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Residente in Italia articolo 118-bis, codice della strada — Patente scaduta (articolo 126, codice della strada)

2. conservare la propria patente comunitaria anche in caso di acquisizione della residenza normale in Italia; farla riconoscere, entro i 90 giorni dall'acquisizione della residenza in Italia, dall'Ufficio provinciale de

1.12.4. Residente in Italia articolo 118-bis, codice della strada — Patente scaduta (articolo 126, codice della strada)

Il titolare di patente di guida o altra abilitazione professionale, rilasciata da uno Stata dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, residente in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, che circola con i predetti documenti scaduti di validità, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11.

Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro del documento scadute di validità, secondo Ie norme del Capo l, Sezione II, del Titolo VI.

Le medesime sanzioni si applicano nell'ipotesi di violazione delle disposizioni del comma 3, ultimo periodo ( "il titolare di patente di guida, senza limiti di validità amministrativa, trascorsi due anni dall'acquisizione della residenza normale, deve procedere alla conversione della patente posseduta").

112.5. Non residente -- Patente scaduta (articolo 126, codice della strada)

Il titolare di patente di guida o altra abilitazione professionale, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, non residente in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis,che circola con i predetti documenti scaduti di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11,

112.6. Inibizione alla guida nei confronti di patenti non rilasciate in Italia (articoli 135 e 136-ter, codice della strada)

Il comma 2 dell'articolo 14, decreto legislativo 59/2011, modifica il comma 3 dell'articolo 129, codice della strada, in materia di sospensione della patente di guida sopprimendo la possibilità per il prefetto di

sospendere la patente di guida rilasciata da uno Stato UE o SEE o extra UE.

La modifica, resa necessaria per dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2096/126/CE, si deve ora coordinare con le nuove disposizioni dell'articolo 135, comma 5 e dell'articolo 136-ter, comma 1, codice della strada, che prevedono la facoltà per il prefetto competente rispetto al luogo della commessa

violazione di disporre, in luogo della sospensione della patente rilasciata da uno Stato UE, SEE o extra LE, l'inibizione a guidare sul territorio nazionale per una durata uguale a quella del periodo di sospensione previsto per la violazione delle disposizioni del codice della strada,

La stessa facoltà è stata attribuita al prefetto nel caso in cui un titolare di patente rilasciata da uno Stato LE, SEE o extra LE commetta, sul territorio dello Stato, una violazione che comporta la sanzione

amministrativa della revoca della patente di guide. In tali casi, infatti, il prefetto, in luogo della revoca della patente rilasciata da uno State LE, SEE o extra UE, dispone l'inibizione alla guida sul territorio italiano per due anni (3 anni se la violazione da cui discende la revoca afferisce agli articoli 183, 186-bis e 187, codice della strada).

Le nuove sanzioni accessorie saranno applicate dagli organi di polizia stradale procedendo al ritiro immediato del documento in occasione dell'accertamento della violazione e alla sua trasmissione alla Prefettura competente rispetto al luogo dell'accertamento della violazione allo scopo di permettere a tale Ufficio di emettere un

provvedimento di inibizione alla guida. 1.127. Elezione di domicilio legale in Italia

In occasione dell'accertamento di una violazione amministrativa da cui discende la possibilità di applicazione delle predette sanzioni accessorie ed allo scopo di facilitare le operazioni di notificazione dei provvedimenti di inibizione di guida emessi dal prefetto, gli organi di polizia stradale che redigono i verbali di contestazione relativi devono indicare, all'interno del verbale stesso, il luogo, situato nel territorio italiano, in cui il trasgressore richiede che gli siano notificati i predetti provvedimenti".

1.13. Applicazione delrisfitute della "patente a punti" ai documenti di guida rilasciati da Stato VE

Con l'introduzione, nel 2003, dell'istituto della patente a punti nell'ordinamento italiano, il Legislatore aveva provveduto a prevedere una particolare procedura anche per le pa- tenti straniere circolanti in Italia, e per le quali era necessario procedere alla decurtazione dei punti.

Infatti, l'articolo 6- ter, del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, ha introdotto ia specifica procedura in materia di sanzioni per i titolari di patenti di guida rilasciate da uno Stato estero.

La norma prevedeva che ai titolari di patente rilasciata da uno Stato estero, sia comunitario, sia extracomunitarlor nel quale non vige il sistema della patente a punti che violavano le disposizioni del codice della strada che prevedono la decurtazione di punti dalla patente di guida, si applicasse la decurtazione come previsto dall'articolo 126-bis, codice della strada,

I punteggi dovevano essere registrati in una speciale sezione dell'anagrafe dei conducenti tenuta dal C,T.T.S.I.S,": dal luglio 2004, è stata attivata una sezione speciale dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida destinata e contenere le generalità dei conducenti stranieri che hanno commesso nel territorio italiano violazioni che comportano la perdita di punti.

1)Se il titolare di patente estera totalizza almeno 20 punti in un anno, è inibita la guida di veicoli a

motore in Italia per 2 anni.

2)Se 20 punti sono totalizzati in 2 anni è inibita la guida di veicoli a motore in Italia per 1 anno.

3)Se li totalizza in un periodo compreso tra i 2 e i 3 anni è inibita la guida di veicoli a motore in Italia

per 6 mesi,

In tali casi, così come previsto dall'articolo 42, Convenzione di Vienna", il documento è ritirato e conservato tino alla scadenza del periodo o restituito prima della scadenza se la persona lascia il territorio dello Stato; verrà dato avviso all'Autorità che l'ha rilasciata e sul permesso internazionale verrà apposta la menzione "non più valida noli() Stato italiano".

