3. I SISTEMI EUROPEI DI GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONE IN ALCUNI PAES
3.3 La gestione dei rifiuti da imballaggio in Germania
La Germania è stato il primo paese europeo a introdurre una legislazione sulla gestione degli imballaggi; infatti, l’azione legislativa tedesca è anteriore alla Direttiva UE del 1994 sugli imballaggi e sulla loro gestione.204
Le prime misure, di carattere volontario, risalgono agli anni ’80 ed avevano lo scopo di
incoraggiare la riduzione degli imballaggi. Quando l’industria non ha risposto autonomamente, sono state introdotte misure obbligatorie.205
Il modello di gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio in Germania si è basato
inizialmente sulla “Ordinance on the Avoidance and Recovery of Packaging Waste” detto anche “Decreto Toepfer” dal nome dell’allora Ministro dell’Ambiente206. La legge è entrata in vigore nel
201 CONAI, “Informativa sul marchio registrato “Punto Verde” degli imballaggi, per le aziende esportatrici”, Disponibile
su: https://www.pro-e.org/files/INFORMATIVA%20SUL%20MARCHIO%20PUNTO%20VERDE%20-
%20GREEN%20DOT%2028.%2007%2009.pdf
202 CONAI, “Informativa sul marchio registrato “Punto Verde” degli imballaggi, per le aziende esportatrici”, Disponibile
su: https://www.pro-e.org/files/INFORMATIVA%20SUL%20MARCHIO%20PUNTO%20VERDE%20-
%20GREEN%20DOT%2028.%2007%2009.pdf
203 CONAI, “Informativa sul marchio registrato “Punto Verde” degli imballaggi, per le aziende esportatrici”, Disponibile
su: https://www.pro-e.org/files/INFORMATIVA%20SUL%20MARCHIO%20PUNTO%20VERDE%20-
%20GREEN%20DOT%2028.%2007%2009.pdf
204 Sinclair A. John, “Assuming responsibility for packaging and packaging waste” Disponibile su:
https://escholarship.org/content/qt3g08m7jp/qt3g08m7jp.pdf
205 Sinclair A. John, “Assuming responsibility for packaging and packaging waste” Disponibile su:
https://escholarship.org/content/qt3g08m7jp/qt3g08m7jp.pdf
206 Federal Ministry of the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety, (2002), “Ordinance on the
Avoidance and Recovery of Packaging Waste” Disponibile su: http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ger39518E.pdf art.1
1991 ed è stata successivamente modificata attraverso il “Decreto Novelle” del 1998 denominato “Packaging Ordinance” (in tedesco Verpackungsverordnung, abbreviato in VerpackV).207 La
normativa si è modificata nel corso del tempo fino alla odierna VerpackG, entrata in vigore il 1° gennaio del 2019.
