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Finora ci siamo chiesti in cosa consista l’oggetto che la liberal-democrazia tedesca intende proteggere. Si è visto in che senso le libertà fondamentali rientrino a pieno titolo nell’identità costituzionale tedesca e fino a che punto, attraverso la tecnica del bilanciamento tra interessi, i principi-valori che informano l’ordinamento possano giocare un ruolo, diciamo così, “paralizzante” della componente garantistica dei diritti fondamentali. Si deve ora capire quali siano gli strumenti che l’assetto militante mette a disposizione per proteggere l’ordine liberal- democratico. In coerenza con il proprio impianto identitario-sostanziale di wertgebundene

Demokratie, il Grundgesetz è caratterizzato da specifici istituti volti a reprimere minacce di

sovvertimento dell’ordine provenienti sia dall’alto (cioè dagli organi dello Stato stesso) che dal basso (da elementi antidemocratici della società). I primi (limiti al procedimento di revisione costituzionale, casi di rottura della Costituzione e le modifiche tacite, norme finalizzate a limitare il potere della maggioranza) esulano dalla presente trattazione. Allo stesso modo si è

JZ, vol. 9, 2016, 429-434. Tale tesi ha trovato definitiva conferma con la pronuncia NPD (17 gennaio 2017

- 2 BvB 1/13, nello specifico §§ 535 ss.), di cui si parlerà più estesamente nel proseguo.

424 Così M. Sachs, Art. 79, in M. Sachs, GG Kommentar, München, Beck, 2018, in particolare 1646 ss. (§§ 26-

121 scelto di soprassedere l’analisi del c.d. diritto di resistenza (art. 20)425: anch’esso, pur avendo per destinatari la società civile, riguarda una reazione individuale a minacce di sovvertimento dall’alto; inoltre il concetto è talmente intriso di significati ideologici e programmatici e talmente di difficile realizzazione sia sotto un profilo squisitamente teorico che sotto quello pratico, che la dottrina stessa gli attribuisce un valore per lo più simbolico426.

Tra i secondi (gli istituti volti a reprimere minacce “dal basso”) si analizzeranno brevemente i profili connessi al divieto di attività lavorativa nell’impiego pubblico per gli estremisti e al suo presupposto costituzionale, il dovere di fedeltà (cfr. paragrafo successivo), al solo fine di dare al lettore una panoramica il più possibile completa; ci si soffermerà invece più a lungo su tre fondamentali istituti che rappresentano l’incarnazione della Streitbarkeit, della “militanza” della Legge fondamentale, quelli in cui si concretizza l’ordine liberal-democratico di base come sopra delineato e che sono funzionali alla sua protezione: l’art. 21 (divieto dei partiti [incostituzionali]), l’art. 9 comma 2 (divieto di associazioni [incostituzionali]) e l’art. 18 (perdita dei diritti fondamentali a causa del loro abuso). Sono queste tre fattispecie che, in virtù del loro comune fondamento, rappresentano la «scelta fondamentale»427 dei padri costituenti a favore di una “democrazia che si difende”, anche, se necessario, arrivando a delimitare i diritti fondamentali in nome dei propri valori; è solo attraverso la loro esegesi e la loro applicazione che si sono delineati i limiti e i fondamenti della fdGo. L’importanza ai nostri fini di ripercorrere struttura ed evoluzione di tutti gli istituti a difesa della fdGo (non limitandoci al divieto delle associazioni) risiede nel fatto che molti dei principi e delle tecniche interpretative elaborate per la risoluzione delle controversie in merito alle restrizioni alla libertà di associazione religiosa sono frutto di un’osmosi continua tra questi tre istituti.

425 Il problema del diritto di resistenza, ovvero del diritto di opporsi a un potere ritenuto ingiusto, si lega alla

tematica del fondamento dell’obbligazione politica. La tematica della resistenza alla tirannide o, comunque, a un ordine illegittimo nel nome di una legge superiore alla legge positiva è già presente nel mondo greco- romano (Antigone di Sofocle). In riferimento al tema oggetto del presente lavoro, non è secondario notare che con l’età moderna, il diritto di resistenza si lega quindi alla tutela della libertà di religione e alla lotta contro le tendenze assolutistiche. Esso viene invocato, in particolare, dai c.d. monarcomachi, cioè da tutti quei giuristi, filosofi e teologi, sia protestanti (Hotman, de Bèze) che cattolici (de Mariana, Suarez), che arrivano a sostenere la possibilità di spodestare (e, addirittura, nelle loro formulazioni più radicali, di uccidere) il Monarca che, violando il pactum subiectionis, si fosse comportato da tiranno. Adottato da oltre 10 costituzioni statali, come ad esempio quella dell’Hessen (art. 147 comma 1) e di Brema (art. 19), il diritto (che è allo stesso tempo dovere) di resistenza, era stato espressamente escluso nel primo progetto del