In sede di contesto, sul verbale di contestazione deve essere indicata l'eventuale decurtazione di punteggio prevista,

Con la legge 29 luglio 2010, n. 120, si à modificato l'articolo 6-ter, del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, nel senso di prevede l'applicazione dell'istituto della patente a punti a tutti i titolari di patente rilasciata all'estero, e non solo a quelli la cui patente è stata rilasciata da un Paese ove non vige tale disciplina, come previsto prima della modifica".

Sul tema sono state emanate nel tempo alcune disposizioni da parte dei Ministeri dell'interno e dei Trasporti, per tentare di risolvere la questione legata all'applicazione della disciplina relativa alla patente a punti ai titolari di una abilitazione rilasciata all'estero".

Perché il meccanismo punitivo di cui si parla sia applicabile, è necessario che ricorrano due presupposti:

 la patente deve essere rilasciata in uno Stato estero;

 deve essere commessa una violazione per la quale, secondo la tabella allegata all'articolo 126-

bis, codice della strada, è prevista la decurtazione di punti.

Qualora il conducente straniero abbia sommato violazioni per un totale di 22 punti, à previsto il divieto di condurre veicoli in Italia per un periodo correlato al tempo occorso per commettere le violazioni che hanno comportato i 20 punti:

 due anni: inibizione alla guida per un anno,

 tra i due e i tre anni: inibizione alla guida per sei mesi.

Inizialmente non era stata prevista una specifica sanzione per inadempienza al divieto di guida, ma la legge n. 122/2012 ha disposto che la circolazione durante il periodo di inibizione alla guida è punito con le sanzioni di cui al comma 5 dell'art. 218 c,cl.s. ma, in luogo della revoca della patente ivi prevista, è disposta un'ulteriore inibizione alla guida per un periodo di 4 anni.

Il provvedimento di inibizione, secondo la modifica, sarà applicato "alla perdita totale del punteggio', forse dimenticando che alle patenti estere il punteggio non si decurta, ma si cumula.

Comunque, il provvedimento di inibizione applicato dal prefetto del luogo ove è stata commessa l'ultima violazione

"che ha comportate la decurtazione di punteggio", deve essere notificato nelle forme dell'articolo 201, codice della

strada, e la circolazione nel periodo di interdizione sarà punita con le sanzioni dell'articolo 218, comma 6, codice della strada", salvo applicare una ulteriore inibizione per altri 4 anni in luogo della revoca prevista dall'articolo 218, non potendosi revocare una autorizzazione rilasciata da un altro Stato.

A tal fine, il prefetto competente dovrà ricevere dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la comunicazione di "perdita totale de/punteggio", in quanto solo così potrà conoscere la situazione che rende necessaria l'emanazione del provvedimento di interdizione alla guida e la misura della durata per la quale deve essere disposto.

L'unica sanzione veramente efficace per la circolazione nel periodo di interdizione pare quella del fermo del veicolo, anche se potrebbe essere inutile laddove questo sia stato preso in locazione, come spesso accade con i conducenti stranieri, anche perché, non essendo ammesso il pagamento in misura ridotta, non trova applicazione l'articolo 207, codice della strada.

Seppure la disposizione che prevede la sanzione per la circolazione nel periodo in cui è inibita la guida sia contenuta nel comma 2-bis dell'articolo 6-ter del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, come convertito, con modifiche, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, stante il richiamo all'articolo 218, comma 6, del codice della strada, si ritiene che la procedura sanzionatoria sia quella del Titolo VI del codice della strada.

Da un punto di vista operativo, poco o nulla cambia per gli organi di polizia stradale operanti sulla strada: sul verbale di accertamento e contestazione di violazione alle norme del codice della strada nei confronti di titolare di patente straniera, rilasciata da qualunque Stato dell'Unione europea o extraeuropeo, si provvederà a indicare il numero di punti che verranno decurtati per la violazione commessa.

È importante riportare, sul verbale di contestazione, le generalità corrette del trasgressore, al fine della corretta ed efficace implementazione del registro degli abilitati alla guida di nazionalità straniera, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti: infatti, l'Ufficio da cui dipende l'agente accerta tore provvederà

alla comunicazione telematica dei dati del trasgressore al Ministero per la successiva decurtazione; l'indicazione di dati anagrafici non corretti determinala creazione di una nuova scheda, relativa ari un nuovo soggetto, con il rischio che il medesimo titolare di patente sia presente nel suddetto registro in più schede in quanto inserito con dati anagrafici diversi, con impossibilità, anche dal punto di vista formale, di raggiungere la decurtazione totale dei punti.

Anche le nuove modifiche continuavano a non risolvere alcuni problemi della procedura, rendendo pressoché impossibili l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 218, codice della strada.

Infatti, oltre alle difficoltà pratiche di emissione del provvedimento di inibizione alla guida da parte della competente Prefettura", vi sono le ovvie difficoltà pratiche di notifica del provvedimento"; vi sono, inoltre, importanti difficoltà operative per gli agenti di polizia stradale che effettuano i controlli su strada: come fa l'operatore a sapere, in tempo reale, che il titolare di patente straniera che sta controllando è stato oggetto di provvedimento ffi inibizione alla guida, visto che IL suddetto provvedimento potrebbe essere stato emesso da qualunque Prefettura del territorio nazionale?

In caso di circolazione durante il periodo di inibizione alla guida, il Legislatore ha giustamente previsto l'impossibilità di revoca della patente straniera, in guanto il provvedimento di revoca può essere adottato esclusivamente dall'Autorità che ha rilasciato il documento di guida'', sostituendo la revoca della patente con un ulteriore periodo di inibizione alla guida per quattro anni.

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