I RAPPORTI TRA ORDINAMENTO STATALE ED ORDINAMENTOSPORTIVO
6. LE QUESTIONI DI GIUSTIZIA TECNICA E DISCIPLINARE: DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE OVVERO SINDACABILITÀ
6. LE QUESTIONI DI GIUSTIZIA TECNICA E DISCIPLINARE: DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE OVVERO SINDACABILITÀ GIURISDIZIONALE ESTERNA C.D. “DI TIPO DEBOLE”?
L’attività sportiva è regolata per definizione da un nucleo di principi e di norme che da un punto di vista pratico rappresentano l’elemento fondante dell’intero ordinamento di settore139.
Quest’ultimo, infatti, attraverso i propri organi, è preordinato all’esercizio programmatico di uno sport, il quale non può prescindere da una normazione tecnica o di gara140.
Le predette norme, raccolte nella maggior parte dei casi, in testi appositi, devono necessariamente conformarsi all’impianto sostanziale adottato dai diversi livelli dell’ordinamento sportivo e più in generale dal C.I.O.141
E’ condizione imprescindibile del patto associativo, infatti, che la gara si svolga con assoluta regolarità, nel rispetto delle specifiche prescrizioni federali142 e che, in caso di violazione di tali precetti, intervengano norme sanzionatorie, volte a ripristinare l’equità nello svolgimento della contesa143.
Alla normazione tecnica, quindi, fa da contraltare quella disciplinare, che garantisce l’applicazione della prima e sanziona eventuali comportamenti illeciti144.
Tanto premesso, dal punto di vista dell’ordinamento statuale, il procedimento tecnico, e per molti versi quello disciplinare, non avevano originariamente destato interesse alcuno sotto il profilo della rilevanza statuale, in quanto si riteneva che le relative prescrizioni appartenessero esclusivamente alla sfera interna145 e che, pertanto, un qualsiasi intervento dell’autorità giudiziaria sarebbe risultato “inusitato e
grottesco”146.
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LIOTTA, Attività sportive e responsabilità dell’organizzatore, Napoli, 2005, 25. 140
FRATTAROLO, Il procedimento disciplinare sportivo, in Riv. dir. sport, 1992, 560. 141
FUMAGALLI, in AA.VV., Diritto cit., Firenze, 2008, 159. 142
FUMAGALLI, in AA.VV., op. ult. cit., Firenze, 2008, 158. 143
LUISO, op. cit., Milano, 1975, 503. 144
BLANDO, La giustizia sportiva. Una introduzione, in Rivista della facoltà di scienze motorie dell’Università degli Studi di Palermo, 2008, 100 e ss.; RIGAUX, Il diritto disciplinare dello sport, in Rivista di diritto sportivo, 1997, 386 e ss.; LUISO, op. cit., Milano, 1975, 35, 131 e 239.
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FUMAGALLI, in AA.VV., op. ult. cit., Firenze, 2008, 159-160. 146
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oluto di giurisd
nta per trovare ampia
giustizia tecnica o disciplinare dovesse necessa
ate nella generica dizione
vanza delle questioni che di volta in volta v
regole tecniche e disciplinari, ha affermato la sussistenza della rilevanza anche statale,
Del resto, si riteneva che tali norme fossero prive del carattere della giuridicità147 e che in ogni caso, in tale ambito, vigesse il difetto ass
izione148.
Il principio della “impenetrabilità statuale”149 del fenomeno agonistico ha cominciato ad essere smentito in modo crescente sin dagli anni setta
conferma alle soglie dell’entrata in vigore del decreto Melandri.
Al riguardo, la convinzione di fondo che si andava affermando in dottrina e in giurisprudenza propendeva, nella maggior parte dei casi, per l’insindacabilità esterna di tutta la disciplina connessa allo svolgimento delle gare, anche se ciò non autorizzava comunque la conclusione che tutta la
riamente considerarsi irrilevante150.
Con riferimento alla prima categoria, peraltro, si osservava come nel concetto originario finissero per essere ricomprese varie questioni accomun
di “organizzazione” e sprovviste di tutela endoassociativa151.
In linea con il nuovo trend, la legge n. 280 del 2003 ha affidato alle “indagini di
sistema”152, sulla scorta di una lettura costituzionalmente orientata, la valutazione dei sostanziali interessi coinvolti e quindi della rile
engono portate all’attenzione del giudice.
Su tale materia in completa evoluzione, incidono inevitabilmente le linee di tendenza derivanti dalla giurisdizione del TAS153, che, intervenendo in vario modo sulle
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Ancora di recente, si registra in dottrina ed in giurisprudenza l’eco dell’impostazione di cui nel testo. In particolare: MARCHETTI, Lo sport, in Trattato di diritto amministrativo, a cura di CASSESE, Diritto amministrativo, Milano, 2000, 635; ZINGALES, Provvedimenti di esclusione di società sportive da campionati agonistici e tutela giurisdizionale statale, in Rivista di diritto sportivo, 1993, 288; Cass. SS.UU., sent. n. 4399/1989 in FRATTAROLO, L’ordinamento cit., Milano, 1995, 204; TAR Lazio, sent. n. 1099/1985, in FRATTAROLO, op. cit., 212 e ss. In senso critico CAPRIOLI, op. cit., Napoli, 1997, 36
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FUMAGALLI, in AA.VV., op. ult. cit., Firenze, 2008, 160. 149
FUMAGALLI, in AA.VV., op. ult. cit., Firenze, 2008, 160. 150
FUMAGALLI, in AA.VV., op. ult. cit., Firenze, 2008, 162. 151
FUMAGALLI, in AA.VV., op. ult. cit., Firenze, 2008, 161. 152
L’espressione è tratta da FUMAGALLI, in AA.VV., op. ult cit., Firenze, 2008, 158. 153
Il Tribunale Arbitrale dello Sport (T.A.S.), anche noto come Comitato Arbitrale dello Sport o Camera Arbitrale Sportiva (C.A.S.), è una organizzazione giudiziale sportiva con sede a Losanna, in Svizzera. Istituito dal C.I.O. nel 1984, si pone l’ambizioso obiettivo di risolvere le controversie sportive di carattere internazionale all’interno del complessivo ordinamento sportivo mondiale. Tale istituzione arbitrale ha carattere indipendente ed il provvedimento finale è assimilabile alla pronuncia di un Tribunale ordinario statale. Sul punto, amplius si veda VIGORITI, Il “Tribunal Arbitral du Sport”: struttura, funzioni, esperienze, in Rivista dell’arbitrato, 2000, 425-451.
