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LE QUESTIONI SPORTIVE DI NATURA PATRIMONIALE ED IL PRINCIPIO DELL’ALTERNATIVITÀ DELLA TUTELA

I RAPPORTI TRA ORDINAMENTO STATALE ED ORDINAMENTOSPORTIVO

7. LE QUESTIONI SPORTIVE DI NATURA PATRIMONIALE ED IL PRINCIPIO DELL’ALTERNATIVITÀ DELLA TUTELA

più volte si è data concretamente il potere di accertare la legittimità o meno del potere esercitato dagli organi sportivi nei confronti dei soggetti (tesserati o affiliati) appartenenti all’ordinamento sportivo, ritenendo ammissibile quantomeno un “sindacato di tipo c.d. «debole»”161.

I giudici amministrativi162, infatti, sposano la tesi del sindacato giurisdizionale “quanto meno ai fini del controllo di un eventuale, manifesta arbitrarietà della scelta,

ovvero per aperta ribellione alle norme statutarie”163.

Peraltro, il Consiglio di Stato164 ha, più volte, ribadito che di fronte a valutazioni tecniche complesse – in cui risulta impossibile separare concettualmente opinabilità ed opportunità amministrativa, perché le medesime hanno a loro fondamento regole scientifiche inesatte ed opinabili165 – è concesso al giudice amministrativo un sindacato senza poteri sostitutivi, limitato alla verifica di logicità e ragionevolezza.

7. LE QUESTIONI SPORTIVE DI NATURA PATRIMONIALE ED IL PRINCIPIO DELL’ALTERNATIVITÀ DELLA TUTELA

L’incipit dell’art. 3 della legge n. 280 del 2003, recitando “esauriti i gradi della

giustizia sportiva e fermo restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti

 

difficile approdo delle problematiche in tema di giustizia sportiva, in www.giustiziasportiva.it; SCUDERI, Caso Catania, in www.mondolegale.it.

160

Amplius, si veda il lodo del 25 febbraio 2002, Ferrigno / F.I.G.C., pubblicato in www.coni.it e, più di recente, il lodo del 27 ottobre 2006, Juventus, Milan, Fiorentina, Lazio / F.I.G.C, pubblicato in www.coni.it.

161

GALLI, Corso di diritto amministrativo, Padova, 2007, 655 - 660. L’Autore precisa che il sindacato giurisdizionale di tipo debole è “volto a verificare la logicità, congruità, ragionevolezza ed adeguatezza del provvedimento e delle sue motivazioni, la regolarità del procedimento e la completezza dell’istruttoria, l’esistenza dell’esattezza di presupposti di fatto e dei criteri delle operazioni tecniche poste a fondamento della deliberazione, ma non può anche sostituire proprie valutazioni di merito a quelle effettuate dall’autorità amministrativa e attesa la loro impugnabilità”.

162

FUMAGALLI,inAA.VV., op. ult. cit., Firenze, 2008, 163. L’Autore cita la sentenza del TAR Lazio, Sez. III-ter, 14 marzo 2002 n. 2029, indicata nel testo.

163

FUMAGALLI,inAA.VV., op. ult. cit., Firenze, 2008, 163. Il corsivo è dell’Autore, il quale, peraltro, rileva che in tale direzione si muove il recente lodo del T.A.S. reso in data 18 febbraio 2006, Isabella Dal Balcon / F.I.S.I., pubblicato in www.coni.it.

164

Al riguardo, si veda GALLI, op. cit., Padova, 2007, 655 – 660. L’Autore indica le seguenti pronunce: Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 5156 del 1° ottobre 2002; Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 agosto 2002, n. 4154; Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 maggio 2002 n. 2336; Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 novembre 2002 n. 6004.

165

GALLI, op. cit., Padova, 2007, 655 – 660. A parere dell’Autore, alle valutazioni tecniche complesse è connesso un potere di valutazione tendenzialmente riservato all’Autorità amministrativa.

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patrimoniali tra società, associazioni e atleti […]”, non sembrerebbe lasciar adito a

dubbi166.

