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Il successivo governo di Enrico Letta decise di aumentare le risorse destinate al Fondo speciale per la carta acquisti nella previsione che essa diventasse una misura estesa a tutto il territorio nazionale. Le risorse venivano così incrementate di 250 milioni di euro per l’anno 2014 e per il 2015, con le relative leggi di stabilità. In particolare, la Legge di stabilità 2014 (L. 147 del 27 dicembre 2013) prevedeva che - in presenza di risorse disponibili in relazione all’effettivo numero dei beneficiari - una quota del Fondo venisse

riservata all’estensione su tutto il territorio nazionale della carta acquisti sperimentale (futuro Sia), e che tale Fondo venisse a tal fine incrementato di 40 milioni di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016. Tale quota fu inizialmente pari a 80 milioni31, poi ridotta a 70,32

milioni32. A luglio del 2014 l’Italia trasmetteva alla Commissione europea il primo

programma operativo nazionale (PON) destinato all’inclusione sociale, programma che veniva approvato dalla Commissione a dicembre dello stesso anno. Si trattava di una novità assoluta, perché era la prima volta che i fondi strutturali venivano posti a supporto di una specifica strategia di inclusione sociale e riduzione della povertà, per il raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.d.).

Il Sostegno per l’Inclusione Attiva – attualmente sostituito dal Rei ma ancora in vigore per i nuclei che stanno terminando di godere del relativo beneficio – è stato introdotto con la legge di stabilità 2016 (L. 208 del 28 dicembre 2015), sotto il governo Renzi. La legge ha istituito un "Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale" (da ora in poi Fondo povertà) - finanziato inizialmente con 600 milioni di euro nel 2016 e un miliardo a partire dal 2017 - finalizzato a garantire l’attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, da adottarsi con cadenza triennale. Il Piano dovrebbe individuare «una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto alla povertà». La legge ha previsto infatti che negli anni successivi le risorse del fondo per la lotta alla povertà venissero destinate al «finanziamento di uno o più provvedimenti legislativi di riordino della normativa in materia di trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale o comunque sottoposti alla prova dei mezzi, nonché in materia di accesso alle prestazioni sociali, finalizzati all’introduzione di un’unica misura nazionale di contrasto alla povertà, correlata alla differenza tra il reddito familiare del beneficiario e la soglia di povertà assoluta, e alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti». Possiamo

31 Decreto 22 dicembre 2015 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze; vedere in particolare l’articolo 2, comma 2, lettera b), in cui si quantificavano in 80 milioni di euro le risorse che, sulla base dello stanziamento del Fondo Carta Acquisti nel biennio 2015-2016 in relazione al numero di beneficiari della Carta Acquisti ordinaria, si rendevano disponibili all’estensione della sperimentazione di cui all’articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012 su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013

32 A seguito delle sentenze del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 00838, 00841 e 00842 del 2016, le risorse

disponibili all’estensione carta acquisti sperimentale sono state limitate, in via prudenziale, a non più di 70,325 milioni di euro.

qui già vedere alcune caratteristiche della futura misura di reddito minimo: il reddito preso in considerazione è quello familiare – il beneficio non viene quindi destinato alle persone in quanto individui, ma si riferisce all’intero nucleo familiare – e il livello di povertà utilizzato come parametro per definire l’ammontare di risorse ritenute sufficienti per la conduzione di una vita dignitosa è quello della povertà assoluta. La legge inoltre ha posto come obiettivo il superamento della frammentazione delle misure esistenti, e prevedeva una operazione di riordino e razionalizzazione per pervenire ad un’unica misura nazionale di contrasto alla povertà.

La dotazione del 2016 di 600 milioni del Fondo per la lotta alla povertà è stata divisa tra due misure33: 220 milioni per l’incremento dell’assegno di disoccupazione (ASDI) e 380

milioni per "l’avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all’articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (ndr: carta acquisti sperimentale)", con priorità verso le famiglie con figli minori, disabili e donne in stato di gravidanza. Quest’ultima disposizione ha preso forma nel Sia, che ha rappresentato una misura di passaggio verso il raggiungimento di uno strumento universalistico di contrasto alla povertà. Al Sia sono stati inizialmente destinati i fondi illustrati nella tabella seguente.

