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L’ARBITRATO NELLA GIUSTIZIA SPORTIVA

8. I LIMITI DELLE DIVERSE IMPOSTAZIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI

soggettive, in quanto la giustizia sportiva ripeterebbe la propria legittimità proprio dalla legge n. 280 del 2003175.

Del resto, in tesi, il vincolo di giustizia non comporterebbe la “rinuncia a

qualunque forma di tutela, in quanto l’ordinamento pone in essere un sistema, nella forma appunto dell’arbitrato irrituale ex art. 806 e ss. c.p.c., che costituisce espressione dell’autonomia privata costituzionalmente garantita”176.

Come noto, tale impostazione, che in questa sede si riporta per completezza, è stata ampiamente superata soprattutto dal punto di visto della lettura costituzionalmente orientata del vincolo di giustizia177. 

8. I LIMITI DELLE DIVERSE IMPOSTAZIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI

Che l’art. 3 della legge n. 280 del 2003 contenga un’indubbia antinomia è dato ormai acclarato; meno evidente appare invece l’illegittimità costituzionale dell’intero sistema di giustizia sportiva.

Ad ogni buon conto, alla luce della citata norma, sembra doversi dedurre che: a) la giurisdizione dei giudici statali riguarda la materia “non riservata” agli organi di giustizia sportiva178; b) in tali casi, si tratta di giurisdizione “condizionata” alla previa utilizzazione degli strumenti di risoluzione delle controversie previsti in sede sportiva179; c) sono comunque fatte salve le clausole compromissorie per arbitrato irrituale contenute nei regolamenti del C.O.N.I. e delle federazioni; d) i lodi irrituali di tal fatta dovranno essere impugnati dinanzi al giudice amministrativo.

Ebbene, proprio la considerazione sub d), nella misura in cui si prevede che per impugnare un lodo irrituale si debba andare dinanzi al TAR – Lazio, evidenzia il vero

minus del sistema180 e ciò anche nell’ipotesi in cui si equipari il lodo ad un provvedimento amministrativo.

 

175

In dottrina, così VERDE, op. cit., Torino, 2006, 19. 176

DE SILVESTRI, in AA.VV., op. ult. cit., Firenze 2008, passim. 177

DE SILVESTRI, in AA.VV., op. ult. cit., Firenze 2008, passim.  178

VERDE, Lineamenti cit., 2006, 25. 179

VERDE, op. ult. cit., 2006, 25. 180

127         

Nel primo caso, si dovrebbe infatti ammettere che il legislatore, prescindendo dalla circostanza che siano in gioco diritti soggettivi o interessi legittimi, abbia inteso creare un’ulteriore ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con competenza esclusiva del TAR Lazio181.

Con la conseguenza, che l’impugnazione negoziale, pur essendo tale, andrebbe proposta dinanzi a tale ultimo giudice182.

Se da un lato, non desta stupore la circostanza che si vada davanti ad un giudice amministrativo in assenza di un provvedimento – posto che in un diritto e processo amministrativo in evoluzione può ben accadere che il TAR conosca di accordi o di atti che assorbono accordi183 – dall’altro, la riforma del 2003 non appare conforme ai principi sanciti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004184.

L’intervenuto ripristino del carattere eccezionale della giurisdizione amministrativa esclusiva dovrebbe indurre oggi il legislatore a rimeditare sul sistema complessivo, che rischia di esporsi a censure di incostituzionalità185.

Ma anche a voler trascurare tale ultimo rilievo, si poneva comunque un problema d’ordine pratico: quali erano i vizi che si potevano far valere dinanzi al TAR, impugnando il lodo reso dalla C.C.A.S.?186

Il TAR Lazio, Sez. III ter, 7 aprile 2005, n. 2571187, muovendo dalla natura irrituale dell’arbitrale, ha cercato il coordinamento tra la consequenziale competenza del giudice ordinario a conoscere di una impugnazione di tipo negoziale ex art. 808 ter c.p.c. e l’art. 3 della legge n. 280/03188.

