I RAPPORTI TRA ORDINAMENTO STATALE ED ORDINAMENTOSPORTIVO
8. LE QUESTIONI DI CARATTERE C.D. AMMINISTRATIVO DEMANDATE ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL TAR LAZIO
Alla luce delle superiori considerazioni, nell’ambito dell’intera categoria della giustizia sportiva economica può ritenersi ancora applicabile – anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 280 del 2003 – il principio della c.d. “alternatività”198, antecedentemente sancito dalla giurisprudenza, in forza del quale, i soggetti interessati possono alternativamente rivolgersi agli organi previsti dalla giustizia sportiva (Commissione Vertenze Economiche o Collegi Arbitrali) oppure agli organi di giustizia statale competenti (Tribunale ordinario o Giudice del Lavoro)199 al fine di far valere i propri diritti soggettivi200.
8. LE QUESTIONI DI CARATTERE C.D. AMMINISTRATIVO DEMANDATE ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL TAR LAZIO
Il concetto di giustizia amministrativa in ambito sportivo è nato dalla constatazione che i rimedi interni alle federazioni contro alcune decisioni da esse emanate apparivano, in taluni casi, funzionalmente assimilabili ai ricorsi gerarchici esperibili all’interno delle amministrazioni pubbliche e che potevano portare al loro annullamento201.
La successiva tendenza ad assegnare natura “amministrativa” ad ogni materia di incerta qualificazione ha fatto progressivamente confluire nella categoria in esame pretese difficilmente o alternativamente riconducibili alle restanti tipologie di giustizia202.
Dopo l’entrata in vigore della legge n. 280 del 2003, si considerano infatti ricomprese nel concetto di giustizia amministrativa almeno tre gruppi di pretese203.
Nel primo gruppo, si collocano tutte le controversie relative ai “provvedimenti
pubblicistici emanati dal C.O.N.I. o, per sua delega, dalle Federazioni”204, nonché i
198
In tal senso, FUMAGALLI, in AA.VV., op. ult. cit., Firenze, 2008, 158-163. 199
LUBRANO E., Ordinamento sportivo cit., in www.giustiziasportiva.it. 200
FUMAGALLI, in AA.VV., op. ult. cit., Firenze, 2008, 158-163. 201
Spunti in LUISO, La giustizia sportiva cit., Milano, 1975, 562 e FUMAGALLI, in AA.VV., op. ult. cit., Firenze, 2008, 171; LUBRANO E., Ordinamento sportivo cit., in www.giustiziasportiva.it.
202
MINERVINI,TOCCI, Rapporti tra ordinamento giuridico e statale e ordinamento sportivo, in www.filodiritto.com.
203
Spunti inARGENIO,Il sistema arbitrale e le controversie amministrative (negli orientamenti del Consiglio di Stato), in Dir. amm., 2004 576 e ss.
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provvedimenti diretti a limitare, sempre per ragioni di carattere amministrativo e non disciplinare, la partecipazione di un soggetto nell’ambito dell’ordinamento sportivo, sia in modo parziale (diniego di ammissione ad un campionato), sia in modo totale (esclusione definitiva dall’ordinamento sportivo per decadenza o revoca dell’affiliazione per le società e radiazione per i singoli atleti)205.
In un secondo gruppo, si collocano invece tutte le controversie riconducibili al patto associativo, dirette a far valere la nullità di qualche prescrizione statuaria o regolamentare (ex art. 1418 c.c.)206.
Infine, il terzo gruppo comprende le controversie elettorali, solitamente devolute a livello endoassociativo alle rispettive Corti Federali in un unico grado di giudizio per dirimere le questioni di incompatibilità dei dirigenti e di validità delle delibere207.
Ad ogni buon conto, nessun dubbio sussiste in ordine alla rilevanza esterna della predetta giustizia sportiva “amministrativa” proprio perché l’emanazione di provvedimenti di tal fatta può ledere indiscutibilmente posizioni giuridiche appunto “rilevanti” anche per l’ordinamento statale, finendo con il limitare, per i professionisti (Società), il proprio diritto di iniziativa economica, e, per i tesserati (atleti), il proprio diritto al lavoro208.
V’è di più, la giurisprudenza ritiene che sussista la predetta rilevanza anche con riferimento a quei soggetti non professionisti, il cui diritto di associazione tutelato dall’art. 18 Cost. venga leso209.
Tanto premesso, appare criticabile la costruzione di una categoria della giustizia sportiva mutuando il nomen iuris da una mera “qualificazione statalistica”210, in quanto
204
GRANIERI, Le riforme della giustizia sportiva cit., in AA.VV., Giustizia sportiva e arbitrato, a cura di VACCA, Milano, 2006, 86-87.
205
LUBRANO E., La Giurisdizione amministrativa in materia sportiva cit., in AA.VV., La giustizia sportiva-analisi critica della legge 17 ottobre 2003 n. 280, Forlì, 2004, 159.
206
Spunti in FUMAGALLI, in AA.VV., op. ult. cit., Firenze, 2008, 174. L’Autore cita in via esemplificativa il lodo emesso dalla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport nel 2008 in relazione ad una controversia promossa nei confronti della federazione tra due società aderenti alle leghe professionistiche della FIP, che hanno impugnato lo Statuto federale del 2004, perché asseritamente in contrasto con i principi di democrazia interna dell’ente sportivo.