Tabella 4: Ammontare dei fondi destinati all’avvio del Sia.

Riferimento di legge Fondo Annualità Importo (milioni di euro)

DL 76/2013 Art. 3, comma 2 (estensione sperimentazione al Mezzogiorno) Fondo di rotazione 2014-2015 167 L 147/2013 Art. 1 comma

216 Fondo carta acquisti 2014-2015-2016 120 Decreto 22 dicembre 2015

del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Fondo carta acquisti 2015-2016 70,325

Decreto 26 maggio 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Fondi residui carta

acquisti sperimentale - 12,675 (soglia minima)

L. 208/2015 (Legge di stabilità)

Fondo per la lotta alla

povertà 2016 380

Totale

750

(+ eventuali fondi integrativi regionali)

A febbraio 2016, in ottemperanza alla L. 208/2015, sono state approvate le "Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l’Inclusione Attiva", grazie a un accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali. Il 26 maggio dello stesso anno è stato approvato il decreto attuativo. Esso ha ripartito le risorse economiche alle regioni sulla base della media 2012-2014 di tre indicatori: il tasso di povertà assoluta, la "grave deprivazione materiale", e il "numero di persone che vivono in famiglie con intensità lavorativa molto bassa"34.

Tabella 5: Ripartizione delle risorse per il Sia tra regioni e province autonome

Fonte: nostra elaborazione tabella decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 26 maggio 2016. Quota di pop. in pov. assoluta (A) Quota di pop. in grave depriv. materiale (B) Quota di pop. in fam. intens. lav. molto bassa (C) Quota regionale (0,5*A+0,25*B+0,25*C) Risorse assegnate (euro) % sul tot Campania 12,90% 15,70% 18,40% 15,00% 112.457.965 15% Sicilia 11,20% 19,90% 17,50% 15,00% 112.236.879 15% Lombardia 13,70% 12,10% 8,70% 12,10% 90.508.818 12% Puglia 9,00% 14,40% 9,50% 10,50% 78.679.621 10% Lazio 7,70% 6,30% 8,00% 7,40% 55.731.052 7% Veneto 6,80% 2,70% 4,20% 5,10% 38.331.581 5% Emilia-Romagna 6,10% 4,50% 3,50% 5,10% 37.886.271 5% Piemonte 6,10% 3,30% 4,60% 5,00% 37.664.425 5% Calabria 4,40% 4,90% 5,70% 4,80% 36.197.303 5% Toscana 4,90% 3,40% 4,60% 4,50% 33.417.110 4% Sardegna 3,70% 2,60% 4,10% 3,50% 26.328.469 4% Abruzzo 2,90% 1,50% 2,00% 2,40% 17.628.052 2% Liguria 2,20% 2,00% 1,90% 2,10% 15.424.974 2% Marche 2,00% 2,00% 1,80% 2,00% 14.681.423 2% Basilicata 1,30% 1,50% 1,50% 1,40% 10.415.115 1% Friuli V. Giulia 1,70% 1,10% 1,10% 1,40% 10.288.053 1% Umbria 1,20% 0,90% 1,10% 1,10% 8.238.802 1% Molise 0,70% 0,50% 0,70% 0,60% 4.794.813 1% P.A. di Trento 0,70% 0,30% 0,50% 0,60% 4.219.057 1% P.A. di Bolzano 0,70% 0,20% 0,30% 0,50% 3.647.971 0% Valle d'Aosta 0,20% 0,10% 0,20% 0,20% 1.222.246 0% TOTALE 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 750.000.000

Come si evince dalla tabella, il 60% dei fondi andava al 25% (un quarto) delle regioni: Campania, Sicilia, Lombardia, Puglia e Lazio. Se però andiamo a dividere le risorse assegnate per la popolazione residente, le prime posizioni sono tutte occupate dalle regioni del sud e dalle isole.

Tabella 6:Risorse Sia pro capite per regione.

Fonte: nostra elaborazione tabella decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 26 maggio 2016.