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allorquando, le medesime, pur interessando direttamente la sola vicenda sportiva154, finiscano comunque per incidere, seppure indirettamente, sugli interessi economici coinvolti155.
In tali casi, infatti, l’indubbio pregiudizio che ne deriva, facilmente riconducibile alla figura del diritto soggettivo156, finisce per conferire “rilevanza esterna” alle richiamate questioni157.
Fermo quanto sopra, occorre chiedersi se il giudice adito, (statale o privato che sia) – investito di questioni tecniche o disciplinari rispetto alle quali non ravvisa la sussistenza di situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento statale – debba in ogni caso dichiarare il proprio difetto assoluto di giurisdizione oppure possa comunque effettuare, ove richiesto, un controllo di logicità e congruenza dell’iter che ha condotto all’emanazione della decisione impugnata158.
Sul punto, l’impostazione giurisprudenziale prevalente159 appare conforme alle decisioni rese dall’allora Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport160, la quale
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Spunti in LUBRANO E., in AA.VV., Lineamenti cit., a cura di CANTAMESSA, RICCIO, SCIANCALEPORE, Milano, 2008, 34-37. In giurisprudenza, si veda la nota sentenza relativa al caso Catania, TAR Sicilia, Sez. staccata di Catania, sez. IV, n. 679 del 13 aprile 2007, in www.giustiziasportiva.it, con nota di PISCINI, La crisi del calcio cit., in www.giustiziasportiva.it. Il TAR, chiamato ad esprimersi sulla propria competenza, ha affermato che: “sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, allorché le controversie incentrate sulle sanzioni disciplinari inflitte dai giudici sportivi a società affiliate alle Federazioni sportive, ancorché fondate sull’inosservanza di mere regole tecnico-sportive siano di rilevante entità producendo una effettiva ed apprezzabile censura o perdita di contenuto dello status soggettivo di affiliato”.
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LUBRANO E., in AA.VV., Lineamenti cit., a cura di CANTAMESSA, RICCIO, SCIANCALEPORE, Milano, 2008,36-37. Nell’opera si rileva che le questioni tecniche possono assumere, in certi casi, “una potenziale rilevanza anche per l’ordinamento statale, in quanto […] anche un’errata valutazione tecnica […] può determinare conseguenze dirette e determinanti, oltre che sotto il profilo tecnico-agonistico […] anche sotto il profilo giuridico-economico”. Amplius VIGORITI, L’arbitrato sportivo cit., in Rivista dell’arbitrato, 2000, 13 e ss.
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D’ONOFRIO,L’ordinamento cit., in www.giustiziasportiva.it. 157
Sul punto si veda, LUISO, Ancora intorno agli arbitrati sportivi, in questa Rivista, 1991, 272. L’Autore rileva che le regole del sistema sportivo non possono ex sé “costituire ostacolo alla proposizione della domanda di fronte al giudice per la tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi”. ZINNARI, op. cit., in www.giustiziasportiva.it.
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CORBI, La giustizia sportiva c.d. “tecnica” tra arbitrato irrituale e litisconsorzio necessario, in www.judicium.it.
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LUBRANO E., in AA.VV., op. cit., Milano, 2008, 43. L’Autore rileva come il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con sentenza n. 1048 del 8 novembre 2007, in Guida al diritto, 8 dicembre 2007, n. 48, 95 e ss. (sotto la voce Calcio: le cause sui provvedimenti disciplinari spettano agli organi della giustizia sportiva), abbia, invece, ritenuto inammissibile il ricorso proposto avverso una sanzione disciplinare (squalifica dal campo del Catania per sei mesi) per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulle questioni disciplinari. Con riferimento a tale decisione si vedano i seguenti contributi dottrinari: MEZZACAPO, Le conseguenze patrimoniali delle sanzioni non travolgono il sistema delle competenze, in Guida al diritto, 8 dicembre 2007, n. 48, 103 e ss.; SANINO, Il
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più volte si è data concretamente il potere di accertare la legittimità o meno del potere esercitato dagli organi sportivi nei confronti dei soggetti (tesserati o affiliati) appartenenti all’ordinamento sportivo, ritenendo ammissibile quantomeno un “sindacato di tipo c.d. «debole»”161.
I giudici amministrativi162, infatti, sposano la tesi del sindacato giurisdizionale “quanto meno ai fini del controllo di un eventuale, manifesta arbitrarietà della scelta,
ovvero per aperta ribellione alle norme statutarie”163.
Peraltro, il Consiglio di Stato164 ha, più volte, ribadito che di fronte a valutazioni tecniche complesse – in cui risulta impossibile separare concettualmente opinabilità ed opportunità amministrativa, perché le medesime hanno a loro fondamento regole scientifiche inesatte ed opinabili165 – è concesso al giudice amministrativo un sindacato senza poteri sostitutivi, limitato alla verifica di logicità e ragionevolezza.
7. LE QUESTIONI SPORTIVE DI NATURA PATRIMONIALE ED IL