207
Spunti in DE SILVESTRI, in AA.VV., op. ult. cit., Firenze, 2008, 120-124. 208
GOISIS,op. ult. cit., Milano, 2007, passim. Spunti anche in LUBRANO E., La Giurisdizione amministrativa in materia sportiva cit., in AA.VV., La giustizia sportiva-analisi critica della legge 17 ottobre 2003 n. 280, Forlì, 2004, 161.
209
Spunti in LUBRANO E., Ordinamento sportivo cit., in www.giustiziasportiva.it. 210
Di questo avviso si veda FUMAGALLI, in AA.VV., op. ult. cit., Firenze, 2008, 174. Il corsivo nel testo è dell’Autore.
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“non è certo dalla ricomprensione in una categoria convenzionale che possono
riceversi utili indicazioni per l’assetto delle tutele in essa ricomprese”211.
Anche in tal caso, infatti, sarebbe preferibile ricorrere a complessive indagini di sistema al fine di accertare l’azionabilità delle singole pretese212.
Sotto altro e diverso profilo, la giustizia amministrativa fa discutere soprattutto perché la legge n. 280 del 2003 non si è limitata ad attribuire le relative questioni al giudice amministrativo, ma si è spinta oltre, sino ad estendere l’area delle materie che formano oggetto della giurisdizione esclusiva, tassativamente indicate ex lege213.
Al riguardo, il criterio utilizzato dal legislatore nel ripartire la quantità di potere giurisdizionale tra i giudici appartenenti ai diversi ordini (ed ai diversi ordinamenti) ha tenuto conto dell’oggetto contingente della controversia214.
Sotto altro e diverso profilo, prima di chiedersi quale sia la ratio di una giurisdizione esclusiva215 – posto che le controversie in parola sono in gran parte devolute al giudice amministrativo – occorre ripercorrere brevemente l’evoluzione di tale istituto.
Come noto, la previsione della giurisdizione esclusiva è frutto della riforma del 1923, la quale, preso atto della difficoltà di distinguere in determinate materie i diritti soggettivi dagli interressi legittimi, introdusse nel nostro ordinamento tale tipo di giurisdizione, i cui tratti distintivi possono essere così riassunti216: a) non sussiste concorrenza con altre giurisdizioni, perché il TAR, oltre che per gli interessi legittimi, è competente anche per i diritti soggettivi217; b) si tratta di una giurisdizione eccezionale, perché limitata ai soli casi indicati per legge218; c) se l’oggetto del contendere sono gli interessi legittimi, si applicano i principi generali che regolano la giurisdizione amministrativa219; d) se, invece, la posizione giuridica soggettiva che viene in rilievo coinvolge i diritti soggettivi, il ricorrente può chiedere oltre all’annullamento dell’atto
211
FUMAGALLI, in AA.VV., op. ult. cit., Firenze, 2008, 174; DE SILVESTRI, in AA.VV., op. ult. cit., Firenze, 2008, 123.
212
FUMAGALLI, in AA.VV., op. ult. cit., Firenze, 2008, 174 213
FUMAGALLI, in AA.VV., op. ult. cit., Firenze, 2008, 174. 214
Spunti in SANTULLI, op. cit., in Foro amm., TAR, 2008, 2088 e ss. 215
VERDE, Lineamenti cit., Torino, 2006, 24 e ss. Secondo l’Autore, “re melius perpensa” ci si trova di fronte ad una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva.
216
GALLI, Corso di diritto amministrativo cit., Padova, 2007, 1652. 217
GALLI, op. cit., Padova, 2007, 1652. 218
GALLI, op. cit., Padova, 2007, 1653. 219
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lesivo del diritto, anche la sentenza di accertamento della sussistenza del diritto o la pronuncia di condanna della P.A. al pagamento delle somme di cui risulti debitrice220; e) in tale ultimo caso, sono consentiti tutti i mezzi di prova disciplinati dal codice di procedura civile, ivi compresa la consulenza tecnica, esclusi, tuttavia, l’interrogatorio formale ed il giuramento221.
La tendenza a modificare i tradizionali criteri di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, facendo prevalere il criterio delle materie su quello della natura delle posizioni giuridiche dedotto in giudizio, ha però determinato un indebito ampliamento delle sfera di giurisdizione amministrativa esclusiva222.
Sul punto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 204 del 2004 (di cui si dirà nel paragrafo successivo), ha cercato di ripristinare il carattere eccezionale della giurisdizione esclusiva nel rapporto con quella ordinaria, ancorandone i presupposti al ruolo autoritativo e di supremazia gerarchica della funzione pubblica in concreto esercitata223.
Ecco perché, l’impostazione seguita dal legislatore nella redazione della legge n. 280 del 2003, oltre a sollevare più di qualche dubbio di legittimità costituzionale, appare ad alcuni Autori224 in totale difformità rispetto ai canoni legislativi sanciti dalla riferita pronuncia.
9. LE RAGIONI DI UNA NUOVA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA E I