Parlamentarischer Rat. Per una panoramica generale, M. Sachs, Art. 20, in M. Sachs, GG Kommentar, cit., in

particolare 861-864 (§ 166-176).

426 In tal senso Ch. Böckenförde, Die Kodifizierung des Widerstandsrechts im Grundgesetz, in JZ, 1970, 168-173; Il

profilo di maggiore criticità - più ancora della sua dimensione di eccezionalità e del suo carattere di jus contra

legem (K. Kröger, Widerstandsrecht und democratische Verfassung, Tübingen, Mohr Siebeck, 1971, 5) - sta nella sua

intrinseca mancanza di regole procedurali: come è possibile, ci si chiede, riconoscere un diritto se non viene precisato il modo in cui la Costituzione garantisce effettivamente l’esercizio di questo diritto? Non è un caso che esso non abbia mai trovato alcun utilizzo e che sia considerato un mero diritto-sussidiario alla difesa della Costituzione. Cfr. anche A. Buratti, Dal diritto di resistenza al metodo democratico: per una genealogia del principio

di opposizione nello Stato costituzionale, Milano, Giuffré, 2006.

122

4.1 Il Berufsverbot e il dovere di lealtà dei funzionari (cenni)

Il divieto di attività lavorativa nel pubblico impiego (Berufsverbot) per impiegati civili o pubblici ufficiali merita un brevissimo accenno nel percorso teorico-ricostruttivo del presente capitolo. Va detto innanzitutto che, letta in una prospettiva sistematica, la sua presenza nell’ordinamento tedesco è molto controversa: non solo il divieto non è previsto esplicitamente dalla Legge fondamentale (come invece avviene per gli altri “Verbote” che studieremo), ma si pone in aperta contraddizione con il dettato dell'art. 12 che sancisce la libertà di professione. Nonostante tale previsione e nonostante gli infelici esempi dell’ancora fresco passato totalitario, il suo utilizzo nei confronti dei collaborazionisti di ideologie ostili a quella liberal-democratica, non ha mai costituito un problema teorico di particolare rilevanza nella Germania del Dopoguerra. Fin dal 1945 le autorità alleate emisero ordini temporanei ed eccezionali di Berufsverbot contro personalità politicamente orientati come funzionari, ma anche registi e intellettuali428. Fu però soprattutto a seguito all’intervento legislativo del 1956 (volto ad impedire che i membri del Partito comunista tedesco da poco disciolto dal Tribunale costituzionale potessero entrare nell’amministrazione statale) e delle riforme “antiradicali” del 1968 e, soprattutto, del 1972 che la protezione dell’ordine fondamentale nei confronti dei singoli ha subito un rafforzamento funzionale. Il c.d. Radikalenerlass fu un decreto d’emergenza licenziato il 28 gennaio 1972 dal cancelliere tedesco Willy Brandt di concerto con i Ministerpräsidenten dei Länder. In tal documento si prescriveva, tra le altre cose, che “in accordo con la legga federale e quelle statali sui funzionari pubblici, p[ossa] essere assunto come funzionario pubblico solo colui che garantisce di difendere in ogni momento l’ordinamento liberal-democratico ai sensi della Legge fondamentale” e che possa essere licenziato “un funzionario che, attraverso azioni o a causa della sua appartenenza ad una organizzazione che persegue fini ostili alla Costituzione, dimostri di non assolvere a questi doveri”429. Un’analisi approfondita dell’istituto del divieto di lavoro ci porterebbe fuori strada rispetto all’oggetto del presente lavoro, tuttavia è utile, a fini di ricostruzione della disciplina di protezione democratica tedesca e, successivamente, di una sua comparazione con il caso italiano, domandarci sulla base di quali parametri costituzionali ed entro quali limiti la riscoperta legislativa dei fattori simbolici di rilevanza costituzionale possa giuridicamente fondare una limitazione dei diritti fondamentali. Dalla disciplina normativa emerge chiaramente che il Berufsverbot vada inscritto all’interno di un più articolato svolgimento rigeneratore e palingenetico delle istituzioni politiche e sia legato ad un elemento ulteriore rispetto alla mera “osservanza” della Costituzione: quello del dovere di lealtà (art. 33 GG)430.

