CAPITOLO I Problematiche e fondamenti della categoria del contratto con
1.3 Il contratto a favore di terzi e il dogma della relatività contrattuale
Fermo quanto, brevemente, ricordato a proposito del contratto a favore di terzo, un aspetto preme evidenziare, anche nella prospettiva di dover porre a confronto la figura di cui al 1411 e ss. c.c. con il contratto con effetti protettivi nei confronti di terzi. Si tratta dei rapporti che la figura analizzata nel precedente paragrafo presenta con il tema della c.d. relatività degli effetti del contratto482, che verranno considerati per quanto di interesse rispetto agli
scopi del presente lavoro.
Come noto, in base al principio della relatività degli effetti del contratto, di cui al secondo comma dell’art. 1372 c.c., che costituirebbe il precipitato normativo di quel principio, «il contratto non produce effetti rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge». Il dogma della relatività, costante degli ordinamenti di civil law e di common law483, risulta, nella sua evoluzione, legato a doppio filo con lo sviluppo ed affermazione del contratto a favore di terzo, tanto da segnare il riferimento alla stregua del quale disegnare la storia dell’istituto contrattuale qui considerato e che ha portato un Autore a definire il contratto di cui agli artt. 1411 e ss. come il «cavallo di Troia» impiegato in alcuni ordinamenti europei per «far breccia nella cittadella della relatività degli effetti del contratto»484. Il suddetto principio di relatività troverebbe la sua
(480) Sul tema dell’indeterminatezza del terzo al momento della stipulazione del contratto,
fra stipulante e promittente, si vedano, ad esempio, MAJELLO,Contratto a favore del terzo, cit., 242, TAMPONI, Il contratto a favore di terzo, cit., 370, 391, DONADIO,Il contratto a favore di terzi, cit., 659.
(481) Tipico è l’esempio del nascituro o della società da costituirsi; sul tema la dottrina
sembra essere quasi tutta concorde, anche se DONADIO,Il contratto a favore di terzi, cit., 659 afferma come il terzo possa essere indeterminato ma «non può essere però un soggetto futuro».
(482) Considerato come «tale dogma abbia sempre rappresentato un serio ostacolo a ravvisare
nel contratto effetti di irradiazione verso terzi», così DI MAJO, La protezione del terzo tra contratto e torto, cit., 2.
(483) Così MOSCATI,I rimedi contrattuale a favore dei terzi, cit., 606. (484) MOSCATI,I rimedi contrattuale a favore dei terzi, cit., 611.
138 prima affermazione nel diritto romano485; prescindere dalla genesi486, resta il
fatto che un tale principio generale abbia trovato sicuro riscontro487 nel corso
della storia del diritto.
E di tale dogma, proprio il recepimento della figura del contratto a favore di terzi, nel BGB e nei codici da esso derivati, costituirebbe una importante innovazione segnando l’introduzione di una figura generale di contratto fondata proprio sull’eccezione del principio res inter alios tertio neque nocet neque prodest 488. Tralasciando le argomentazioni di ordine storico, si pone il problema di vagliare l’attualità del principio di relatività degli effetti contrattuali, nonché la compatibilità di questo con la figura del contratto a favore di terzo.
A ben guardare, infatti, pare che l’assolutezza di tale dogma debba essere posta in discussione così come, parimenti, sembra potersi affermare che la relatività degli effetti contrattuali sia regola generale che abbia subito così
(485) MOSCARINI, I negozi a favore di terzo, cit., 5 lo indica in termini convincimento
generalmente adottato come «sicura base storica di partenza» nell’affrontare il tema dell’efficacia del negozio e del contratto rispetto ai terzi.
(486) MOSCARINI, I negozi a favore di terzo, cit., 5.
(487) Sul fondamento di una tale regola generale, si veda la sintetica ma chiara ricostruzione
proposta da MOSCARINI, I negozi a favore di terzo, cit., 7 ss. Qui l’Autore indica le diverse ragioni che sarebbero state poste a fondamento della regola tradizionale: l’asserita primitività del diritto romano o il rigido formalismo dello stesso, oppure l’asserita incompatibilità della struttura del rapporto obbligatorio di un’efficacia al di là della parti dello stesso; ancora, il dogma della relatività sarebbe un corollario della concezione volontaristica del negozio giuridico o espressione dell’avversità degli ordinamenti giuridici primordiali, nei confronti dei negozi a titolo gratuito. Cfr., altresì, dello stesso Autore Il contratto a favore di terzi, cit., 2 ss. Si veda, sempre nella prospettiva di una ricostruzione storica delle vicende legate al principio di relatività, ALPA-FUSARO, Effetti del contratto nei confronti dei terzi, cit., 1 ss.