Dal tenore letterale della richiamata disposizione, infatti, appare evidente l’intendimento del legislatore di attribuire alla giurisdizione ordinaria le questioni sportive aventi carattere patrimoniale167.

Quest’ultime, dotate indiscutibilmente della c.d. rilevanza esterna per l’ordinamento generale168, hanno come oggetto posizioni giuridiche di diritto soggettivo, affidate, per dettato costituzionale, alla cognizione del giudice ordinario169.

Ciò nonostante, il testo della disposizione non appare formulato in maniera felice, posto che l’esclusivo riferimento alle controversie insorte tra “società,

associazioni e atleti”, se interpretato ad litteram, finisce per restringere l’ambito

soggettivo di applicazione del precetto giuridico170.

Si rende, quindi, necessario il compimento da parte dell’interprete di un’operazione ermeneutica diretta ad estendere la portata applicativa della norma sino a ricomprendere in essa anche le eventuali dispute insorte tra le società e tutti i soggetti ad esse tesserati, ossia gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici171.

Nel caso contrario, si correrebbe il rischio di una declaratoria di illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 della Carta: sarebbe, infatti, manifestamente discriminatorio ammettere soltanto per le controversie patrimoniali tra società ed atleti (e non anche per i soggetti sopra descritti) la configurabilità di una giurisdizione statale172.

Tanto premesso, la c.d. giustizia economica, sebbene presenti prima facie caratteri omogenei, riassume in sé almeno tre categorie di questioni tra loro diversificate non solo in ragione della diversa natura delle posizioni sostanziali coinvolte, ma anche in ragione dell’aspetto procedimentale della loro tutela173.

 

166

Così VERDE, Lineamenti cit., Torino, 2006, 24 e ss. 167

VIGORITI, L’arbitrato sportivo in materia economica cit., in Rivista dell’arbitrato, 2001, 13. 168

In questo senso, già prima delle riforma del 2003, si veda DE SILVESTRI, Il contenzioso tra pari ordinati nella Federazione Italiana Giuoco Calcio, in Riv. dir. sport., 2000, 503 e ss.

169

Spunti in: GRANIERI, Le riforme della giustizia sportiva, in AA.VV., Giustizia sportiva e arbitrato, a cura di VACCA, Milano, 2006, 86; VALORI, Il diritto nello Sport cit., Torino, 2005,117.

170

FUMAGALLI, in AA.VV., Diritto dello sport cit., Firenze, 2008, 164. 171

LUBRANO E., Ordinamento sportivo cit., in www.giustiziasportiva.it. L’Autore parla di dettato normativo improprio.

172

LUBRANO E., op. ult. cit., in www.giustiziasportiva.it. 173

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Al riguardo, il primo gruppo trova la propria fonte normativa in accordi di carattere privato, liberamente stipulati tra i soggetti dell’ordinamento sportivo, ovvero in precetti risarcitori imposti direttamente dalle norme federali174.

In altre parole, si tratta di obbligazioni contrattuali e da atto illecito, le cui controversie sono alternativamente devolute ad organi di giustizia federali (es. Commissione vertenze economiche) ovvero, qualora gli statuti non prevedano clausole arbitrali, alla giustizia statale ordinaria175.

Nel primo caso, si discute in dottrina in ordine all’impugnativa delle decisioni federali che hanno risolto controversie economiche tra società ed associazioni176.

Secondo l’impostazione giurisprudenziale prevalente177, tali decisioni avrebbero natura di lodo irrituale e, come tali, impugnabili dinanzi la competente Corte d’appello, attesa la natura disponibile delle posizioni giuridiche soggettive coinvolte178.

Di diverso avviso, invece, era l’allora Camera Arbitrale di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport istituita presso il C.O.N.I., secondo la quale “nel contesto

dell’ordinamento sportivo, la Commissione d’Appello Federale e la Commissione Vertenze Economiche sono, a tutti gli effetti, organi di giustizia sportiva della Federazione e, pertanto, non possono considerarsi procedimenti arbitrali”179.

In tale ultimo caso, la giurisdizione statale dovrebbe radicarsi dinanzi al Tribunale ordinario competente per territorio180.