Regioni Risorse pro capite (euro)

Sicilia 22,12 Puglia 19,30 Campania 19,22 Calabria 18,37 Basilicata 18,15 Sardegna 15,88 Molise 15,37 Abruzzo 13,29 Liguria 9,82 Valle d'Aosta 9,60 Marche 9,51 Lazio 9,46 Umbria 9,24 Lombardia 9,04 Toscana 8,92 Piemonte 8,55 Emilia-Romagna 8,52 Friuli-Venezia Giulia 8,42 Veneto 7,80 Trentino-Alto Adige 7,43 Totale 12,36

Le risorse per l’anno 2017 sono state ulteriormente aumentate, anche in previsione dell’aumento della platea dei beneficiari35 dovuta all’applicazione di un punteggio di

accesso meno restrittivo dell’anno precedente.

Esse hanno attinto al "Fondo povertà" di cui alla Legge 208 del 2015, che stabiliva uno stanziamento per il 2017 pari al miliardo di euro. Tale importo è stato stabilmente incrementato di 150 milioni di euro con la Legge 232/2016 (legge di stabilità 2017), grazie a una corrispondente diminuzione dei fondi per l’Asdi, di cui al D.lgs. 148/2015; l’Asdi è stata eliminata con l’introduzione del ReI. Il Fondo è stato poi successivamente decurtato di 41 milioni solo per l’anno 2017, fondi esplicitamente destinati all’applicazione del Sia alle popolazioni colpite dal sisma, in cui sono stati previsti criteri

di accesso più estensivi, come da DL n. 8 del 9 febbraio 2017. Ulteriori fondi afferivano dal Fondo per l’occupazione di cui all’art. 19 del DL 185/2008, nella misura di 30 milioni di euro per il 2017 e 54 a partire dal 201836; e dal Fondo per la carta acquisti nella misura

di 30 milioni37. Era poi previsto che tutti i fondi non utilizzati o accantonati per l’avvio

del Sia (i 750 milioni stanziati, richiamati dal decreto interministeriale 26 maggio 2016) fossero riportati al 2017, per l’applicazione della misura; dal Fondo Povertà 2017 venivano invece decurtati un massimo di 150.000 euro per il rimborso all’Inps delle spese di comunicazione dei nuovi criteri per l’accesso al Sia stabiliti dal decreto interministeriale 16 marzo 201738. La dotazione complessiva per lo sviluppo e

l’estensione del Sia nel 2017 arrivava così a circa 1,6 miliardi di euro39, di cui 212 milioni

per il rafforzamento dei servizi40.

Poiché durante la sperimentazione e l’applicazione del Sia era emersa la necessità di un rafforzamento dei servizi chiamati ad applicare la misura, il decreto istitutivo del Rei ha previsto che una parte del Fondo povertà venisse destinata ad azioni strutturali per rafforzare i servizi e gli interventi da destinare ai beneficiari del Rei41: tale riserva è stata

fissata a 212 milioni di euro nel 2017, 297 milioni di euro nel 2018, 347 milioni di euro nel 2019 e 470 milioni dal 2020; a questi potrebbe aggiungersi dal 2020 l’eventuale maggiorazione costituita dai fondi che ogni triennio verranno finalizzati tramite il Piano nazionale per la lotta alla povertà. L’importo per i servizi e gli interventi non può comunque essere inferiore al 15%42 del Fondo povertà, portato al 20% dal 2020 con la

legge finanziaria 201843.

36 Così come stabilito dal comma 389 della Legge 208/2015.

37 Art. 1 comma 3 lettera d) del decreto interministeriale del 16 marzo 2017 – Ministero del lavoro e delle

politiche sociali e Ministero dell’economia e delle finanze.

38 Sono le spese di comunicazione ai nuclei del cosiddetto "ripescaggio": i nuclei precedentemente esclusi

per punteggio inferiore ai 45 punti ma superiore ai 25 punti sono stati "ripescati" all’interno della misura e divenuti automaticamente beneficiari.