428 R. Dreier, Verfassung und Ideologie, Bemerkungen zum Radikalenproblem, in AA.VV., Gedächtnisschrift für F. Klein,

München, Vahlen, 1977, 86-113.

429 Cfr. §§ 35 e 36 dei Grundsätze zur Frage der verfassungsfeindlichen Kräfte im öffentlichen Dienst, meglio conosciuti

come Decreto antiradicale (Radikalenerlass), 28 gennaio 1978. Ad esso fecero seguito le disposizioni di attuazione nei diversi Länder. Il primo Land ad abrogare le disposizioni antiradicali fu il Saarland nel 1985, l’ultimo, la Baviera nel 1991.

430 K. Stern, Die Verfassunsgstreue des Beamterbewerbers – eine Verfassungsforderung, in ZBR, 1978, 381-395; O.

Luchterhandt, Grundpflichten als Verfassungsproblem, Berlin, Duncker & Humblot, 1988. Critico H. Borgs- Maciejewski, Radikalen im öffentlichen Dienst, Bonn, 1973, il quale ritiene che il contenuto della fattispecie

123 Il dovere di lealtà (o fedeltà) alla Legge fondamentale e all’ordinamento democratico nel suo insieme – ovvero sia nel complesso di valori e principi costituzionali, sia nelle strutture istituzionali previste e legittimate dalla Costituzione – richiesto a coloro che ricoprono particolari funzioni pubbliche è ancora un tema discusso nel dibattito scientifico tedesco, che tuttavia in generale ne riconosce la piena validità teorica431. Dottrina e giurisprudenza hanno cercato di limitare il contenuto della norma, rilevando che sulla slealtà del Beamter non basta covare dubbi, è necessario invece che essa emerga da una «presunzione schiacciante» e da condotte che vadano oltre le semplici manifestazioni di pensiero432. Le difficoltà che nascono dalla presenza di un lemma – per l’appunto, quello della “lealtà” – che richiama clausole o concetti generali semanticamente più vicini alla sfera della morale che a quella del diritto, rappresenta ostacolo per la sua applicazione, anche in un ordinamento come quello tedesco abituato in molti ambiti (si pensi a quello civile, penale o giuslavoristico) a lavorare con i concetti giuridici indeterminati o clausole generali. Ad ogni buon conto, il divieto di professione – e il dovere di fedeltà che ne è alla base – rappresentano un’ulteriore testimonianza di quanto si diceva poc’anzi sulla portata “legale” del concetto di streitbare Demokratie, della giustificazione di vincoli di carattere positivo che gravano sugli individui (in questo caso su

determinati individui) a tutela di interessi generali superiori.

4.2 Il Parteiverbot

Il più celebre degli strumenti di difesa costituzionale è rappresentato dall'istituto del divieto dei partiti anticostituzionali, previsto al comma 2 dell’art. 21 GG. Un Parteiverbot era già contenuto nella prima versione del progetto di Costituzione di Herrenchiemsee (10-23 agosto 1948), così come nelle bozze del Parlamentarischer Rat433. Tuttavia, è solo grazie all’impianto “wertgebunden” della Legge fondamentale e costituzionalizzazione del ruolo dei partiti nel sistema politico (art. 21 comma 1 GG) che si rinviene la legittimazione necessaria per la sua

avesse come scopo iniziale solo quello di allontanare dal pubblico impiego coloro che fossero stati considerati avere opinioni di tipo radicale ostile all’ordine liberal-democratico e che, solo a causa di un’interpretazione estensiva, abbia finito per attribuire al funzionario uno speciale dovere politico di lealtà nei confronti dello Stato.

431 Diversamente dal caso italiano, dove la fedeltà è ricondotta per lo più allo Stato-istituzione e dunque

viene sganciato da una dimensione concreta (L. Ventura, La fedeltà alla Repubblica, Milano, Giuffré, 1984), il dovere di fedeltà è collegata ad una dimensione “materiale”. Per J. Lorse, Rechtsfragen der Loyalität im öffentlichen

Dienst, in JZ, n. 13, 2018, 643-652, i funzionari pubblici sarebbero legati a quello che lui chiama un «Ethos

vom Dienst a der Gesamtheit», un’etica propria del servizio pubblico che lui dota di significato politico, seppure a-partitico.

