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I contrasti esistenti tra le prescrizioni della Legge, in particolare del Codice delle Assicurazioni e le decisioni giudiziali: contrasti rilevanti.

Nonostante l'estrema chiarezza del dettato normativo la recentissima giurisprudenza del Tribunale di Milano disattende il principio informatore dell'art. 148 Codice Assicurazioni.

1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 145, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 143 e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l’impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.

2. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo

reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell’articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima.

Il caso in esame è definito in primo grado nel maggio 2012 dalla X sezione civile del Tribunale di Milano.Il Giudicante ha ritenuto di disattendere l'eccezione di improcedibilità, per violazione della predetta disposizione normativa, formulata dalla difesa dell'Uci, sui seguenti presupposti:

Il caso: “Quanto alla eccezione di improcedibilità sollevata dall'Uci con riferimento al problema dell'asserito mancato rispetto dello spatium deliberandum, la stessa deve ritenersi superata posto che risultano agli atti, prodotti dallo stesso Uci una serie di richieste risarcitorie formulate già a fine luglio 2007 inizi agosto e che in data 27/11/2007 la Avus Italia. srl, società di servizi delegata dall'Uci alla trattazione stragiudiziale del sinistro dava atto di aver ricevuto una serie di documenti, lamenta di non aver ricevuti altri; la complessa vicenda che ha interessato, anche successivamente, lo sviluppo della trattazione della causa rende evidente che la mancata formulazione di proposte risarcitorie da parte di Uci non deriva dalla incompletezza della documentazione, bensì dalla complessità della vicenda, determinata dalla pluralità di deceduti e dalla pluralità di soggetti danneggiati.

Del resto la finalità delle norme cui fa riferimento l'Uci è quella di incentivare la definizione stragiudiziale delle vertenze risarcitorie, non certo quella di far luogo a strumentali sentenze di improponibilità1.”

Senza procedere ad un dettagliato esame della fattispecie in commento è opportuno rilevare che esaminando la documentazione richiamata dal Giudice, emerge che:a fronte di un sinistro avvenuto l'1/7/07, le prime richieste danni sono datate 24/7/07 e 7/8/07 (riferite ad un danno di rilevantissima entità verificatosi solamente l'1/7/07 con 5 morti e numerosi feriti) e secondo la legge la compagnia assicurativa una volta ricevuta la documentazione completa in caso di lesioni personali ha 90 giorni di tempo per formulare l'offerta risarcitoria quindi prendendo pure le date apposte sulle lettere la proponibilità dell'azione giudiziale sarebbe potuta avvenire dopo il 24/10/07.

Ma L'Avus Italia srl, delegata alla trattazione stragiudiziale dall'UCI, già l'8/8/07 interrompeva il termine ed informava controparte dell'impossibilità di poter formulare una offerta risarcitoria a motivo della carenza nelle messe in mora della documentazione richiesta dalla legge e di cui all'art. 148 comma 2 C.d.A. ed in particolare di:

 dati relativi all'attività lavorativa del danneggiato (nella messa in mora si richiedeva anche il

danno patrimoniale);

 reddito del danneggiato comprovato da idonea documentazione fiscale;

 idonea documentazione medica attestante l'entità delle lesioni (nella messa in mora si richiedeva

anche il danno biologico iure proprio e hereditatis);

 attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.

Tutti gli elementi richiesti dalla legge e dall'Uci, per tramite della società delegata, per essere messa in grado di formulare una offerta non sono mai stati trasmessi.

Non erano presenti, si ribadisce, nelle lettere di messa in mora e successive e mai avrebbero potuto esserci (ad esempio certificato di avvenuta guarigione) per il semplice motivo che, ad esempio, alcuni danneggiati riportavano una inabilità temporanea di tale durata da risultare ancora in malattia al momento della notificazione all'Uci dell'atto introduttivo del giudizio!!

I danneggiati, quindi con il loro comportamento hanno impedito una possibile definizione stragiudiziale della controversia e l'instaurazione del giudizio è avvenuta in aperta violazione della disposizione di cui all'art. 148 CdA comma 2 posto che l'Uci non ha mai ricevuto da parte dei feriti un certificato di avvenuta guarigione o documentazione sui redditi.

Ad avviso del Giudicante, infatti, “[...] la finalità delle norme cui fa riferimento l'Uci è quella di incentivare la definizione stragiudiziale delle vertenze risarcitorie, non certo quella di far luogo a strumentali sentenze di improponibilità.”. L'art. 148 Cod. Ass. ad avviso del Tribunale di Milano si risolverebbe in un obbligo non sanzionato!

A parere di F. Pintucci, Sinistri stradali con veicolo straniero2, troppe volte l'equivocità o meglio

l'incompletezza della norma in punto di essenzialità o meno di determinanti requisiti già indicati dalla legge come necessari per la formulazione di una richiesta risarcitoria, da spunto alla magistratura per sostituirsi al Legislatore sancendo dei principi in diritto quasi che l'ordinamento giuridico italiano non fosse fondato su norme codicistiche bensì sul principio dello stare decisis su cui si basano gli ordinamenti Common Low.

9.2 La liquidazione del danno materiale, contrasti continui in giurisprudenza con

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