3. I SISTEMI EUROPEI DI GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONE IN ALCUNI PAES
3.2 Il contesto normativo europeo
Il contesto europeo è regolato dalla direttiva 94/62/UE che definisce le disposizioni dell’UE sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Essa si applica al 31 dicembre 1994, con
l’obbligo di diventare legge nei Paesi dell’UE entro il 30 giugno 1996. La suddetta normativa è stata recentemente modificata dalla direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018.188
La Direttiva riguarda tutti gli imballaggi, ovvero “tutti i prodotti composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o
all’utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione.”189
La suddetta direttiva è stata redatta con l’obiettivo di armonizzare le varie legislazioni nazionali concernenti la gestione degli imballaggi per poter migliorare la qualità dell’ambiente e ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.190
La direttiva si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato europeo e a tutti i vari rifiuti da imballaggio di industrie, esercizi commerciali, uffici, laboratori, servizi, nuclei domestici.191
Gli Stati membri hanno l’obbligo di adottare sistemi, di tipo volontario o obbligatorio, di gestione degli imballaggi attraverso i principi della “responsabilità estesa del produttore e del “chi inquina paga”.
In particolare, tali misure consistono in:
“Consentire l’immissione sul mercato soltanto di imballaggi conformi ai requisiti essenziali concernenti la composizione e la riutilizzabilità e la recuperabilità degli imballaggi;
Elaborare programmi nazionali, progetti intesi a introdurre la responsabilità del produttore di ridurre al minimo l’impatto ambientale dell’imballaggio;
188 Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, “Direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30
maggio 2018 che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”, Disponibile su: https://eur- lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0852&from=IT
189 CONAI, (2018), “Vademecum per la gestione ambientale degli imballaggi: Come orientarsi in caso di esportazione
nei paesi UE”, Disponibile su: http://www.conai.org/wp-
content/uploads/2018/02/VADEMECUM_GESTIONE_IMBALLAGGI_IN_EUROPA_Vol_1.pdf pag.8
190 CONAI, (2018), “Vademecum per la gestione ambientale degli imballaggi: Come orientarsi in caso di esportazione
nei paesi UE”, Disponibile su: : http://www.conai.org/wp-
content/uploads/2018/02/VADEMECUM_GESTIONE_IMBALLAGGI_IN_EUROPA_Vol_1.pdf
191 CONAI, (2018), “Vademecum per la gestione ambientale degli imballaggi: Come orientarsi in caso di esportazione
nei paesi UE”, Disponibile su: http://www.conai.org/wp-
Garantire l’introduzione di sistemi di restituzione e/o raccolta degli imballaggi usati e/o dei rifiuti di imballaggio generati dal consumatore e di sistemi di reimpiego o recupero, incluso il riciclaggio degli imballaggi e/o dei rifiuti di imballaggio raccolti.”192
Gli Stati membri devono inoltre adottare delle misure necessarie per soddisfare obiettivi di riciclaggio stabiliti dalla direttiva che variano a seconda del materiale di imballaggio.
Entro il 31 dicembre 2025 almeno il 65% in peso di tutti i rifiuti di imballaggio dovrà essere riciclato. Gli obiettivi di riciclaggio per ciascun materiale sono:
50% per la plastica 25% per il legno
70% per i metalli ferrosi 50% per l’alluminio 70% per il vetro
75% per la carta e il cartone193
Entro il 31 dicembre 2030, inoltre, è previsto che almeno il 70% in peso di tutti gli imballaggi sarà riciclato. Gli obiettivi specifici sono:
55% per la plastica 30% per il legno
80% per i materiali ferrosi 60% per l’alluminio 75% per il vetro
85% per la carta e il cartone
L’allegato II della direttiva afferma che i paesi dell’UE devono garantire che gli imballaggi immessi sul mercato soddisfino inoltre i seguenti requisiti:
“Limitare il peso e il volume dell’imballaggio alla quantità minima necessaria a garantire il livello di sicurezza, igiene e accettabilità per il prodotto imballato e per il consumatore;
192 CONAI, (2018), “Vademecum per la gestione ambientale degli imballaggi: Come orientarsi in caso di esportazione
nei paesi UE”, Disponibile su: http://www.conai.org/wp-
content/uploads/2018/02/VADEMECUM_GESTIONE_IMBALLAGGI_IN_EUROPA_Vol_1.pdf pag.6
193 Eur-LEX, “Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”, Disponibile su: https://eur-
Ridurre al minimo la presenza di sostanze e materiali pericolosi nel materiale di imballaggio o nei suoi componenti;
Concepire un imballaggio riutilizzabile o recuperabile che preveda la progettazione per il riciclaggio di materiali o di sostanze organiche oltre alla progettazione mirata al recupero dell’energia.”194
Entro la fine del 2024 gli Stati membri devono garantire che vengano stabiliti regimi di
responsabilità del produttore per tutti gli imballaggi. Con regimi di responsabilità si intende dei sistemi volti ad assicurare ai produttori di prodotti la responsabilità finanziaria ed organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui un prodotto diventa un rifiuto.195
Questi regimi di responsabilità sono stati introdotti nel 2008, dieci anni dopo il recepimento della Direttiva imballaggi, nell’ambito della nuova Direttiva europea sui rifiuti 2008/98/CE.196
Ogni anno gli Stati membri, come affermato dalla decisione 2005/270/CE, devono fornire i dati necessari per monitorare se la direttiva viene seguita in modo corretto.