(488) L’affermazione in base alla quale la figura del contratto a favore di terzo costituirebbe
una chiara deroga al principio di cui al 1372 c.c. appare accolta, fondatamente, da larga parte della dottrina; si vedano a tal proposito gli Autori indicati nelle precedenti note. Si segnala, tuttavia, il pensiero di MAJELLO, Contratto a favore del terzo, cit., 250 il quale afferma che «la disciplina di cui all’art. 1411 c.c. non è prevista in funzione del superamento del tradizionale principio di relatività del contratto – sancito dall’art. 1372 c.c. – ma piuttosto in ragione dell’esigenza di prefigurare uno strumento di autonomia mediante il quale sia possibile a taluno dei contraenti di realizzare, in riferimento al terzo, un interesse differenziato (ancorché dipendente) rispetto all’affare che le parti realizzano tra di loro». Nello stesso senso SCOZZAFAVA, Contratto a favore di terzi, cit., 2, il quale ritiene che la figura contrattuale recepita nel codice civile del 1942 contenga «un meccanismo acquisitivo del diritto da parte del terzo sostanzialmente riconducibile alle regole generali»; tuttavia, ove si accogliesse tale ultima prospettiva, sfuggerebbe la nencessità di predisporre una norma come quella di cui all’art. 1411.
139 tante erosioni da avere difficoltà, in concreto, a mantenere quella integrità che si addice ad un principio generale all’interno del nostro ordinamento489.
Ed infatti, l’ampliamento delle ipotesi, oltre la figura del contratto a favore di terzo490, nelle quali il contratto assume rilevanza nei confronti dei terzi491
ha portato ad affermare che la posizione del terzo, ormai, rivesta un ruolo centrale all’interno del diritto dei contratti492.
E, in tale prospettiva, il principio di relatività degli effetti del contratto è stato messo a dura prova, anche alla luce della ormai assodata considerazione che i terzi possano essere danneggiati e/o pregiudicati da un contratto che venga concluso da altri493, nonché dalla configurabilità, in capo a soggetti
terzi, di rimedi di tipo contrattuali e dalla possibilità che si verifichino ingerenze, da parte di terzi, in un contratto altrui494.
Tali ultimi aspetti, tuttavia, verranno presi in considerazione allorquando ci soffermeremo sul contratto con effetti protettivi nei confronti del terzi.
Ritornando al principio di relatività e al contratto a favore di terzi, resta da considerare come l’introduzione di questa figura contrattuale abbia modificato l’assetto concretamente assunto dal dogma della relatività all’interno del nostro ordinamento495. Come, infatti, già osservato496 il
(489) Si veda GAMBARO, Gli effetti del contratto rispetto ai terzi, in Gli effetti del contratto nei
confronti di terzi nella prospettiva storico-comparatistica, cit., 339 ss.
(490) A tal proposito, DI MAJO, La protezione del terzo fra contratto e toro, cit., 1 ss. rileva
come la «figura del contratto a favore di terzi ormai risente di un effetto di quasi-normalizzazione, perché si riconduce pur sempre all’esercizio della privata autonomia, pur con taluni limiti di struttura che le legislazioni hanno individuato».
(491) Cfr. FRANZONI, La rilevanza del contratto verso i terzi, in D’ANGELO-ROPPO (diretto
da), Annuario del contratto 2013, Torino, 2014, 29 ss.
(492) Così GAMBARO, Gli effetti del contratto rispetto ai terzi, cit., 337 nel riportare il pensiero
di BIANCA.
(493) Così DI MAJO, La protezione del terzo tra contratto e torto, cit., 3. (494) MOSCATI, I rimedi contrattuali a favore dei terzi, cit., 605.
(495) Considerazioni analoghe svolte su tale aspetto relativamente alla figura del contratto
a favore di terzo possono essere estese all’ipotesi prevista all’art. 1333 c.c. A tal proposito si vedano, a titolo esemplificativo, MOSCARINI, Il contratto a favore di terzi, cit., 8 e 103, ANGELONI, Il contratto a favore di terzi, cit., 7, MAJELLO, Contratto a favore di terzo, cit., 238 e TAMPONI, Il contratto a favore di terzo, cit., 420. In merito alla norma di cui all’art. 1333, si rinvia al par. 2.6.