39 Ministero del lavoro e delle politiche sociali 2017. 40 D.lgs. 147/2017 art. 7 comma 8.

41 D.lgs. 147/2015art. 7 comma 3 e 8. 42 D.lgs. 147/2017Art 8 comma 1 lettera g. 43 L. 205/2017 art. 1 comma 199.

Tabella 7: Dotazione del Fondo povertà anni 2018-2021 (milioni di euro)

Fonte: L. 208/2015; D.lgs. 147/2017 art. 20; L. 205/2017 art. 1 comma 196.

Anno Dotazione Fondo povertà Distribuzione dei fondi per finalità

2018 1.759 D.lgs. 147/2017 art. 20 +

300 L. 205/2017

2.059 Totale

15 Accantonamento per terminare l’Asdi – eventuale residuo sul Rei

297 Rafforzamento dei servizi sociali e degli interventi per il ReI

1.747 Beneficio economico ReI

2019 1.845 D.lgs. 147/2017 art. 20 +

700 L. 205/2017

2.545 Totale

347 Rafforzamento dei servizi sociali e degli interventi per il ReI

2.198

Beneficio economico ReI

2020 1.845 D.lgs. 147/2017 art. 20 + 783 L. 205/2017 + 117 L. 205/2017 2.745 Totale

470 Rafforzamento dei servizi sociali e degli interventi per il ReI

2.158 Beneficio economico ReI

117 Per le finalità da indentificare con Piano nazionale per la lottà alla povertà ex art. 8 D.lgs. 147/2017 (estensione del Rei, importo del beneficio ecc.)

2021 1845 D.lgs. 147/2017 art. 20 + 755 L. 205/2017 + 145 L. 205/2017 Totale: 2.745 dal 2020

470 Rafforzamento dei servizi sociali e degli interventi per il ReI

2.130 Beneficio economico ReI

145 Per le finalità da indentificare con Piano nazionale per la lottà alla povertà ex art. 8 D.lgs. 147/2017 (estensione del Rei, importo del beneficio ecc.)

Una parte di questi fondi – 20 milioni ogni anno - deve essere destinata agli interventi verso le persone in situazioni di povertà estrema e senza dimora44; e fino a un terzo può

essere speso per assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, fermo restando

il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio45. Questa è una possibilità importante

per servizi, come quelli sociali, costantemente in deficit di organico rispetto alla domanda. In via sperimentale sono inoltre destinati 5 milioni di euro46 per il 2018, 2019

e 2020 per interventi per i giovani che al compimento dei 18 anni si trovino fuori dal nucleo familiare su disposizione dell’autorità giudiziaria. Sono quei ragazzi che sperimentano storie familiari difficili e per questo vengono collocati fuori dalla famiglia, ragazzi che raramente al compimento dei 18 anni di età possono considerarsi autonomi. Lo stanziamento ha l’obiettivo di garantire la continuità degli interventi in atto al raggiungimento della maggiore età e fino ai ventuno anni, per aiutare i giovani a portare a compimento il proprio percorso di crescita. È previsto anche che parte del Fondo possa essere utilizzata per finanziare programmi straordinari finalizzati a favorire l’assunzione di modalità innovative di presa in carico, o anche la formazione e il tutoraggio.

Tabella 8: Riparto per finalità delle risorse del Fondo povertà destinate al rafforzamento di interventi e

servizi (milioni di euro).

Fonte: decreto ministeriale 18 maggio 2018

2018 2019 2020

Somme destinate al finanziamento dei servizi per l'accesso al ReI, per la valutazione multidimensionale e per i sostegni da individuare nel progetto personalizzato

272 322 445

Somme riservate al finanziamento di interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora

20 20 20

Somme riservate al finanziamento di interventi, in via sperimentale, in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, volti a prevenire condizioni di povertà e permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia

5 5 5

Il 18 maggio 2018 le risorse del Fondo povertà destinate al rafforzamento dei servizi e degli interventi sono state ripartite alle regioni47. I fondi sono stati assegnati secondo i

principi seguenti: a) quota di beneficiari Rei regionale sul totale dei beneficiari nell’anno

45 L. 205/2017 art. 1 comma 200. 46 L. 205/2017 art. 1 comma 250.

precedente a quello della ripartizione; b) quota regionale delle persone in condizione di povertà assoluta sul totale nazionale delle persone povere; c) quota regionale delle persone in situazione di grave deprivazione materiale48 sul totale nazionale; d) quota

regionale delle persone a rischio povertà49 sul totale nazionale; e) quota di popolazione

regionale residente sul totale della popolazione nazionale.

