LA COOPERATONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO NON ASSOCIATI ALLA CEE
9.4. Contratti di assistenza tecnica
Si tratta di contratti con i quali la Com-missione mira ad assicurarsi le prestazioni di esperti (individui, enti, ma soprattutto i uffici studi e di consulenza) per la prepara-zione o la realizzaprepara-zione di progetti che essa finanzia.
L'ipotesi più frequente è quella in cui sia > necessario affiancare all'autorità responsa-bile del progetto un gruppo di tecnici per preparare i bandi di gara ed i capitolati. È anche piuttosto comune il ricorso all'as- i sistenza tecnica per la sorveglianza dei la-vori o per conto dell'autorità incaricata della realizzazione del progetto, o per
con-to della Commissione4 1. Inoltre la Com-missione fa ricorso alla assistenza tecnica anche per lo svolgimento di studi, di inda-gini di fattibilità, perizie, ecc.
I costi dell'assistenza tecnica sono compre-si nello stanziamento per il progetto, e quindi a carico dello stesso, se essa è previ-sta nel preventivo4 2. Al contrario quando essa sia esterna al progetto e svolga una funzione per conto della Commissione vie-ne finanziata con crediti al di fuori dello stanziamento del progetto.
Per i contratti di assistenza tecnica non si fa ricorso ad una vera e propria gara di ap-palto. Per quelli previsti nel progetto si ri-corre al sistema della short list e i contratti formalmente sono conclusi tra il beneficia-rio del progetto e consulente, mentre quelli fuori dal progetto vengono stipulati diret-tamente dalla Commissione o sulla base di un accordo diretto tra Commissione e con-sulente, o a seguito di una gara ristretta a tre o quattro possibili interessati, presi da un apposito registro, o, infine, sulla base di una gara di appalto pubblicata sulla GUCE.
II ricorso a l'uno o all'altro di questi tre si-stemi è determinato dal valore del contrat-to da stipulare: fino a 100.000 ECU, da 100 a 500.000 e oltre 500.0004 3.
I pagamenti sono effettuati direttamente dalla Commissione nella valuta indicata nel contratto. Quando vi siano dei costi lo-cali da sopportare, per i contratti di lunga durata, una parte dei pagamenti è sempre fatta in moneta locale.
9.4.1. Contratto tipo di assistenza tecnica tra Commissione e consulente
Anche per i contratti di assistenza tecnica la Commissione ha predisposto un capito-lato standard analogo a quello esistente per gli appalti di forniture e basato su clausole generali alle quali si deroga mediante clau-sole speciali, diverse per ogni contratto. Tuttavia il ricorso a questa procedura è oramai abbastanza raro sia per la sua com-plessità sia per la peculiarità e la varietà delle prestazioni da fornire che mal si pre-stano ad essere inquadrate da clausole di portata generale eguali per tutti i contratti. Per questa ragione i contratti di assistenza tecnica sono sovente stilati ex novo e rego-lano autonomamente in maniera esaustiva le relazioni contrattuali tra le parti senza rinvio a disposizioni contenute in altri te-sti.
Di recente, al fine di semplificare e
razio-nalizzare la materia, la Commissione, per i contratti che essa stipula direttamente, fa ricorso sempre più spesso a testi estrema-mente semplificati ed adattabili di volta in volta alle esigenze del caso.
Il testo tipo, che si compone di pochi arti-coli assai brevi e di tre allegati, regola:
l'oggetto del contratto, che viene descritto
sommariamente all'art. I che rinvia (art. 2) ai «termini di riferimento» dell'allegato « A » nel quale le prestazioni oggetto del contratto vengono definite in dettaglio; la durata del contratto (art. 3); le scadenze per i rapporti; l'importo globale del
con-tratto e le remunerazioni (art. 5), riprese in
dettaglio nell'allegato « B » che dà una de-scrizione completa dei diversi tipi di remu-nerazioni (onorari, per diem, ecc.) e degli altri costi (biglietti aerei, trasporti interni, piccole forniture, ecc.) e infine le modalità
di pagamento (art. 6). A questo proposito
va ricordato che i contratti di assistenza tecnica sono di norma espressi in ECU. Per la parte da pagarsi nella moneta nazio-nale del consulente4 4, il tasso di cambio che si applica è quello del giorno preceden-te quello del pagamento; per la parpreceden-te in moneta locale, se è prevista45, il tasso di cambio è il tasso mensile pubblicato sulla G U C E o, in mancanza, quello pubblicato sul Financial Times il primo martedì del mese del pagamento.