La Packaging Ordinance è stata implementata in tutti gli Stati Federali (Lander) in tre fasi: 1. 1° dicembre 1991. Tutti gli imballaggi per il trasporto dovevano essere restituiti a
produttori e distributori;
2. 1° aprile 1992. Tutti gli imballaggi secondari208 dovevano essere restituiti ai distributori nel
punto vendita;
3. 1° gennaio 1993. Tutti gli imballaggi di vendita dovevano essere restituiti ai distributori comprese bottiglie, lattine ecc.209
Lo scopo dell’ordinanza era quello di evitare o ridurre gli impatti ambientali dei rifiuti derivanti dagli imballaggi, cercando di limitare il più possibile la loro produzione. In caso contrario il
riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di recupero avrebbero avuto la priorità sullo smaltimento dei rifiuti stessi. Era obbligatorio garantire che tali imballaggi venissero limitati di volume e di peso in base alle dimensioni strettamente necessarie per proteggere il contenuto e per commercializzare il prodotto, che venissero progettati in modo tale da poter essere idonei per poter essere utilizzati più volte e che venissero riciclati nel caso in cui potessero essere utilizzati una sola volta.210
L’ordinanza afferma all’articolo 5 che i produttori e i distributori di imballaggi erano obbligati a rimuovere tale imballaggio al momento della consegna dei beni al consumatore finale o di dare la possibilità al consumatore stesso di rimuovere o restituire gratuitamente l’imballaggio nel punto vendita dove era avvenuto l’acquisto.211
207 Federal Ministry of the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety, (2002), “Ordinance on the
Avoidance and Recovery of Packaging Waste” Disponibile su: http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ger39518E.pdf
208 Con imballaggio secondario si intende “Un imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il
raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche”, Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica, “Decreto legislativo 3 aprile 2006, norme in materia ambientale” Disponibile su:
https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/06152dl4.htm#214 art.218
209 Sinclair A. John, “Assuming responsibility for packaging and packaging waste” Disponibile su:
https://escholarship.org/content/qt3g08m7jp/qt3g08m7jp.pdf
210 Federal Ministry of the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety, (2002), “Ordinance on the
Avoidance and Recovery of Packaging Waste” Disponibile su: http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ger39518E.pdf art.1
211 Federal Ministry of the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety, (2002), “Ordinance on the
Avoidance and Recovery of Packaging Waste” Disponibile su: http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ger39518E.pdf art.5
La Germania, inoltre, è stato il primo paese a dotarsi, nel 1990, di un sistema di gestione degli imballaggi in Europa, il cosiddetto DSD (Duales System Deutschland). Lo scopo della costituzione di questo modello gestionale è stato quello di istituire un sistema privato per la raccolta differenziata ed il riciclaggio degli imballaggi usati dalle famiglie e dalle piccole imprese come consentito dalla normativa “Packaging Ordinance” del 1998.212
I compiti principali del DSD erano quelli di garantire che gli obiettivi di raccolta, smaltimento e riciclaggio venissero raggiunti. Per fare questo si assicuravano che le aziende che facevano parte del sistema stipulassero contratti con società private per la raccolta e lo smistamento dei materiali e si assicurassero che una serie di industrie “garanti” raccogliessero il materiale selezionato per il riciclaggio.213
La normativa sui rifiuti da imballaggio è stata modificata una prima volta il 21 agosto 1998 con il “decreto sulla diminuzione ed il riciclaggio dei rifiuti da imballaggio” più comunemente detta VerpackV ed entrata in vigore il 1° gennaio 2009.
La suddetta legge prevedeva l’obbligo, per i produttori e distributori di prodotti confezionati destinati al consumo, di garantire la raccolta differenziata attraverso la partecipazione ad un sistema duale ad oggi ancora attivo sul territorio tedesco.215 Con sistema duale si intende un