Tabella 9: Riparto per regioni delle risorse del Fondo povertà destinate al rafforzamento di interventi e

servizi.

Fonte: decreto ministeriale 18 maggio 2018.

% sul totale Importo in euro

Abruzzo 2,26% 6.147.200,00

Basilicata 1,04% 2.828.800,00

Calabria 4,71% 12.811.200,00

Campania 16,87% 45.886.400,00

Emilia Romagna 4,62% 12.566.400,00 Friuli Venezia Giulia 1,31% 3.563.200,00

Lazio 9,02% 24.534.400,00 Liguria 1,96% 5.331.200,00 Lombardia 11,66% 31.715.200,00 Marche 2,05% 5.576.000,00 Molise 0,52% 1.414.400,00 Piemonte 6,03% 16.401.600,00 Puglia 8,61% 23.419.200,00 Sardegna 3,14% 8.540.800,00 Sicilia 15,69% 42.676.800,00 Toscana 4,31% 11.723.200,00 Umbria 1,18% 3.209.600,00 Valle D'Aosta 0,15% 408.000,00 Veneto 4,87% 13.246.400,00 Totale 100,00% 272.000.000,00

Come ha fatto notare Liliana Leone (2018), l’utilizzo di alcuni di questi criteri ha creato

48 È un indice varato in occasione dell’approvazione della Strategia Europa 2020. Riguarda famiglie che

presentano almeno 4 problematiche su 9 individuate a livello UE: non potersi permettere la televisione, l’automobile, la lavatrice, il telefono, un pasto proteico almeno una volta ogni due giorni, una settimana di ferie all’anno lontano da casa; non poter far fronte ad una spesa imprevista di importo pari a 1/12 del valore della soglia di povertà rilevata nei due anni precedenti; non riuscire a riscaldare adeguatamente l’abitazione; essere in arretrato con i pagamenti – mutuo, affitto, bollette o altro tipo di prestito.

49 È un indicatore affermatosi in ambito europeo, per il quale è a rischio povertà una famiglia che ha un

delle distorsioni, mentre sarebbe stato necessario perequare maggiormente i fondi all’effettivo tasso di povertà: un effetto distorsivo è ad esempio che al Nord sono andati in proporzione più fondi per rafforzare gli interventi e i servizi mentre al Sud più risorse per le misure passive. All’Emilia-Romagna sono stati destinati circa 12,5 milioni di euro.

Alle risorse del Fondo povertà vanno poi aggiunti i fondi del Programma Operativo Nazionale e dei Programmi Operativi Regionali destinati alla lotta alla povertà e all’inclusione sociale. Questi fondi – in particolare il programma operativo nazionale sull’inclusione, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo - hanno fornito una quota di risorse aggiuntive per potenziare la rete dei servizi sociali in sede di prima applicazione del Sia, quando non era ancora previsto uno stanziamento specifico per questa precisa finalità50. I Comuni o gli Ambiti territoriali (a seconda della base territoriale su cui sono

organizzati i servizi) potevano accedere a tali risorse partecipando agli avvisi emessi dall’autorità di gestione del PON, con progetti che potevano riguardare sia direttamente i beneficiari che il rafforzamento dei servizi.

Il funzionamento del Sostegno per l’incusione attiva

Il Sia era strutturato secondo una governance multilivello. Le persone effettuavano la domanda presso i Comuni, i quali, dopo le opportune verifiche, inoltravano la domanda all’Inps. L’Inps a sua volta effettuava le verifiche di propria competenza e restituiva l’esito ai Comuni51. In caso positivo, i Comuni erano tenuti a predisporre insieme al

beneficiario un progetto personalizzato con l’obiettivo di superare la condizione di povertà, progetto orientato al reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale.