Sotto altro e diverso profilo, occorre rilevare come la tipologia di controversie sportive sinora descritta presenti non pochi problemi di raccordo con la normativa statale, posto che l’art. 3 della legge n. 280 del 2003 pretenderebbe di limitare la giurisdizione del giudice ordinario ai soli “rapporti patrimoniali tra società,

associazioni e atleti”, con conseguente devoluzione “di ogni altra controversia” alla

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo181.

 

174

VIGORITI, op. ult. cit., 2001, 13 e ss. 175

FUMAGALLI, in AA.VV., op. ult. cit., Firenze, 2008, 164 176

Spunti in MANFREDI, Osservazioni sui rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo, in Foro amm. TAR, 2006, 31 e ss.

177

FUMAGALLI, in AA.VV., op. ult. cit., Firenze, 2008, 164. L’Autore fa riferimento alle seguenti sentenze: Cass. civ., sez. I, sentenze nn. 21006 del 17 maggio 2006 e 18919 del 16 febbraio 2005.

178

FUMAGALLI, in AA.VV., op. ult. cit., Firenze, 2008, 164. 179

Sul punto, si veda lodo del 25 giugno 2006, GSD Filippo Neri Casalotti Tanas / F.I.G.C. e A.C. Siena S.p.A., in www.coni.it.

180

FUMAGALLI, in AA.VV., op. ult. cit., Firenze, 2008, 164. 181

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Anche in questa caso, una mera interpretazione letterale della disposizione finirebbe per esporla a censure di incostituzionalità, in quanto l’affidamento della materia patrimoniale al giudice naturale dei diritti soggettivi appare come un’ovvia ed indiscutibile182 “risultante di sistema”183.

Un secondo gruppo di questioni è, invece, relativo alle controversie insorte tra società e sportivi professionisti aventi ad oggetto prevalentemente vertenze giuslavoristiche184.

Anche in tale ambito185, è ammesso alternativamente il ricorso al giudice del lavoro statale ovvero a collegi arbitrali nominati ad hoc186. Sul punto si tornerà successivamente con riferimento all’arbitrato di lavoro; per ora è sufficiente rilevare come le controversie più frequenti sono quelle concernenti i calciatori professionisti e gli accordi collettivi che regolano la modalità di retribuzione dei primi, le inadempienze tra essi e le società di appartenenza, le indennità per malattia ed infortunio187.

Resta, infine, un terzo gruppo di questioni relativo a controversie di “svincolo” e “tesseramento”, unanimemente ricondotte nell’ambito della giustizia economica188.

Si tratta, in realtà, di un gruppo autonomo di questioni che, da un lato, sono dotate di un contenuto economico e, dall’altro, sono riconducibili a due distinti rapporti, tra loro interdipendenti189: quello di tesseramento, che lega l’atleta alla federazione, e quello di vincolo, che lega l’atleta alla società di appartenenza190.

 

182

DE SILVESTRI, Il contenzioso tra pari ordinati cit., in Rivista di diritto sportivo, 2000, 514. 183

COLAGRANDE, Disposizioni urgenti cit., in Nuove leggi civili commentate, 2004, 732. 184

Amplius CROCETTI BERNARDI, Giurisdizione ordinaria e lavoro sportivo, in AA.VV., La giustizia sportiva. Analisi critica della legge 17 ottobre 2003 n. 280, a cura di MORO, Forlì, 2004, passim.

185

In passato le controversie in parola venivano dapprima attribuite alla Commissione Vertenze economiche e successivamente ai Collegi di Conciliazione e disciplina.

186

VIGORITI, Recenti sviluppi in tema di giustizia sportiva, in Contratto e impresa, 2007, 1055. 187

CROCETTI BERNARDI,op. cit., in AA.VV., La giustizia sportiva. Analisi critica della legge 17 ottobre 2003 n. 280, a cura di MORO, Forlì, 2004, passim.