sistema alternativo di raccolta rifiuti e complementare alla raccolta differenziata comunale, necessario per garantire il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti da imballaggio. Per poter aderire a questo sistema, i produttori o i distributori di imballaggi devono aderire a delle società a
responsabilità limitata chiamate società duali. Esse operano sul territorio nazionale tedesco garantendo un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio. Attualmente sono presenti 9 società.216
Il produttore o il distributore che decide di iscriversi ad una società duale potrà trarne i seguenti vantaggi:
212 Sinclair A. John, “Assuming responsibility for packaging and packaging waste” Disponibile su:
https://escholarship.org/content/qt3g08m7jp/qt3g08m7jp.pdf
213 Sinclair A. John, “Assuming responsibility for packaging and packaging waste” Disponibile su:
https://escholarship.org/content/qt3g08m7jp/qt3g08m7jp.pdf
215 Camera di Commercio Italo-Germanica, “Normativa sullo smaltimento gestione imballaggi in Germania: Allegato
tecnico”
216 Le società sono “Bellandvision GmbH”, “Veolia Umweltservice Dual GmbH”, “Reclay systems GmbH”, RKD Recycling
Kontor Dual GmbH & Co. KG”, “Interseroh Dienstleistungs GmbH”, “Zentek GmbH & Co. KG”, “Landbell AG fur Ruckhol-Systeme”, “Der Grune Punkt- Duales System Deutschland GmbH”, “Noventiz Dual GmbH”
“Sicurezza di adempiere agli obblighi di legge, evitando di incorrere nelle sanzioni previste in caso di violazioni;
Sollevare l’importatore o la grande distribuzione tedesca della gestione e dai successivi obblighi di legge;
La certezza di affidare il recupero e lo smaltimento dei propri imballaggi ad esperti del settore in grado di rispondere alle singole esigenze dei produttori/distributori;
Contribuire alla salvaguardia dell’ambiente”217
Questa iscrizione avviene attraverso la stipula di un contratto basato sulla stima dei quantitativi che il produttore/distributore prevede di esportare annualmente.218 Il contratto prevede il
pagamento di una tariffa, che riflette le spese sostenute per i servizi di raccolta, riciclo e recupero dei materiali, nonché dei profitti, dato che si trattano di sistemi con fini di lucro.219
Chiaramente anche i produttori ed i distributori incorrono ad obblighi a seguito della registrazione, come ad esempio l’obbligo di comunicazione mensile o trimestrale, alla società duale, dei
quantitativi di materiale esportati nel mese/trimestre precedente, l’obbligo di comunicazione annuale alla società stessa dei quantitativi di ogni singolo materiale esportati nell’anno
precedente, la comunicazione tempestiva di eventuali variazioni nell’andamento delle esportazioni e il pagamento regolare delle fatture emesse dalla società duale.220
In caso di violazione di tali obblighi sono previste sanzioni fino a euro 50.000 e divieti di vendita sul suolo tedesco.
La nuova legge sugli imballaggi (denominata VerpackG) è entrata in vigore il 1° gennaio 2019 in sostituzione della VerpackV rivolgendosi a chiunque produca o commercializzi imballaggi destinati alla vendita sul mercato.221
217 Camera di Commercio Italo-Germanica, “Normativa sullo smaltimento gestione imballaggi in Germania: Allegato
tecnico”
218 Camera di Commercio Italo-Germanica, “Normativa sullo smaltimento gestione imballaggi in Germania: Allegato
tecnico”
219 CONAI, (2018), “Vademecum per la gestione ambientale degli imballaggi: Come orientarsi in caso di esportazione
nei paesi UE”, Disponibile su: http://www.conai.org/wp-
content/uploads/2018/02/VADEMECUM_GESTIONE_IMBALLAGGI_IN_EUROPA_Vol_1.pdf
220 Camera di Commercio Italo-Germanica, “Normativa sullo smaltimento gestione imballaggi in Germania: Allegato
tecnico”
221 Verpackungsgesetz, “La nuova legge sugli imballaggi”, Disponibile su: https://verpackungsgesetz-info.de/wp-
La principale novità introdotta riguarda la creazione della “Fondazione222 dell’organo centrale del registro degli imballaggi” (Stiftung Zentrale Stelle Verpackungregistrer).
