Alla luce di questo spaccato sui percorsi di riconoscimento della natura dello Stato costituzionale liberal-democratico e dei suoi presupposti di validità, è agevole concludere che l’assetto valoriale di base dello Stato liberal-democratico secolare – quella che abbiamo chiamato identità costituzionale – rappresenta (almeno in parte) una positivizzazione e una rielaborazione di forme, istituzioni, concetti di matrice religiosa372. Si pensi ad esempio al concetto di origine cristiana di dignità dell’uomo, messo in discussione in quanto concetto religioso, ma poi “depurato” delle sue connotazioni e implicazioni particolaristiche, assimilato e portato a nuova vita nelle forme universalistiche attuali373. Ci sarebbe quindi all’interno dell’ordine secolare un nucleo religioso, una sostanza sacrale non solo perché esso si pone come una cornice meta-politica all’interno della quale sono ricondotte (appunto sono re-legate) le varie visioni del mondo che uniscono i cittadini, ma anche perché la secolarità è inevitabilmente radicata nella sacralità374. Ma il riconoscimento di presupposti post-religiosi
372 Un concetto già sviluppato da Carl Schmitt nella sua teoria costituzionale e in particolare attraverso il
teorema secondo cui tutti i concetti più pregnanti del diritto statuale sono in realtà la secolarizzazione di concetti teologici (C. Schmitt, Teologia Politica, cit., partic. 49 ss.). Anche Ch. Hillgruber, Kommentar, in H. Dreier, Säkularisierung und Sakralität, Tübingen, Mohr Siebeck, 2013, 119-135, part. 123 ss., che pur avanza dei dubbi in merito ad un nucleo sacro dello Stato, ammette che dal dovere di neutralità religiosa non deriva una sostanziale trasformazione delle norme in senso assiologico, ma al contrario si pone il bisogno di dare loro un fondamento laico. Così anche H. Dreier, Staat ohne Gott, München, Beck, 2019, 12 ss.
373 Ch. Enders, Die Menschenwürde in der Verfassungsordnung, Tübingen, Mohr Siebeck, 1997, partic. 22 ss. e,
successivamente, 172 ss. dove ripercorre quella lui chiama la «teologia della dignità umana» e dove avanza la tesi che la storia della dignità umana e i diritti umani sia sostanzialmente la storia della sacralizzazione della persona. A conferma di ciò ci sono gli stessi lavori del Parlamentarisches Rat e dei numerosi richiami al «sacro» dovere dello Stato di proteggere la dignità umana, v. R. Thoma, Kritische Würdigung des vom Grundsatzausschuß
des Parlamentarischen Rates beschlossenen und veröffentlichten Grundrechtskatalogs (1948), in ID., Rechtsstaat – Demokratie – Grundrechte, Tübingen, Mohr Siebeck, 2008, 443 ss. Sempre nell’esperienza tedesca, sul
fondamento “cristiano” della Legge fondamentale, F. Wittreck, Das Christentum als Fundament des
Grundgesetzes?, cit.
374 Come altro collocare, ad esempio, la previsione dell’art. 52 Cost. sul “sacro” dovere di difendere la patria?
Cfr. P. Consorti, F. Dal Canto, La difesa della patria. Con e senza armi, Milano, Franco Angeli, 2010; più recentemente P. Consorti, Diritto e religione, cit., 37 ss. Sulle religioni come matrici originarie che hanno contribuito «a forgiare le strutture dell’ordine sociale» moderno, ancora P. Consorti, Conflitti, mediazione e
107 all’ordine statale non può portarci a concludere che l’ordine liberal-democratico si possa sostituire alle religioni, che possa cioè pensarsi una sorta di religione civile. Sulla nascita del concetto di religione civile e le sue successive evoluzioni si rimanda al capitolo I § 4.1 del presente lavoro. Basti qui ricordare che per religione civile si intende la sacralizzazione di un sistema politico e a garantire l’osservanza dei comandamenti dell’etica pubblica stabilita, ad assicurare la coesione nazionale attraverso l’educazione civica e morale dei cittadini375. Si capisce pertanto che applicare il concetto di sacralità allo Stato non è solo incompatibile, ma è in realtà un sofisma, una contraddizione logica: per lo Stato non ci sono tabù ed è proprio questa mancanza di tabù ad essere l’imprescindibile carattere fondativo dello Stato costituzionale. Al proposito si rivela più che mai indispensabile l’insegnamento di Horst Dreier, quando avverte: «lo Stato liberale non si adora, ma si discute»376 e sottolineando così che valori dello Stato costituzionale aspirano ad una validità, ma non ad una verità. Per riprendere l’esempio riportato sopra, nessuno deve essere costretto a credere alla dignità dell’uomo, ciò non toglie che, conformemente all’ordine positivo, la dignità dell’uomo non possa essere violata.
Gli obiettivi di massima che lo Stato costituzionale laicamente si è prefisso non si pongono quindi in positivo, vale a dire termini di imperativi morali o giuridici, di mito sacrale, di religione civile appunto, ma in negativo, vale a dire in termini di rispetto dei limiti invalicabili che il sistema liberal-democratico riconosce come razionali e ragionevoli377. Come già detto, il sistema liberal-democratico non è una morale universale, una ragion pratica, ma una precisa scelta politica legata ad un preciso contesto geografico-temporale, valida in quel luogo e in quel periodo. Esso non richiede né una lealtà né una coerenza ideologica da parte dei suoi cittadini, richiede solamente che la loro incoerenza non metta in pericolo i propri fondamenti.
Per questa ragione lo Stato costituzionale, nel quadro della concezione assiologicamente orientata tipica della liberal-democrazia, può ben individuare le soglie di rispetto dei suoi presupposti ultimi, anche eventualmente limitando le manifestazioni politiche dei cittadini, compresa la libertà religiosa quando queste (e ciò vale, in particolare, per le forme associative) invadono l’ambito di competenza dello Stato. Allo stesso modo, lo Stato costituzionale, in virtù della sua funzione di garanzia, deve però saper tollerare credi incompatibili con i propri valori, nella misura in cui le rivendicazioni di questi credi non mettano in pericolo i propri fondamenti.
È sotto questo profilo dialettico che saranno esaminati i conflitti tra religione e valori liberal- democratici nelle tre esperienze che seguiranno.
375 Sulla religione civile v. E. Gentile, Le religioni della politica, cit.; sul caso americano (insieme a quello francese
senz’altro quello più interessante), v. sempre E. Gentile, La democrazia di Dio, cit., spec. 181 ss., dove l’A. osserva che il revival della religione civile americana deve intendersi come l’interpretazione dell’esperienza americana alla luce di una realtà suprema, universale (182) e fa suo quanto riportato da un giornale di Dallas: «la bandiera americana ha sostituito la croce come il simbolo più visibile in molte chiese del Paese» (183). Così la religione civile americana diventa il comune denominatore religioso di una nazione già religiosa.
376 H. Dreier, Säkularisierung und Sakralität, cit., 116.
377 Ivi, 115: «La pretesa da parte di alcuni di possedere verità assolute e sante sono d’intralcio, se non proprio
pericolose, per ogni progetto che mira a creare un ordine umano liberale fondato sul pluralismo, dato che tali soggetti sono portati a sposare concetti politici irrazionali, le cui conseguenze forse non sono state nemmeno interamente soppesate».
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PARTE II
LAGERMANIA
CAPITOLOI
O
RIGINI E CARATTERISTICHE DELL’
ORDINAMENTO MILITANTE TEDESCOSOMMARIO: 1. La scelta per la streitbare Demokratie. - 2. Il GG come Wertordnung: il concetto di ordine