Il Piano sociale e sanitario dell’Emilia Romagna 2017-2019 ha posto come primo obiettivo strategico la lotta all’esclusione, alla fragilità e alla povertà (Regione Emilia Romagna 2018). Per raggiungere l’obiettivo sono stati identificati tre strumenti: la legge regionale n. 14/2015 sull’inclusione socio-lavorativa, la legge regionale n. 24/2016 sull’istituzione del reddito di solidarietà (Res) e l’attuazione delle misure di contrasto alla povertà previste a livello nazionale, ovvero il sostegno per l’inclusione attiva (Sia) e il reddito di inclusione (Rei). L’Emilia Romagna ha approvato nel luglio 2015 una legge innovativa per l’inclusione sociale e lavorativa delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità, la legge regionale n. 14: "Disciplina a sostegno dell’inserimento lavorativo e dell’inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l’integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari". Essa è divenuta operativa – di fatto – tra settembre e ottobre 2017, una volta terminata la piattaforma informatica di supporto. L’idea alla base della legge è che le difficoltà lavorative vadano lette all’interno del contesto più generale di vita di una persona, perché esse possono essere sia
conseguenza che causa di fragilità ed esclusione sociale. Queste diverse dimensioni
vanno quindi analizzate insieme, nell’ottica di una più generale promozione della autonomia delle persone, e nella consapevolezza dell’interrelazione tra le diverse dimensioni della vita. La legge ha previsto la costituzione di equipe multidisciplinari integrate tra servizi per l’impiego, sociali e sanitari per la presa in carico integrata delle persone fragili. La fragilità e vulnerabilità sono state definite come compresenza di problematiche afferenti alla condizione lavorativa e sociale o sanitaria. La legge ha previsto la costituzione di una equipe multiprofessionale per valutare la situazione delle persone; l’equipe ha il compito di approvare per ogni beneficiario un progetto personalizzato, che può contenere una serie di misure finanziate dalla Regione, quali l’orientamento, il supporto individuale, la formazione professionale e i tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento lavorativo; la promozione di opportunità lavorative anche tramite la concessione di incentivi e contributi; il sostegno all’autoimprenditorialità e al lavoro autonomo. Le risorse della legge possono però anche finanziare interventi di natura sociale, come gli interventi di supporto alla persona, alla famiglia, e alla rete sociale; interventi e servizi educativo-assistenziali; interventi volti a favorire la permanenza al domicilio o l’accoglienza abitativa temporanea. Questo sempre
nell’ottica della profonda correlazione tra esclusione lavorativa e fragilità personale/esclusione sociale. Le misure che l’equipe può includere nel progetto vengono stabilite all’interno di una programmazione triennale. La Regione ha il compito di approvare le linee di programmazione integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, che stabiliscono obiettivi e priorità, risorse e azioni disponibili e regole di condizionalità. A livello di distretto deve essere poi approvato il Piano integrato territoriale di durata triennale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, che a sua volta deve essere integrato con le altre programmazioni territoriali, da quelle per le politiche attive ai piani di zona. Il Piano va poi articolato in programmi attuativi annuali. Quando le misure della legge 14/2015 vengono assegnate all’interno di un progetto Sia, Res o Rei, agisce il meccanismo di condizionalità: il mancato rispetto degli impegni presi e delle azioni previste nel progetto personalizzato e finanziate con i fondi della legge implica inadempimento progettuale, e comporta la decadenza dai benefici concessi dalle misure di contrasto alla povertà. L’integrazione tra servizi diversi per l’attuazione della legge viene realizzata grazie ad una piattaforma informatica integrata creata dalla Regione, cui accedono i diversi operatori. Uno dei tre servizi coinvolti -indifferentemente lavorativo, sociale o sanitario, a seconda di dove è avvenuto l’accesso – crea il profilo della persona utente sulla piattaforma, inserendo tutte le informazioni anagrafiche necessarie. Tale profilo è visibile anche agli altri servizi che accedono dai loro rispettivi computer alla piattaforma: essa si configura – insieme all’equipe multidisciplinare – come lo strumento cardine dell’integrazione. Il