Il risultato a cui si perveniva, quindi, consisteva nel ritenere ammissibile, dinanzi al TAR Lazio Roma, “una sorta di concorso tra l’impugnazione negoziale davanti al

giudice ordinario e quella per i tradizionali motivi di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere dinanzi al giudice amministrativo”189.

 

181

VERDE, op. ult. cit., 2006, 27. 182

VERDE, op. ult. cit., 2006, 27. 183

VERDE, op. ult. cit., 2006, 27. 184

DI BENEDETTO, op. cit., in www.filodiritto.com. 185

DI BENEDETTO, op. cit., in www.filodiritto.com. 186

VERDE, op. ult. cit., 2006, 27. 187

Sentenza pubblicata in Giorn. dir. amm., 2005, 958 e ss., con commento di GOISIS, Il lodo arbitrale irrituale della Camera di Conciliazione ed arbitrato C.O.N.I. e la giurisdizione amministrativa.

188

VERDE, op. ult. cit., 2006, 27. 189

128         

In altre parole, accanto al lodo – rispetto al quale far valere i vizi di cui all’art. 808 ter c.p.c. – erano altresì impugnabili i c.d. atti presupposti, ossia gli atti resi all’esito della pregiudiziale sportiva da parte degli organi interni dell’ordinamento di settore190.

La soluzione, tuttavia, non appariva convincente, in quanto un ricorso dinanzi al giudice amministrativo di tal fatta non avrebbe tenuto conto della fase giustiziale che si sarebbe dovuta percorrere dinanzi agli organi di giustizia sportiva191.

Ne derivava la superfluità della giustizia sportiva, in quanto la pronuncia della Camera e degli organi endofederali non avrebbe prodotto alcun effetto di accertamento preclusione per il giudice statale192.

Si sarebbe quindi trattato di un onere che doveva essere soddisfatto dal cittadino ricorrente per poter successivamente adire, in caso di soccombenza, il giudice amministrativo193.

D’altra parte, anche l’impostazione del Consiglio di Stato non appariva convincente, in quanto si negava ancora una volta rilevanza alla giustizia sportiva, che veniva trasformata in attività sostanzialmente amministrativa, che il giudice amministrativo poteva sindacare “in funzione del sindacato sugli atti presupposti e,

quindi, non per vizi propri del provvedimento della Camera arbitrale”194.

In conclusione, entrambe le soluzioni dirette a risolvere l’antinomia di cui all’art. 3 della legge n. 280 del 2003 esaltavano quella parte della legge, che assicurava una riserva di giurisdizione al giudice amministrativo, ma trascuravano la parte che riconosce la rilevanza della giustizia organizzata all’interno degli ordinamenti sportivi195.

Sul punto, il C.O.N.I. o gli enti sportivi interessati avrebbero potuto sollevare il problema, ricorrendo alla Corte di Cassazione per ragioni di giurisdizione.

Probabilmente, però, l’ordinamento di settore non aveva interesse ad una pronuncia in tal senso, posto che, in un’ottica di autodichia della giustizia endofederale, è irrilevante se sia competente il giudice statale ordinario oppure quello speciale a conoscere di questioni che gli enti dello sport organizzato vorrebbero “risolvere da sé”,

 

190

DE SILVESTRI, in AA.VV., op. cit., Firenze, 2008, 136. 191

VERDE, op. ult. cit., 2006, 27. 192

VERDE, op. ult. cit., 2006, 27. 193

Amplius si veda GOISIS, op. cit., Milano, 2007, 25. 194

VERDE, op. ult. cit., 2006, 27. 195

129         

escludendo totalmente, con clausole di dubbia costituzionalità (vincolo di giustizia)196, l’intervento dell’ordinamento statale197.

9. LE POSIZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE DI INTERESSE

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