432 E. Denninger, Verfassungstreue und Schutz der Verfassung, cit., 7, ritiene che la slealtà debba trasparire da forti

aderenze a partiti o movimenti anticostituzionali o comunque da un comportamento attivo e evidente.

433 L’art. 47 comma 4 del progetto di Herrenchiemsee prevedeva il divieto di quei partiti che «per la natura

delle loro attività, hanno come obiettivo l'eliminazione del libero ordine democratico». Per una ricognizione generale sulla genesi costituzionale del Parteiverbot, cfr. K-B. Doemming, R.W. Füsslein, W. Matz,

Entstehungsgeschichte der Artikel des Grundgesetzes, in, Jahrbuch des öffentlichen Recht (JöR), n. 1, 1951; H. Meier, Parteiverbote und demokratische Republik, Baden-Baden, Nomos, 1993.

124

completa operatività434. La sua importanza all’interno del tema che stiamo affrontando risiede nel fatto che attraverso la sua applicazione la giurisprudenza costituzionale ha enucleato molti dei presupposti e delle regole che troviamo anche alla base del divieto delle associazioni (cfr.

infra § 4.3).

L’art. 21 comma 2 GG prevede la possibilità di scioglimento per quei partiti che «per le loro finalità o per il comportamento dei loro aderenti si prefiggono di attentare all’ordinamento costituzionale democratico e liberale o di sovvertirlo». Considerate la drasticità e la durezza del procedimento sanzionatorio, che rendevano difficilissimo lo scioglimento di un partito (cfr. infra paragrafo successivo sul mancato scioglimento del NPD), il legislatore costituzionale, su sollecitazione sia della dottrina435 che della giurisprudenza436 ha ritenuto opportuno il superamento della forma dell'aut-aut (o incostituzionalità o costituzionalità) aggiungendo all’art. 21 GG un ulteriore comma in cui si prevede un procedimento parallelo a quello "tradizionale" che permetterà (se mai ce ne sarà l’occasione) l'utilizzo di «sanzioni graduate» (abgestufte

Sanktionsmöglichkeiten) per i partiti anticostituzionali, ovvero l'esclusione dal finanziamento

statale e la perdita dei benefici fiscali (comma 3) 437. Tale procedimento, diversamente dalla fattispecie prevista al comma 2, è volto a consentire la sanzionabilità del partito anche nei casi in cui non sussista un pericolo concreto. La formulazione del nuovo comma 3 consente infatti

434 La Legge fondamentale riconosce espressamente la funzione fondamentale che ricoprono i partiti nella

sfera pubblica tedesca e riconosce loro uno status giuridico all’interno di una specifica cornice normativa a loro dedicata. Più nello specifico, tale sistema è caratterizzato dall’insistenza sull’elevato grado di istituzionalizzazione dei partiti, che vengono assimilati sotto molti profili agli organi dello Stato e che devono, perciò, a differenza di altri ordinamenti europei, garantire standard di democraticità interna molto elevati. All’adempimento di tali obblighi (che comprendono altresì regole di fondazione, di assetto organizzativo interno e di disciplina elettorale) si accompagna però il riconoscimento dell’importante ruolo che essi rivestono e di benefici anche a carattere fiscale. In tal senso, F. Decker, Parteien und Parteiensystem in

der Bundesrepublik Deutschland, Stuttgart, Kohlhammer, 2011. Per un sunto dell’impronta nettissima lasciata

dalla teoria del Parteienstaat sulla dottrina costituzionalista tedesca e sulla giurisprudenza del Tribunale costituzionale v., tra la dottrina italiana, G. Cerrina Feroni, Democrazia interna ai partiti in Germania: un modello

per l’Italia?, in AA.VV., I 60 anni della Legge fondamentale tra memoria e futuro/60 Jahre Grundgesetz zwischwen Herkunft und Zukunft, Torino, Giappichelli, 2012, 227-241.