Questo organo centrale dispone di competenze sovrane e in qualità di istituzione neutrale ha l’obiettivo di aumentare la trasparenza nel conferimento della licenza e sanzionare coloro che immettono imballaggi sul mercato senza avere la licenza stessa.223
Più esaustivamente l’organo centrale svolge i seguenti compiti:
“Registrazione dei produttori che immettono imballaggi e relativa pubblicazione in Internet; Raccolta e verifica delle comunicazioni di dati da parte dei produttori e dei sistemi;
Verifica delle dichiarazioni di completezza inserite;
La classificazione degli imballaggi come “a partecipazione obbligatoria”; L’elaborazione di linee guide di verifica”225
I produttori e i commercianti hanno degli obblighi nei confronti dell’organo centrale come l’obbligo di registrazione prima di immettere imballaggi sul mercato e l’obbligo di comunicazione di determinati dati come il numero di registrazione, il tipo di materiale e peso degli imballaggi, il nome del sistema all’interno del quale è stata effettuata la partecipazione e l’arco di tempo nel quale è avvenuta tale partecipazione. 226 L’obbligo di registrazione ha permesso anche la creazione
di un registro elettronico, denominato Lucid, consultabile sul sito Internet dell’organo centrale, nel quale sono inseriti tutti i dati sopracitati, sempre nell’ottica di garantire una maggiore trasparenza. Durante la fase di registrazione il produttore di imballaggi dovrà decidere a quale società duale delle nove presenti avrà deciso di aderire.227
222 È stata istituita come fondazione di beneficienza di diritto privato il 16 maggio 2017. Successivamente è divenuta
operativa nel 2019. Fonte: Stiftung Zentrale Stelle Verpackungregistrer, “Foundation e Authority”, Disponibile su:
https://www.verpackungsregister.org/en/foundation-administration/foundation/about-us
223 Verpackungsgesetz, “La nuova legge sugli imballaggi”, Disponibile su: https://verpackungsgesetz-info.de/wp-
content/uploads/2018/06/landbell_infoblatt_verpackg_italienisch.pdf
225 Verpackungsgesetz, “La piattaforma di informazione per produttori e commercianti sulla legge sugli imballaggi”,
Disponibile su: https://verpackungsgesetz-info.de/it/
226 Verpackungsgesetz, “La piattaforma di informazione per produttori e commercianti sulla legge sugli imballaggi”,
Disponibile su: https://verpackungsgesetz-info.de/it/
227 Tecnovat, “Trasparenza e responsabilità in Germania: VerpackG, approfondimento sulla nuova legge sugli
Figura 27: Obblighi verso l'organo centrale
Fonte: Verpackungsgesetz, “La piattaforma di informazione per produttori e commercianti sulla legge sugli imballaggi”, Disponibile su: https://verpackungsgesetz-info.de/it/
Inoltre, come si può notare dalla figura 27, i produttori e i commercianti hanno l’obbligo di effettuare una dichiarazione di completezza. Ciò significa che non vi è una soglia minima nell’obbligo di comunicazione: chiunque metta sul mercato anche una piccola quantità di imballaggio è tenuto a comunicarlo all’organo centrale.228
Questa nuova legge prevede delle sanzioni nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi da essa dettati:
“In caso di mancata registrazione all’Organo centrale del registro degli imballaggi o di registrazione non conforme agli obblighi di legge, è previsto il pagamento di una somma di denaro per un massimo di 100 mila euro per singolo caso, nonché il divieto di
commercializzazione dell’imballaggio su tutto il territorio tedesco;
In caso di mancata partecipazione ad un sistema di raccolta o ad una soluzione settoriale, oltre ad una sanzione di fino a 200 mila euro per singolo caso, oltre al solito divieto di commercializzazione dell’imballaggio su tutto il territorio tedesco;
In caso di mancata comunicazione dei dati relativi agli imballaggi o di comunicazione non conforme alla normativa, è previsto un pagamento di denaro fino a 10 mila euro per singolo caso;
In caso di mancata presentazione della Dichiarazione di Completezza, di presentazione incompleta o non conforme agli obblighi di legge, è prevista una sanzione di massimo 100 mila euro”229
228 Verpackungsgesetz, “La piattaforma di informazione per produttori e commercianti sulla legge sugli imballaggi”,
Disponibile su: https://verpackungsgesetz-info.de/it/
229 Camera di Commercio Italo-Germanica, “La nuova legge tedesca sugli imballaggi (VerpackG), Disponibile su:
L’organo centrale è formato da consiglio di sorveglianza, una direzione, un consiglio di amministrazione ed un consiglio consultivo necessario per la registrazione.230
Figura 28: Obiettivi di riciclo dei vari materiali fino al 2022.