L'art. 7 riguarda le obbligazioni di
caratte-re generale del consulente, ripcaratte-rese
nell'alle-gato « C » del contratto, che sono: l'obbligo di mantenere una posizione autonoma nei confronti delle autorità e degli organismi locali e delle imprese con le quali egli en-tra in contatto per motivi professionali, l'obbligo di fornire alla Commissione tutte le informazioni richieste nel quadro del contratto, l'impegno di rispettare la legisla-zione locale specie in materia di lavoro, il segreto professionale e il rispetto delle opi-nioni politiche e religiose del Paese ospite. Gli articoli seguenti concernono le assicu-razioni, a carico del consulente; la respon-sabilità della Commissione, esclusa per le azioni del consulente; la risoluzione del contratto; la sostituzione degli esperti mes-si a dispomes-sizione; il contenzioso, di compe-tenza della Corte di giustizia della Comu-nità (art. 11) e la legge del contratto che è quella belga essendo a Bruxelles la sede at-tuale della Commissione.
La praticità di questo sistema è evidente. In ogni contratto di assistenza tecnica il
te-sto rimane invariato ad eccezione degli ar-ticoli riguardanti la remunerazione ed il pagamento e, ovviamente, la definizione dell'oggetto e l'indicazione delle parti. Le prestazioni dei contraenti vengono detta-gliate negli allegati « A » e « B » ogni volta diversi.
NOTE
1 Ad esclusione dell'aiuto alimentare, gli aiuti d'urgen-za, il S.P.G. e degli accordi bilaterali.
2 Un ECU eguale a 1430 Lit. (giugno 85). 2"bls Vedi tavola n. 1.
3 Questo regolamento trova la sua base giuridica sul-l'art. 235 CEE senza alcun riferimento alsul-l'art. 238, in quanto questa cooperazione non è basata su una con-venzione di associazione CEE/PVS, né all'art. 43 in quanto nulla ha a che vedere con la politica agricola comune. Questa base giuridica si spiega anche con l'o-rigine di questo tipo di cooperazione dovuta all'inizia-tiva del P.E. Prima della entrata in vigore del regola-mento citato la cooperazione con i PVSNA ha potuto realizzarsi solamente grazie agli emendamenti al bilan-cio voluti dal P.E.
4 Per le altre azioni non vi è una base giuridica regola-mentare ma solo delle decisioni o delle risoluzioni del Consiglio, prese sovente su pressione del P.E., sulla base delle quali la Commissione stabilisce di volta in volta i singoli impegni di spesa.
5 Ad es.: l'aiuto alimentare.
6 Per il 1985 è il documento COM (84) 526 final del 28.9.1984 «Proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti generali per il 1985 in materia di aiuto fi-nanziario e tecnico in favore dei PVSNA».
6-bis Qu e st a costruzione, che in pratica attribuisce ad un comitato formato dai rappresentanti degli Stati membri o, in seconda istanza, al Consiglio, il potere di decidere sui finanziamenti da realizzare, è criticata vio-lentemente dal Parlamento Europeo che accusa la Commissione di avere demandato senza ragione i pote-ri che le sono attpote-ribuiti dal Trattato agli Stati membpote-ri. Per questo il Parlamento Europeo ha richiesto a più ri-prese l'adozione di un nuovo regolamento per soppri-mere il Comitato PVSNA. Lo stesso ragionamento po-trebbe valere in parte anche per alcune azioni di aiuto alimentare.
7 Nella pratica il termine PVSNA viene usato anche per indicare paesi che non beneficiano degli aiuti pre-visti dal R. 442/81 ma con i quali esiste solo una coo-perazione commerciale o degli accordi bilaterali. 8 Pari in quell'anno a 260,2 Mecu.
' Secondo le statistiche della Banca mondiale. Si tratta di: Bangladesh, Burma, Bolivia, Cina, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Laos, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Tailandia, Yemen.
10 Gli stessi stati che alla nota precedente meno: Hon-duras, Indonesia e Tailandia.
11 Bangladesh, Haiti, Laos, Nepal, Yemen. La bassa percentuale spesa nei paesi meno avanzati si spiega con il fatto che la maggior parte di essi si trova in Afri-ca e riAfri-cade quindi nella sfera di azione della Conven-zione di Lomé e del Fondo europeo di sviluppo. 12 Ad es.: l'incremento dell'aiuto ai paesi del Centroa-merica previsto a partire dal 1986.