435 Fu la dottrina che per prima, ritenendo il bando una misura troppo tranchant, avevano avanzato l'ipotesi

di introdurre la possibilità di una modulazione della sanzione. In particolare, V. Epping, Eine Alternative zum

Parteiverbot, Baden-Baden, Nomos, 2013, aveva proposto il blocco dei finanziamenti e la perdita di tutti i

benefici fiscali. Il progetto originario esposto da Epping, comunque, implicava la perdita per il BVerfG del monopolio decisionale. La scelta di un’eventuale esclusione dal finanziamento sarebbe stata infatti affidata al Presidente del Bundestag (assistito da una commissione indipendente) e, trattandosi di decisione amministrativa, eventuali ricorsi sarebbero stati impugnabili davanti al giudice amministrativo. Il BVerfG sarebbe stato coinvolto solo in via residuale (ad esempio in caso di Verfassungsbeschwerde).

436 Cfr. il passo apertamente monitorio del Bundesverfassungsgericht al § 625 della sentenza NPD. 437 Un progetto di revisione dell’art. 21 GG era stato già presentato in tutta fretta (febbraio 2017)

all’indomani della sentenza NPD dal Land Bassa Sassonia (per un commento si rimanda a H.W. Laubinger,

Verfassungswidrigkeit politischer Parteien, in Zeitschrift für Rechtspolitik, n. 2, 2017, 55-57). Tuttavia, la legge di

modifica costituzionale attuale (luglio 2017) è quella presentata a maggio dalla maggioranza CDU/CSU-SPD al Bundestag (Drucksache 18/12357). L'espressione citata è contenuta nella parte introduttiva di quest'ultima.

125 di comminare le sanzioni economiche sul presupposto di una semplice opposizione ideologica (il testo parla di mero «schierarsi») contro la fdGo.438.

Anche se il procedimento per la sua attivazione è nelle mani del Parlamento, per prevenirne eventuali usi illegittimi (i.e. politici), è stato infatti previsto che la dichiarazione di incostituzionalità (e quindi lo scioglimento) possa essere pronunciata tanto nel comma 2 che nel comma 3 soltanto dal BVerfG439.

La disposizione costituzionale, invero molto ermetica, ha avuto modo nel tempo di essere sviluppata nei suoi contenuti da una dottrina e una giurisprudenza attenta. Proprio per la sua natura di «arma a doppio taglio»440 l’istituto del Parteiverbot esige una grande cautela in termini di trasparenza, prevedibilità e certezza del diritto e, per tale ragione, ha trovato un utilizzo estremamente limitato nella storia costituzionale della Repubblica.

4.2.1 (Segue) la sua evoluzione: il rafforzamento della tutela e la funzione istituzionale dei diritti

A oggi sono sei i procedimenti che sono stati aperti davanti al Tribunale costituzionale per lo scioglimento di partiti in sospetto di anticostituzionalità, ma solo tre di questi sono approdati ad uno scioglimento441.

438 Al posto del verbo «darauf ausgehen» (il prefiggersi del comma 2) si ha qui un «darauf ausricthen», ovvero un

semplice orientarsi. Estremamente chiaro è poi, in proposito, il testo preparatorio del disegno di modifica costituzionale: «In questo modo è creato un sistema differenziato di sanzioni per rispondere a Partiti con tenenze anticostituzionali. Decisivo per l'esclusione di un partito dal finanziamento pubblico così come dai benefici fiscali, saranno dunque i suoi scopi (Zielsetzungen) e le sue azioni (Betätigungen) e non la capacità di realizzazione dei suoi scopi nell’agone politico». Cfr. disegno di legge BT 18/12357 (B. Besonderer Teil), 6 ss.

439 Non è possibile, in Germania, procedere ad un bando di carattere amministrativo dei partiti (come invece

è possibile per associazioni o riunioni). Il divieto dei partiti è un provvedimento necessariamente ed esclusivamente giurisdizionale ed è demandato al BVerfG (la procedura è contenuta, in parte, nel

Bundesverfassungsgerichtgesetz, in parte nel Regolamento interno adottato dalla Corte costituzionale); al

contrario, il divieto di associazioni o riunione sono per loro natura provvedimenti amministrativi e il riscontro giurisdizionale è solo successivo ed eventuale. Questo principio è stato ampiamente confermato anche dalla giurisprudenza costituzionale (v. BVerfGE 40, 287 <291>; 47, 198 <228>; 107, 339 <362> e § 526 della sentenza NPD). Sotto un aspetto prettamente dogmatico, v. G. Leibholz, Strukturprobleme der

modernen Demokratie (Vorträge und Aufsätze), Karlsruhe, Müller, 1958; Tra i contributi recenti, di orientamento

critico, M. Morlok, Parteiverbot als Verfassungsschutz - Ein unauflösbarere Widerspruch?, in NJW, 40, 2001, 2931- 2942.

