma resta legato a doppio filo alla codificazione n. 209/2006. Si vuol dire che, proprio in ragione dell’oggetto è quella normativa a prevalere, vuoi per il criterio di specialità, vuoi per il criterio cronologico. Dal vizio eccepito relativo alla concessione dei termini a comparire discende la nullità della notifica. Essendosi, però, costituito l’Ufficio Centrale Italiano va applicato per analogia l’art. 164 comma tre codice di procedura civile e va fissata nuova udienza nel rispetto dei termini a comparire.

Riferimenti normativi

Articolo 163 bis, primo comma, c.p.c.

Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero.

Giurisprudenza Rilevante

Indirizzo più garantista per l’UCI scarl Corte d’Appello di Milano, sezione terza civile, nella causa RG. N. 3935/2006, ordinanza 15 dicembre 2009 – La Corte, esaminati gli atti ed i documenti di causa, rilevato che nel caso di specie il termine di comparizione di cui all’art. 6, n. 2, n. 8 lettera b), e n. 9 della Legge 24 dicembre 1969 n. 990 in relazione all’art. 163 bis codice di procedura civile non è stato osservato dall’appellante nel citare l’Ufficio Centrale Italiano domiciliatario ex lege del proprietario straniero e della compagnia di assicurazione straniera, che essi non si sono costituiti, e che in base all’art. 291 codice di procedura civile va disposta la rinnovazione della notifica dell’appello a

questi ultimi per la comparizione alla udienza del 14 dicembre 2010 ore 11,00 rispettando lo speciale termine citato, P.Q.M. ordina a parte appellante la rinnovazione della notifica dell’appello , rispettando lo speciale termine, attualmente di (90x3=) 270 giorni liberi, tenendo altresì conto della sospensione feriale.

Indirizzo costituzionalmente orientato

Tribunale di Milano, Sezione undicesima, RG. n. 50208/2006, ordinanza 6 ottobre 2008 - Il Giudice, visto l’art. 126 D. Lgs n. 209/2005 che per la proponibilità della domanda contro l’Ufficio Centrale Italiano assegna un termine a comparire di centottanta giorni, fissa nuova udienza. Tribunale di Varese, RG n. 5166/2008, ordinanza 11 dicembre 2009 - Il Giudice, ascoltate le parti, osserva che ai sensi dell’art. 126 D.Lgs n. 209/2005, ai fini della proposizione dell’azione diretta di risarcimento nei confronti dell’Ufficio Centrale Italiano i termini di cui all’art. 163 bis primo comma e 318 secondo comma del codice di procedura civile sono aumentati del doppio, risultando perciò stabiliti in centottanta giorni per il giudizio avanti al Tribunale ein novanta avanti al Giudice di Pace, attesa la ragione giustificativa dei suddetti termini e cioè di offrire uno spazio temporale di difesa maggiore per la peculiarità

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