13 Gli «orientamenti generali» decisi dal Consiglio per il 1983 indicano che per una maggiore efficacia del-l'aiuto è preferibile concentrare del-l'aiuto su un numero stretto di Paesi piuttosto che distribuire ogni anno i crediti disponibili tra tutti i possibili destinatari. 14 Sempre nel 1983 il maggior beneficiario della coope-razione è stata l'India che da sola ha ricevuto il 24,8% del totale dei crediti stanziati per quell'anno, segue la
Tailandia (10,7%), l'Indonesia (8,5%), lo Sri Lanka (8%), il Bangladesh (6,8%) e la Bolivia (6,4%). Come si vede, a parte il Bangladesh, non si tratta, negli altri casi, di Paesi appartenenti alla lista dei meno sviluppa-ti.
15 Così sulla base di una proposta del Parlamento Eu-ropeo del 1982, la Commissione ha proposto al Consi-glio l'apertura di negoziati per la conclusione di un ac-cordo di cooperazione con i Paesi dell'America centra-le il cui costo è stimato tra i 40 e gli 80 Mecu in 5 anni. " Nel 1983 essi hanno ricevuto circa il 91% delle sov-venzioni accordate a questo titolo.
17 Si è già accennato al fatto che esistono in realtà due tipi di assistenza tecnica. La prima, più diffusa, è quel-la finanziata all'interno di un progetto, di cui rapsenta quindi una voce di spesa, con uno scopo ben pre-ciso attinente il progetto. Nel secondo caso essa trova la sua giustificazione in un contratto CEE/Ufficio studi svincolato da un progetto determinato. In questa ipote-si, l'A.T. svolge normalmente funzioni di carattere più generale (es. sorveglianza di tutti i progetti CEE in una regione particolare, funzioni di segretariato presso un organismo regionale, ecc.). È chiaro che gli uffici studi sono beneficiari diretti degli stanziamenti solo nella se-conda ipotesi. Nel primo caso essi beneficiano solo in-direttamente dei finanziamenti e solo nell'ambito dello stanziamento concesso per il progetto, così come qual-siasi altro aggiudicatario di un appalto. Per i contratti di assistenza tecnica, vedi al par. 9.4.
18 Di cui si è detto al par. 4, nota 15.
19 Questa costruzione oltre a semplificare i singoli ac-cordi CEE/PVSNA, fa assumere alla CEE un obbligo più importante che quello di finanziare un singolo pro-getto. L'accordo quadro, che ha durata illimitata, stabi-lisce il principio secondo il quale la CEE, nel quadro della cooperazione finanziaria o tecnica con il benefi-ciario si impegna a realizzare dei progetti utili a favori-re il suo sviluppo economico e sociale.
29 Sia quelle allegate alle Convenzioni di finanziamen-to che quelle allegate all'accordo quadro.
21 1 sistemi di pagamento sono esaminati più avanti con i diversi tipi di appalto.
22 Sia che l'intero progetto sia finanziato dalla CEE, sia che si tratti di un progetto di cofinanziamento con altri enti «donatori», ma all'interno del quale alcuni lavori sono finanziati esclusivamente dalla CEE.
23 Ad esempio che siano stati beneficiari dell'aiuto CEE negli ultimi due anni o appartengano alla stessa regione geografica.
24 La short list viene formata dai servizi della Commis-sione attingendo da un apposito registro.
25 Vedi par. 5.
26 La stessa prerogativa appartiene alla Corte dei Conti Europea in base all'art. 82 del regolamento finanziario. Tale diritto è di norma espressamente ricordato nelle condizioni generali.
27 Mentre in ogni paese firmatario della Convenzione di Lomé esiste una Delegazione CEE il cui compito principale è appunto quello dì seguire lo svolgimento dei progetti nei PVSNA. La CEE è rappresentata solo in Pakistan, Bangladesh, India, Tailandia, Indonesia, Nicaragua, Costarica, Rep. Dominicana, Venezuela. 28 I progetti da realizzarsi con i soli fondi CEE, in PVS dove questa non è rappresentata, vengono seguiti di norma da un ufficio di assistenza tecnica finanziato dalla Commissione a tale scopo e che ha anche la fun-zione di certificare l'esattezza dei pagamenti che la Commissione deve effettuare. Questi compiti sono de-mandati alla Delegazione CEE là dove esiste. 29 Si tratta dello stesso circuito che si ha nel caso di un progetto finanziato autonomamente dalla CEE e per il quale il ruolo dell'organismo delegato sia svolto da un ufficio di assistenza tecnica. Vedi nota precedente. 30 Clausola che si trova abitualmente nelle convenzioni di amministrazione di questo tipo. In questo caso la partecipazione agli appalti relativi è riservata a ditte aventi la nazionalità dello Stato membro cofinanziato-re. L'avviso di gara è pubblicato anche sugli organi di informazione di quello Stato.