È possibile fare una distinzione tra gli Stati Membri dell’Unione Europea al 1994, anno di pubblicazione della direttiva, e gli Stati che vi hanno aderito successivamente:
I Paesi della cosiddetta “Europa a 15” che facevano già parte dell’UE al momento della pubblicazione della Direttiva. Essi sono: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia.
I Paesi di che hanno aderito successivamente all’UE. Essi sono: Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Ungheria, Slovenia e Slovacchia.
Nei grafici che seguono si può notare come il nostro paese si trovi al quarto posto come immesso al consumo pro-capite dei rifiuti di imballaggio, mentre si trova al decimo posto per quanto riguarda la percentuale di recupero e di riciclo, che vede il Belgio quale nazione più virtuosa. I dati si riferiscono al 2015 e nel frattempo il sistema CONAI si è sempre contraddistinto per un aumento
194 Eur-LEX, “Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”, Disponibile su: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al21207
195 Laboratorio ref. Ricerche, “La responsabilità estesa del produttore (EPR): una riforma per favorire prevenzione e
riciclo”, Disponibile su: https://www.refricerche.it/fileadmin/Materiale_sito/contenuti/Contributo_n.137.pdf
196 CONAI, (2018), “Vademecum per la gestione ambientale degli imballaggi: Come orientarsi in caso di esportazione
nei paesi UE”, Disponibile su: http://www.conai.org/wp-
costante della percentuale di recupero e riciclo, rispettando gli obiettivi posti dall’Unione Europea su questo tema.
Figura 25: Immesso al consumo pro-capite dei rifiuti di imballaggio in Europa
Fonte CONAI (2018): “Vademecum per la gestione ambientale degli imballaggi: Come orientarsi in caso di esportazione nei paesi UE”, Disponibile su: http://www.conai.org/wp-
Figura 26: Gestione in percentuale dei rifiuti di imballaggio in Europa
Fonte CONAI (2018): “Vademecum per la gestione ambientale degli imballaggi: Come orientarsi in caso di esportazione nei paesi UE”, Disponibile su: http://www.conai.org/wp-
content/uploads/2018/02/VADEMECUM_GESTIONE_IMBALLAGGI_IN_EUROPA_Vol_1.pdf
La decisione 2005/270/CE ha stabilito le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati che devono essere forniti ogni anno dagli Stati membri alla Commissione Europea per monitorare l’attuazione della Direttiva 94/62/CE. Una successiva decisione (2019/665/CE) ha modificato la decisione 2005/270/CE, introducendo nuove norme, come la possibilità di tener conto, fino ad un massimo del 5% dell’obiettivo di riciclaggio, degli imballaggi per la vendita riutilizzabili e
introducendo un sistema di controllo della qualità sui dati comunicati dai singoli paesi membri.199
Alcuni sistemi, come vedremo nei paragrafi successivi, perla Germania ed il Belgio, hanno deciso di utilizzare un particolare marchio protetto e registrato denominato “Punto Verde”, per
sottolineare la partecipazione ed il finanziamento dell’imballaggio al rispettivo sistema di gestione degli imballaggi.200
I paesi che utilizzano il marchio, in modo volontario o obbligatorio, hanno licenza da DSD (Duales System Deutschland GmbH) e PRO EUROPE (Packaging Recovery Organisation Europe) per il suo utilizzo.
199 CONAI, (2018), “Vademecum per la gestione ambientale degli imballaggi: Come orientarsi in caso di esportazione
nei paesi UE”, Disponibile su: http://www.conai.org/wp-
content/uploads/2018/02/VADEMECUM_GESTIONE_IMBALLAGGI_IN_EUROPA_Vol_1.pdf
200 CONAI, “Informativa sul marchio registrato “Punto Verde” degli imballaggi, per le aziende esportatrici”, Disponibile
su: https://www.pro-e.org/files/INFORMATIVA%20SUL%20MARCHIO%20PUNTO%20VERDE%20-
Generalmente è possibile siglare un contratto unico per la gestione dei rifiuti di imballaggio e per la licenza d’uso del marchio “Punto Verde” in uno specifico paese.201
Nella maggior parte dei Paesi Europei l’uso del marchio registrato “Punto Verde” è volontario. In altri paesi, invece, è obbligatorio per legge, come in Spagna dove si deve aderire a ECOEMBES o ECOVIDRIO.202
In Italia il sistema CONAI non ha sottoscritto un contratto di licenza con DSD e PRO EUROPE per l’ottenimento del marchio, per cui non può conferire tale licenza ai propri consorziati.203
Le singole aziende, però, possono usare il marchio sui propri imballaggi sottoscrivendo il “Supplementary Royalty Licensing Agreement”.