Fonte: Verpackungsgesetz, “La piattaforma di informazione per produttori e commercianti sulla legge sugli imballaggi”, Disponibile su: https://verpackungsgesetz-info.de/it/
Nella VerpackG sono stati inoltre aggiornati gli obiettivi di riciclo da raggiungere entro il 2022 (Figura 5). La Germania, avendo già raggiunto gli obiettivi di riciclo definiti dalla direttiva (UE) 2018/852, si è posta di raggiungere, entro il 2022 traguardi ancora più ambiziosi.232
230 Verpackungsgesetz, “La piattaforma di informazione per produttori e commercianti sulla legge sugli imballaggi”,
Disponibile su: https://verpackungsgesetz-info.de/it/
232 Eur-LEX, “Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”, Disponibile su: https://eur-
Figura 29: Percentuale di riciclo del totale degli imballaggi
Fonte: Eurostat, (2020), “Recycling rate of packaging waste by type of packaging”, Disponibile su:
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/cei_wm020/default/table?lang=en
Per quanto riguarda la percentuale di riciclo di tutti i materiali di imballaggio, la Germania si conferma una delle nazioni più virtuose234 nonostante una leggera diminuzione della percentuale
dal 2016. Nel confronto con l’Italia si può notare un allineamento nel corso del tempo delle due percentuali, grazie all’aumento costante della percentuale di riciclo italiana.
Figura 30: Percentuale di riciclo degli imballaggi di carta e cartone
Fonte: Eurostat, (2020), “Recycling rate of packaging waste by type of packaging”, Disponibile su:
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/cei_wm020/default/table?lang=en
Per quanto riguarda, invece, la percentuale di riciclo di carta e cartone, la Germania si posiziona al nono posto in Europa235 con una percentuale sempre superiore all’85% e quindi superiore anche
alle percentuali imposte dalla direttiva europea.
Come anticipato, il sistema di riciclo di carta e cartone in Germania prevede l’adesione da parte dei produttori ad una delle nove società a responsabilità limitata accreditate che operano sul territorio tedesco. Il singolo produttore può decidere in autonomia a quale società rivolgersi per la gestione dei propri rifiuti di imballaggio stipulando un contratto che si basa sulla stima dei
quantitativi che verranno raccolti e riciclati. In alternativa i produttori possono gestire i propri rifiuti autonomamente, rivolgendosi ai vari operatori sul mercato.236
234 Eurostat, (2020), “Recycling rate of packaging waste by type of packaging”, Disponibile su:
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/cei_wm020/default/table?lang=en
235 Eurostat, (2020), “Recycling rate of packaging waste by type of packaging”, Disponibile su:
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/cei_wm020/default/table?lang=en
236 CONAI, (2018), “Vademecum per la gestione ambientale degli imballaggi: Come orientarsi in caso di esportazione
nei paesi UE”, Disponibile su: http://www.conai.org/wp-
Inoltre, sono presenti due associazioni, la BVSE (fachverband Papier-recycling) e la VDW (Die Wellapappeindustrie) che erogano servizi alle aziende per quanto riguarda, rispettivamente, la gestione della carta straccia e del cartone ondulato.
La BVSE è la più grande associazione tedesca per la carta straccia che si occupa di rappresentare gli interessi delle imprese del settore.237
L’altra associazione è Verband der Wellpappen-Industrie (VDW) che rappresenta 30 aziende di cartone ondulato con circa 100 stabilimenti in Germania, rappresentando circa l’80% della produzione tedesca di cartone ondulato.238
L’associazione rappresenta gli interessi ed il portavoce del settore verso le industrie clienti, i rivenditori, le autorità, la politica ed il pubblico. Inoltre, raccoglie dati di mercato e informazioni di settore e li mette a disposizione dei membri e del pubblico.239