(496) MOSCARINI, I negozi a favore di terzo, cit., 20 nonché ID.,Il contratto a favore di terzi,
cit., 8. Nello stesso senso si veda ANGELONI, Il contratto a favore di terzo, cit., 5, il quale rileva come «l’autonoma previsione della generale figura del contratto a favore di terzo, unitamente all’interpretazione sistematica del nostro ordinamento, dalla quale risulta che non è possibile affermare una generale regola dell’inidoneità del contratto (o del negozio) a produrre effetti nell’altrui sfera giuridica (ossia nella sfera giuridica di soggetti diversi dai loro autori), consente
140 principio di relatività degli effetti del contratto deve essere riletto, alla luce dell’introduzione di una figura generale di contratto a favore di terzo, e riformulato in questa chiave: «il contratto non produce effetti rispetto ai terzi salvo che non sia stipulato in loro favore»497.
Appare evidente, come si abbia riguardo, allorquando si affronta il tema della relatività e del contratto a favore di terzi, al tema degli effetti diretti del contratto, tralasciando le ulteriori incidenze che la vicenda contrattuale possa provocare nei confronti di soggetti estranei al vincolo contrattuale498.
D’altronde, la disposizione di cui all’art. 1372 «mira soprattutto ad esonerare il terzo da conseguenze del contratto, che possano nuocergli»499. Ed è proprio in una
tale prospettiva che debbono essere analizzati gli ulteriori elementi caratterizzanti la fattispecie di cui al 1411 c.c.500, da porsi in coordinamento
con la previsione della relatività degli effetti del contratto.
Da un lato, infatti, al fine di impedire una indebita ingerenza all’interno della sfera giuridica del soggetto terzo, a questi è data la possibilità di rifiutare501 l’attribuzione disposta a suo vantaggio; dall’altro, proprio in virtù
della disposizione in esame, al terzo potranno essere attribuiti diritti ma, in capo allo stesso, non potranno essere costituiti obblighi di alcuna natura502.
Alla luce di quanto sin qui considerato, dunque, pare che della figura del contratto a favore di terzo possa parlarsi come di figura tutt’altro che
di affermare l’esistenza, nel nostro ordinamento, di un generale principio secondo il quale il contratto o il negozio è idoneo a produrre effetti giuridici favorevoli nell’altrui sfera giuridica, salvo il potere di rifiuto.
(497) MOSCARINI,I negozi a favore di terzi, cit. 20.
(498) Cfr. FRANZONI, La rilevanza del contratto verso i terzi, cit., 29 ss. e DI MAJO, La
protezione contrattuale del terzo, cit., 109 ss.
(499) MESSINEO, Contratto nei rapporti col terzo, cit., 196.
(500) Si tralascia in questa sede di considerare il tema dell’interesse dello stipulante e della
sua valenza giustificativa, sotto il profilo causale dell’attribuzione patrimoniale al terzo beneficiario; per tutti vedi MOSCARINI, Il contratto a favore di terzi, cit., 6 ss. e GIRINO, Studi in tema di stipulazione a favore di terzi, cit., 8 ss, nonché l’opera monografica di MAJELLO, L’interesse dello stipulante nel contratto a favore di terzo, cit.
(501) Per tutti MESSINEO, Contratto nei rapporti col terzo, cit., 203
(502) Tutti gli Autori citati nelle precedenti note concordano all’unanimità sulla circostanza
che l’attribuzione al terzo non possa far sorgere in capo a questo alcun tipo di obbligo. Diversamente, ove dall’attribuzione derivino degli oneri, pare che la configurabilità degli stessi debba essere accettata, alla luce della natura intrinseca dell’onere «e cioè come dovere dalla cui inosservanza non può derivare a carico del terzo altra conseguenza che quella del mancato acquisto, o della perdita, del diritto», così MOSCARINI, Contratto a favore di terzi, cit. 119; si veda anche MAJELLO, L’interesse dello stipulante nel contratto a favore di terzi, cit., 162.
141 eccezionale503, con la conseguenza, fra l’altro, sotto il profilo ermeneutico che
le norme relative sarebbero suscettibili di applicazione analogica504. Se,
dunque, forse non appare corretto parlare di superamento tout court del principio di relatività nel nostro ordinamento, si potrebbe, ben parlare di frantumazione di tale principio505: appare, infatti, evidente come l’effettività
dello stesso sia da ravvisarsi solo per determinate categorie contrattuali e solo per determinate tipologie di effetti.
1.4 Cass. Civ., Sez. III, 22 novembre 1993, n. 11503: due modelli a