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Le Convenzioni internazionali e il cosiddetto “ Sistema della carta verde”

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4.2 Le Convenzioni internazionali e il cosiddetto “ Sistema della carta verde”

L’esigenza di promuovere tra gli Stati iniziative dirette a facilitare il traffico internazionale dei veicoli dal punto di vista della copertura assicurativa si manifesta in Europa nell’immediato dopoguerra. Il secondo conflitto mondiale lascia Paesi duramente provati, che necessitano di urgenti misure per la ricostruzione delle infrastrutture fortemente deteriorate. Il trasporto delle merci e delle persone risulta uno strumento indispensabile per favorire la ricostruzione di gran parte dell’Europa.

L’eliminazione delle barriere che in qualche modo possano risultare di ostacolo al transito transfrontaliero dei veicoli costituisce, quindi, un obiettivo primario degli organismi internazionali.

Il Sottocomitato per i trasporti su strada dell’ONU il 25 gennaio 1949 indirizza una Raccomandazione agli Stati per la realizzazione di un sistema assicurativo che consenta di agevolare il traffico su strada.

Nasce così il cosiddetto “Sistema della carta verde”, che, pur avendo come obiettivo principale quello di facilitare il transito dei veicoli tra i Paesi, individua quale esigenza altrettanto primaria la tutela delle vittime degli incidenti provocati da tali veicoli.

Vedremo come nel tempo, in considerazione anche del tumultuoso sviluppo del traffico su strada e del conseguente aumento degli incidenti, questo secondo obiettivo assuma crescente importanza determinando l’introduzione nelle legislazioni nazionali di una normativa diretta a favorire una crescente protezione alle persone danneggiate in conseguenza di sinistri.

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Si ha quando è necessaria la copertura assicurativa e lo Stato estero aderisce al sistema della cosiddetta "carta verde", cioè il certificato assicurativo internazionale.

Tra gli Stati esteri che non hanno aderito agli accordi relativi alla cosiddetta "copertura assicurativa automatica", alcuni hanno comunque aderito al sistema del certificato assicurativo internazionale, cioè la cosiddetta "carta verde".

Il sistema della "carta verde", entrato in vigore il 1° gennaio del 1953, è stato anch'esso istituito a Londra in seguito alla Raccomandazione n. 5 del 25 gennaio 1949 del gruppo di lavoro dei trasporti su strada del Comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Il bureau italiano è sempre lo stesso: (Ufficio Centrale Italiano), con sede a Milano in corso Sempione n. 39. La "carta verde" viene rilasciata al contraente dalla compagnia nazionale con la quale è stipulata nel proprio Stato la polizza assicurativa; analogamente a quanto previsto per il cosiddetto sistema della "copertura automatica", nel caso di danni materiali o lesioni personali provocati da veicoli esteri, il bureau dello Stato nel cui territorio è occorso l'incidente stradale si occupa del risarcimento dei danni. Viene poi richiesto il rimborso al bureau nazionale dello Stato estero al quale appartiene il veicolo coinvolto. A quest'ultimo Ufficio rimane comunque il diritto di rivalsa nei confronti della compagnia nazionale che ha rilasciato la "carta verde".

La disciplina relativa alla carta verde viene applicata, in maniera reciproca, oltre che per tutti gli Stati aderenti al sistema della "copertura automatica", anche per un altro elenco di Stati che hanno nel tempo aderito al sistema della "carta verde": Albania, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Iran, Israele, Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Serbia, Russia, Tunisia, Turchia, Ucraina.

Il sistema della carta verde è imperniato su due elementi fondamentali:

- un documento assicurativo, la carta verde, che copre la responsabilità civile verso terzi derivante

dalla circolazione di un veicolo, rilasciato da un assicuratore stabilito in uno Stato e riconosciuto dai paesi visitati come documento probatorio valido ai fini della copertura assicurativa;

- la creazione all’interno di ogni Stato di un Ufficio Nazionale di Assicurazione (Bureau), riconosciuto dal Governo, di cui fanno obbligatoriamente parte tutti gli assicuratori autorizzati ad emettere carte verdi. Il Bureau svolge una duplice funzione, da un canto di gestire le richieste di risarcimento dei danni subiti sul proprio territorio da chiunque abbia subito un danno provocato da un veicolo immatricolato all’estero munito di carta verde (Handling Bureau o Bureau gestore), e dall’altro di garantire il rimborso all’omologo Bureau del Paese di accadimento dell’incidente delle somme corrisposte ai danneggiati quando il veicolo causa dell’incidente sia coperto da carta

verde rilasciata sotto la sua responsabilità ( Paying Bureau o Bureau garante).

Per la realizzazione pratica del sistema della carta verde i Bureaux hanno sottoscritto su basi bilaterali una Convenzione internazionale, denominata Uniform Agreement between Bureaux che individua diritti ed obblighi in capo ad ogni aderente.

Dovendo regolare rapporti con importanti riflessi di carattere economico, la disciplina convenzionale, pur essendosi modificata nel tempo, è risultata fin dall’inizio caratterizzata da regole articolate in modo da delineare con chiarezza le competenze e gli impegni di ogni Bureau allo scopo di evitare controversie e ritardi nell’adempimento delle rispettive funzioni.

I punti fondamentali dell’Uniform Agreement sono i seguenti:

- il risarcimento dei danni da parte del Bureau del Paese di accadimento del sinistro, nella sua veste

di Bureau gestore, con applicazione della pro- pria legge nazionale (lex loci commissi delicti) e l’esclusiva competenza del Bureau gestore ad interpretare tale legge;

- il rimborso al Bureau gestore delle somme liquidate da parte dell’assicuratore del veicolo che ha

causato il sinistro, con successiva sostituzione del Bureau, di cui l’assicuratore è membro, in veste di Bureau garante in caso di sua inadempienza.

La Convenzione ha così cercato di realizzare un perfetto equilibrio tra l’esigenza di un risarcimento del danno in conformità con la legge dello Stato di accadimento dell’incidente e l’attribuzione dell’onere del risarcimento a carico dell’assicuratore estero che ha emesso una copertura di responsabilità civile in capo al veicolo coinvolto nell’incidente.

Storicamente la Convenzione tra Bureaux, la cui prima stesura risale agli anni ‘50 del secolo scorso, ha subito nel tempo diverse modifiche ispirate allo lo scopo di chiarire alcuni punti che ancora non risultavano di interpretazione condivisa. Il testo della Convenzione attualmente in vigore, de- nominata Internal Regulations, ha preso effetto a partire dal 1° luglio 2003 e tiene conto, tra l’altro, delle numerose direttive comunitarie emanate nel frattempo in tema di circolazione internazionale dei veicoli, come vedremo nel capitolo successivo.

La Convenzione Internal Regulations ha subito leggeri modifiche nell’anno 2008. La Commissione Europea ha evitato di curarne la pubblicazione nella versione aggiornata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, limitandosi a riportare il testo sul proprio sito http//ec.europa.eu/internal market/insurance/motor_en.htm.

Va sottolineato che la procedura arbitrale, prevista per la risoluzione delle controversie tra Bureaux, in tutti questi anni ha trovato rara applicazione e ciò conferma il raggiungimento dell’obiettivo di chiarezza che si proponevano gli estensori dei testi convenzionali.

Attualmente hanno aderito al sistema della carta verde i Bureaux di: Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Iran, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Mace- donia, Malta, Marocco, Moldova, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito di Gran Bretana e dell’Irlanda del Nord, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Russia, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.

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