440 Cfr. BVerfG 17 gennaio 2017 - 2 BvB 1/13 (cd. sentenza NPD), § 405.

441 Oltre ai tre casi che hanno avuto successo che esamineremo tra breve, si ricordano il caso della Nationale

Liste, introdotto in Corte dal Senato di Amburgo (BVerfGE 91, 262, ordinanza del 17 novembre 1994) e

della Freihetliche Deutschen Arbeitspartei, introdotto in Corte dal Governo federale e dal Bundesrat (BVerfGE 92, 276, ordinanza del 17 novembre 1994), entrambi giudicati irricevibili perché le due associazioni politiche non erano “partiti” in senso proprio. La stessa sorte, come vedremo, è toccato al primo ricorso

Nationaldemokratische Partei Deutschands, introdotto da Governo federale e Bundesrat e dichiarato improcedibile

126

Il caso SRP442 del 1952 e il caso KPD443 del 1956 si conclusero con lo scioglimento rispettivamente di una formazione partitica di estrema destra e del partito comunista tedesco. Nel secondo dei due casi la Corte ha statuito che la natura ideologica di un’associazione politica anticostituzionale avrebbe dovuto accompagnarsi, al fine dello scioglimento, ad un comportamento «attivamente combattivo ed aggressivo nei confronti dell’ordinamento giuridico vigente»444. Il pericolo per l'ordine liberal-democratico necessiterebbe quindi di essere supportato da elementi oggettivi e riconducibili alle attività di partito (quali il programma, le dichiarazioni ufficiali, gli scritti di autori riconosciuti come fiancheggiatori o ispiratori della sua ideologia, i discorsi dei funzionari e dei dirigenti, il materiale di propaganda, ecc.)445. La sentenza KPD è inoltre significativa per avere ricompreso (pur en passant) nel novero dei principi da tutelare attraverso il ricorso al Parteiverbot i valori della vita individuale (in particolare la dignità umana) e della sfera politica (libertà di espressione e i suoi corollari)446. È a seguito di tale sentenza che la dottrina iniziò a sollevare i primi dubbi contro l'istituto del Parteiverbot. Le riserve si orientarono non solo avverso le ragioni che avevano indotto la Corte ad emettere una decisione di condanna (c'è chi parlava di «Corte piccolo borghese»), ma anche, come già esplicitato, verso il complessivo sistema di repressione del dissenso ideologico447.

442 il Partito Socialista del Reich (BVerfGE 2, 1, del 23 ottobre 1952) era un movimento di ispirazione nazista

- a cui faceva capo anche un’associazione paramilitare parallela (il cd. Rechtsfront) - politicamente attivo in tutto il territorio nazionale e che era riuscito, nelle elezioni del 1949, a conquistare ben 16 seggi nel Parlamento della Bassa Sassonia (il clima politico-istituzionale di quegli anni e le caratteristiche interne del SRP sono ripercorsi da P. Dudek, H-G. Jaschke, Entstehung und Entwicklung des Rechtsextremismus in der

Bundesrepublik, Opladen, Westdeutscher Verl., 1984). In quell'occasione il BVerfG, considerata la natura

antidemocratica dell'organizzazione interna del partito, l'obiettivo di instaurazione di un regime privo di garanzie di democraticità e di eliminazione dello stato di diritto, giudicò che le analogie ideologiche ed organizzative dell'SRP con il partito Nazional-socialista «avrebbero potuto costituire» un «pericolo per il libero ordine democratico dell'intero Paese». L’ancora scarso sviluppo dei concetti presi in considerazione (si pensi al generico utilizzo del concetto di Freiheit) e la "frettolosità" con cui la Corte condanna l’SRP, non permettono di trovare nell'iter argomentativo un vero arricchimento del mero dato normativo. Tra i commenti coevi, H. von Weber, Zum SRP-Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, in JZ, 1953, 293-298.

443 Un salto di qualità si ebbe con il secondo caso, quello che ha condotto allo scioglimento del KPD, il