servizio che ha creato il profilo anagrafico – o uno degli altri – procede poi ad effettuare la cosiddetta "profilazione", ovvero a rispondere a una serie di domande sulla persona che servono a definire il profilo di fragilità del beneficiario. Il profilo di fragilità è lo strumento previsto dalla Dgr 191/2016 per valutare la condizione di fragilità della persona utente, ovvero quanto essa sia lontana dal mercato del lavoro e in condizioni di esclusione sociale, in modo da modulare conseguentemente l’intensità e la tipologia dell’aiuto fornito. Vengono valutati una serie di domini, che si riferiscono a differenti aree che condizionano la qualità della vita: il "funzionamento personale", il "funzionamento sociale", la "condizione sociale", la "condizione economica" e l’"occupabilità". Ognuno di questi domini viene indagato attraverso una serie di item, e ogni item prevede l’attribuzione di un punteggio da 0 a 3, a seconda della criticità della dimensione esplorata: 0 equivale ad "adeguatezza/assenza di criticità", 1 a "sufficienza/lieve criticità", 2 a "presenza di limitazioni/discreta criticità" e 3 "non adeguatezza/elevata criticità". Poiché gli item sono trenta, la persona – al termine della
profilazione e sommando tutti i punteggi – ottiene un punteggio che può andare da zero – totale assenza di qualsivoglia criticità– a novanta – elevata criticità in tutti gli item. Zero e novanta sono le situazioni limite, che non si verificano quasi mai: tra esse, vi sono diverse fasce di fragilità, identificate dai relativi punteggi. La costruzione della profilazione si effettua in due fasi. Vi è una prima fase di accesso, in cui vengono compilati dieci item relativi alla cura della persona, alle competenze comunicative in lingua italiana, alla presenza di una rete familiare, alla condizione abitativa e al carico familiare, al reddito, alla condizione rispetto al lavoro, al tempo trascorso dall’ultima esperienza di lavoro, alla presenza di esperienza lavorativa, al livello di scolarizzazione. Se il punteggio ottenuto è uguale o superiore a 11, si accede alla seconda fase della profilazione: la valutazione approfondita; se il punteggio è inferiore, la persona esce dal programma della legge 14/2015 perché non presenta fragilità tali da proseguire. La valutazione approfondita esplora i successivi venti item: al termine, si somma il punteggio ottenuto in questa fase con quello della fase di accesso. Se esso è inferiore o uguale a 30 la persona non è considerata multiproblematica e come tale viene reindirizzata ai competenti servizi per il lavoro e non si dà luogo alla presa in carico integrata. Se il punteggio è compreso tra 31 e 58 la persona è considerata multiproblematica, e come tale si dà luogo all’equipe multidisciplinare integrata tra servizi del lavoro, sociali e/o sanitari, e viene preparato un progetto personalizzato con l’assegnazione delle misure finanziate dalla legge. Sono previsti dei tempi rigidi per l’assegnazione delle misure: dal termine della valutazione approfondita non possono infatti passare più di sessanta giorni, tempo entro il quale l’equipe multidisciplinare deve riunirsi. Se, infine, il profilo di fragilità restituisce un punteggio superiore ai 58 punti, la situazione viene considerata talmente compromessa che il problema lavorativo passa in secondo piano: rimane così la sola presa in carico del servizio competente (sociale e/o sanitario) e non si dà luogo ad alcuna equipe integrata.
Le risorse per finanziare l’applicazione della legge provengono da una molteplicità di fonti (Dgr 1229/2016): dal Fondo sociale europeo, programma operativo 2014-2020; dal Fondo sociale regionale, nella misura in cui gli ambiti distrettuali decidono di utilizzare le risorse in questo campo; dalle risorse dei bilanci comunali, nella misura minima del 10% del totale FSE assegnato a ogni ambito distrettuale; dalle risorse delle Aziende sanitarie destinate al supporto degli interventi riabilitativi. Per la prima annualità, le risorse assegnate all’interno del Fondo sociale europeo sono state pari a 20 milioni di euro, ripartiti tra gli ambiti distrettuali per il 70% in relazione alla popolazione residente
in età attiva e per il restante 30% in base agli iscritti al collocamento mirato.
A maggio 2018, a distanza di pochi mesi dall’applicazione della legge, le persone profilate sul portale per l’inclusione lavorativa e verso le quali era stata attivata una qualche misura (orientamento, tirocinio, formazione ecc.) erano circa mille (957)75.