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4.3 La normativa comunitaria
Un primo risultato di facilitare il transito e la circolazione transfrontaliera dei veicoli è stato conseguito con la creazione del Sistema della carta verde.
Immaginiamo la situazione esistente prima degli anni ‘50. Un veicolo che intendesse attraversare la frontiera di più Stati, avrebbe dovuto ad ogni frontiera munirsi di una polizza di assicurazione r.c. per potere essere ammesso a circolare nei singoli paesi in regola con la normativa nazionale in tema di assicurazione.
A partire dagli anni ‘50 gli assicuratori dei Paesi, in cui erano stati costituiti i Bureaux aderenti al sistema della carta verde, potevano rilasciare ai loro clienti un documento assicurativo a valenza internazionale che per- metteva agli assicurati, attraverso la sua esibizione, di transitare alla frontiera degli Stati pure aderenti al sistema senza altri adempimenti di natura assicurativa, essendo il documento riconosciuto dalle autorità preposte al controllo.
Il trattato che nel 1957 ha istituito la Comunità Europea ha, tra l’altro, inteso “creare un mercato comune avente caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno e una delle condizioni essenziali per conseguire tale scopo è quella di realizzare la libera circolazione delle merci e delle persone”.
Nel 1972 il Consiglio delle Comunità Europee ha emanato una prima direttiva: Direttiva 24 aprile 1972 n. 166/CEE nota appunto come Prima Direttiva Auto, con lo scopo primario di abolire qualunque controllo del- l’assicurazione per i veicoli circolanti all’interno della Comunità Europea, in modo da facilitare ulteriormente la circolazione dei veicoli con un superamento del sistema basato sul controllo alla frontiera della carta verde.
La realizzazione di tale obiettivo presupponeva l’obbligo della copertura assicurativa della responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli in tutti gli Stati della Comunità Europea.
Stabilito tale obbligo, il territorio comunitario era considerato dal punto assicurativo un unico spazio, entro il quale i veicoli a motore avevano la possibilità di muoversi liberamente senza essere soggetti al controllo della garanzia assicurativa. Viene così introdotto il principio secondo il quale i
veicoli immatricolati in uno degli Stati della Comunità Europea (oggi Unione Europea) sono da considerare validamente assicurati quando circolano in uno degli altri Stati membri per il solo fatto di essere “ abitualmente stazionanti” nel Paese d’immatricolazione. Per i veicoli immatricolati negli Stati appartenenti all’Unione Europea targa equivale ad assicurazione ai fini della circolazione internazionale all’interno del territorio comunitario.
Altro principio fondamentale introdotto dalla Prima Direttiva è quello secondo il quale un contratto di r.c.auto emesso da un assicuratore autorizzato ad operare in uno degli Stati membri deve necessariamente estendere la propria garanzia a tutto il territorio dell’Unione Europea, quale logica conseguenza del considerare ai fini assicurativi tale territorio un unico spazio fisico senza barriere. Rimaneva però da risolvere il problema relativo al risarcimento dei danni provocati da veicoli concretamente privi di assicurazione.
In caso di incidente provocato nello stesso Stato d’immatricolazione del veicolo la direttiva contempla l’istituzione di un Fondo di garanzia. Occorreva tuttavia trovare una soluzione al caso del veicolo immatricolato nello Stato comunitario A che provocasse un sinistro nel paese membro B e risultasse privo di copertura assicurativa.
La Direttiva, attingendo al sistema della carta verde già operativo con successo da alcuni anni, conferì ai Bureaux dei singoli Stati membri la funzione di risarcire i danni provocati da veicoli in circolazione internazionale privi di assicurazione. Al Bureau gestore venne assegnato il compito di risarcire il danno in base alla legge del proprio Paese (lex loci commissi delicti), con successivo recupero delle somme relative nei confronti del Bureau di “stazionamento abituale” del veicolo in veste di Bureau garante.
La realizzazione di questo meccanismo fu subordinato alla conclusione di una Convenzione per regolare i rapporti tra i Bureaux, rapporti che hanno evidenti importanti riflessi di contenuto economico.
I Bureaux dei paesi dell’allora Comunità europea, già aderenti al sistema carta verde, sottoscrissero una nuova Convenzione, denominata Supplementary Agreement Between Bureaux, quale appendice all’Uniform Agreement siglato bilateralmente, rendendo così possibile l’attuazione della Prima Direttiva Auto.
Agli impegni che caratterizzano l’Uniform Agreement nelle Convenzio- ni supplementari, si aggiunse per il Bureau del paese dell’incidente (Bureau gestore) il compito di risarcire i danni
provocati da veicoli abitualmente stazionanti in uno degli altri Stati membri e privi di assicurazione, mentre il Bureau del Paese di stazionamento dei veicoli (in veste di Bureau
garante) teneva a proprio carico l’onere del risarcimento con facoltà poi di agire in via di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo.
Dal considerare il territorio comunitario uno spazio unico, privo di controlli al suo interno, scaturì la necessità di garantire che veicoli provenienti da uno Stato “terzo”, per essere ammessi a circolare in tale territorio dimostrassero di essere in possesso di una copertura assicurativa idonea a proteggere le vittime di eventuali incidenti.
La direttiva stabiliva l’obbligo per gli Stati membri di verificare che i veicoli provenienti da uno
Stato terzo attraverso una frontiera “esterna” fossero muniti di una carta verde, rilasciata sotto la
responsabilità di un Bureau, valida su tutto il territorio della Comunità oppure, se privi di carta verde, potessero ottenere il rilascio di una polizza temporanea di frontiera, anch’essa con garanzia estesa all’intero territorio comunitario.
Infine, la direttiva lasciava aperta la possibilità che Stati terzi, ispirandosi agli stessi principi e finalità, consentissero il transito transfrontaliero dei veicoli comunitari da e per il loro territorio senza controllo della copertura assicurativa. Così, fin dal 1973 al Supplementary Agreement hanno
aderito anche i Bureaux di Austria, Finlandia, Norvegia, Svezia, Svizzera, che all’epoca non erano
membri della Comunità Europea. A questi paesi terzi nel corso degli anni altri se ne sono aggiunti, con un consistente ampliamento dell’area di libera circolazione dei veicoli.
Altre quattro direttive nel settore della r.c. auto hanno fatto seguito alla prima con lo scopo di estendere gradualmente la protezione delle vittime di incidenti stradali, con particolare riguardo – ma non solo - ai sinistri causati da veicoli in circolazione internazionale.