Il progetto personalizzato

Il progetto costituiva la parte dell’intervento legata all’attivazione del beneficiario. Esso avrebbe dovuto essere implementato all’interno di un sistema coordinato e coerente di interventi e servizi sociali, seguendo le linee guida appositamente predisposte dal

50 Decreto interministeriale del 26 maggio 2016, art. 6: "Alla realizzazione dei progetti personalizzati i

Comuni provvedono con risorse proprie, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente e nell’ambito degli equilibri di finanza pubblica programmati". 


51 Decreto interministeriale del 26 maggio 2016, art. 3.

Domanda presso i comuni Verifiche dei comuni e inoltro all'Inps Verifiche

Situazione priva di complessità

Patto con il Centro per l'Impiego o presa in

carico leggera

Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel febbraio del 2016. Il ruolo del servizio sociale era centrale: sia riguardo ai servizi di segretariato sociale per l’accesso e la diffusione delle informazioni, che al servizio sociale professionale, a cui era affidata la valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare e la presa in carico. Era previsto52 che per le situazioni complesse il servizio sociale dovesse lavorare in équipe

multidisciplinare, insieme alle altre istituzioni competenti in materia di lavoro, salute, educazione e istruzione. L’équipe doveva essere integrata anche da soggetti privati, in particolare dagli enti non profit che si occupavano di povertà. Le linee guida prevedevano l’adozione dell’approccio "ecologico", che considera le persone e i loro nuclei familiari nella loro globalità, all’interno del rispettivo ambiente di vita. In tale approccio, il percorso di attivazione è visto come un processo di crescita delle persone e delle loro comunità insieme, e deve essere in grado di sviluppare resilienza, ovvero la capacità di riorganizzare il proprio sé, le proprie risorse e il proprio contesto di vita dopo momenti di difficoltà. Secondo l’approccio ecologico, la presa in carico deve inoltre essere complessiva, di ogni membro della famiglia e del nucleo nel suo insieme, poiché le condizioni di rischio e deprivazione sono complesse ed interconnesse, e necessitano di una visione globale del problema se si vuole attivare una strategia che possa essere efficace.

Il servizio sociale professionale doveva provvedere alla valutazione multidimensionale non solo dei bisogni, ma anche delle risorse, in un’ottica di valorizzazione del potenziale esistente, oltre che del riconoscimento dei limiti. Se il nucleo familiare non presentava problematicità particolarmente complesse, si prevedeva la possibilità di una presa in carico leggera, con eventuale rimando al progetto del Centro per l’impiego (patto di servizio).

Qualora invece la situazione fosse segnata da gravi difficoltà, si consigliava la presa in carico integrata e la costituzione di una equipe interdisciplinare composta da diverse professionalità per la valutazione del caso e la predisposizione di interventi e servizi a

52 Da qui in avanti: Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del

Situazione complessa Equipe multidisciplinare

favore del nucleo.

Il lavoro di rete poteva essere promosso e sviluppato anche tramite accordi di collaborazione tra diversi attori pubblici e privati, specie non profit. Al nucleo beneficiario avrebbero dovuto essere forniti interventi e servizi per l’inclusione attiva e l’orientamento al lavoro, assistenza educativa domiciliare, eventuale sostegno al reddito complementare al Sia, sostegno all’alloggio. Il beneficio monetario era quindi solo uno degli strumenti che dovevano comporre un più complesso e articolato intervento per l’attivazione e il sostegno dei beneficiari.

Il progetto andava sottoscritto dai membri del nucleo per adesione: la mancata adesione comportava l’esclusione dal beneficio. Esso doveva contenere il dettaglio delle attività che il nucleo si impegnava a svolgere: contatti con i servizi del Comune; ricerca di lavoro o partecipazione ad attività formative; frequenza e impegno scolastico dei figli; cura della salute.

Nelle disposizioni sul progetto e sui suoi contenuti è evidente come il decreto istitutivo del Sia abbia ripreso i principi generali comuni in materia di politiche attive del lavoro, così come formulati nel D.lgs. di riordino della normativa in materia di servizi per il