31 L'elevato importo dei cofinanziamenti italiani di-pende dall'importanza degli stanziamenti previsti per
la legge 9 febbraio 1979, n. 38, sulla cooperazione tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo. L'importo citato si riferisce sia ai cofinanziamenti PVSNA che a quelli realizzati nel quadro del FES.
32 Per i contratti di assistenza tecnica tale principio non è ancora acquisito dato il tipo di prestazioni da fornire per le quali la valutazione ad personam perma-ne un elemento importante. La Commissioperma-ne sembra però ormai orientata per l'avvenire ad applicare proce-dure di aggiudicazione meno ristrette anche in questo settore.
33 La terminologia in materia di appalti usata dalla Commissione non è sempre uniforme. Per i progetti da finanziarsi nei PVSNA si parla di bando di gara o gara, distinzione che non esiste nei testi francese ed inglese, e che comunque non è seguita per gli appalti finanziati dal FES per i quali viene sempre usato il termine «gara». Analogamente l'insieme delle disposizioni che regolano il contratto ivi comprese le specifiche tecni-che, capitolato o fascicolo di gara a seconda delle situa-zioni.
34 Se la decisione di finanziamento è già stata adottata. 35 In generale può essere ottenuto alla Commissione, presso gli Uffici stampa e informazione della CEE nelle capitali europee, presso le delegazioni CEE nei PVSNA, quando esiste, e presso l'organismo responsa-bile del progetto. I capitolati sono di norma gratuiti per gli appalti di forniture a pagamento per quelli di lavori. 36 Nel caso si tratti di cofinanziamenti con uno Stato membro che abbia imposto per la sua quota l'origine nazionale delle forniture le gare per i relativi appalti sono pubblicate, ovviamente, solo sulla stampa nazio-nale.
37 Per ciò che concerne gli appalti FES la Commissio-ne è tenuta a fornire queste informazioni al Consiglio sulla base dell'art. 44 del Regolamento finanziario del 5° FES. In questa occasione per scrupolo di trasparen-za, la Commissione fornisce anche i dati relativi ai pro-getti PVSNA e dei Paesi Mediterranei pur non essen-dovi giuridicamente obbligata.
38 Al fine di facilitare la lettura dell'insieme dei due te-sti le clausole della parte A che sote-stituiscono o integra-no le corrispondenti disposizioni della parte B hanintegra-no la stessa numerazione di quest'ultima ma in numeri ro-mani.
39 Sì suddividono in 25 paragrafi che riguardano: par-tecipazione alle gare, origine, oggetto, frazionamento, variazione delle quantità, imballaggio, luogo di desti-nazione, termini di consegna, penalità di ritardo, col-laudi, garanzia e assistenza, calcolo dei prezzi, fiscalità, presentazione delle offerte, ordini, pagamento, cauzio-ne, modalità dei pagamenti, legge del contratto, clauso-la arbitrale, acquisto del capitoclauso-lato.
40 L'aggiudicazione dell'appalto si concretizza in una lettera contratto indirizzata al vincitore della gara e fir-mata, di norma, dal rappresentante del Paese benefi-ciario e approvata dal rappresentante della CEE. 41 In questo caso l'A.T. ha anche lo scopo di certificare le pezze giustificative che costituiscono il presupposto degli ulteriori pagamenti della Commissione. 42 Quando l'A.T. è destinata ad appoggiare l'autorità del progetto. In taluni casi un'A.T. non prevista ini-zialmente si rende necessaria in seguito, in questa ipo-tesi viene finanziata per quanto possibile sui fondi di-sponibili del progetto.
43 Non si tratta di una norma codificata ma di una prassi seguita dai servizi della Commissione ad imita-zione di quanto previsto per i contratti stipulati nel-l'ambito del Fondo Europeo di Sviluppo.
44 La regola è che i pagamenti siano fatti nella moneta nazionale del consulente. Esistono eccezioni ma in ogni caso i pagamenti sono sempre effettuati su una banca a scelta del consulente, sita nel Paese ove questi ha la sua sede. Questo per evitare violazioni delle nor-me valutarie nazionali.
45 Taluni contratti di assistenza tecnica, se di breve du-rata, prevedono solo un compenso globale fissato in ECU. Spetta poi al consulente procurarsi le divise lo-cali. Anche in questi casi però possono essere previste delle spese da effettuarsi localmente e da rimborsare su pezze giustificative espresse in moneta locale.