188

VIGORITI, op. ult. cit., 2001, 13 e ss. 189

FRASCAROLI, Sport (voce) cit., in Enciclopedia del diritto, Milano 1990, 521. L’Autore sottolinea l’esistenza di un rapporto trilatero tra atleta, società e federazione, in quanto il vincolo non può nascere senza tesseramento e viceversa. Per converso, lo scioglimento del vincolo societario determina in ogni caso la decadenza del tesseramento. Sul punto si veda, amplius DE SILVESTRI, op. ult. cit., in Rivista di diritto sportivo, 2000, 520 e ss.

190

FUMAGALLI, in AA.VV., op. ult. cit., Firenze, 2008, 158-163. L’Autore rileva che tra i tanti esempi vi è quello relativo agli arbitri di calcio. L’affiliazione all’A.I.A., infatti, è il presupposto per il tesseramento di un arbitro presso la F.I.G.C., che, a sua volta, demanda precipuamente alla prima il compito di reclutare, selezionare ed impiegare quei professionisti che, in base alla proprie spiccate qualità tecniche, verranno quindi “utilizzati” dalla federazione stessa per la direzione di gare ufficiali.

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Del resto, tra federazione e atleta esiste un rapporto associativo di tesseramento che può esser tale solo in forza del rapporto di affiliazione sussistente tra atleta e società di appartenenza191.

Larga parte del contenzioso di tal fatta è relativa alla possibilità per gli atleti dilettanti di ottenere lo svincolo dalle società di appartenenza192.

Anche in tal caso, è possibile ricorrere alternativamente ai rimedi endoassociativi (es. Commissione Tesseramenti Atleti193) istituiti presso le federazioni ovvero a quelli statali194.

Tuttavia, la ricomprensione delle controversie di tesseramento nella giustizia di tipo economico è, in determinati casi, impropria perché esse attengono sia ai paritari rapporti di vincolo con le società di appartenenza, sia a quelle riconducibili all’area “autoritativa” dell’agire endoassociativo, quale espressione del superiore (ancorchè privato) interesse collettivo al controllo sull’ingresso dei nuovi membri195.

Con riferimento all’impugnabilità di tali ultimi provvedimenti, valgono in linea di principio le considerazioni precedentemente svolte con riferimento al primo gruppo di questioni economiche.

In particolare, se si ritiene che le decisioni rese dagli organi di giustizia federale ovvero da Collegi arbitrali all’uopo nominati siano equiparabili a veri e propri lodi (rituali o irrituali che siano), nulla quaestio, posto che l’impugnativa ben potrà essere decisa dalla competente Corte d’appello196.

Nel caso contrario, invece, sarà pur sempre competente il giudice ordinario, ferma comunque la competenza del G.A. per le ipotesi in cui si impugni una decisione espressione del potere autoritativo della federazione197.

 

191

CORBI, op. cit., in www.judicium.it. 192

FUMAGALLI, in AA.VV., op. ult. cit., Firenze, 2008, 158-163. 193

L’attività compiuta dalle Commissioni federali non riguarda soltanto la fase costitutiva del tesseramento, ma anche tutte le possibili modificazioni del vincolo societario che si riflettono sul tesseramento o lo fanno decadere.

194

FUMAGALLI, in AA.VV., op. ult. cit., Firenze, 2008, 158-163. 195

FUMAGALLI, in AA.VV., op. ult. cit., Firenze, 2008, 158-163. L’Autore rileva come la stragrande maggioranza delle controversie sia stata intentata nei soli confronti della federazione, anche se non sono mancati casi in cui si è agito direttamente nei confronti della società. Sul punto, LUBRANO E., Vincolo sportivo pluriennale: verso una fine annunciata?, in www.giustiziasportiva.it, rileva come non si possa prescindere in giudizio dalla presenza della federazione interessata, quale litisconsorte necessario.

196

FUMAGALLI, in AA.VV., op. ult. cit., Firenze, 2008, 158-163. 197

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Alla luce delle superiori considerazioni, nell’ambito dell’intera categoria della giustizia sportiva economica può ritenersi ancora applicabile – anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 280 del 2003 – il principio della c.d. “alternatività”198, antecedentemente sancito dalla giurisprudenza, in forza del quale, i soggetti interessati possono alternativamente rivolgersi agli organi previsti dalla giustizia sportiva (Commissione Vertenze Economiche o Collegi Arbitrali) oppure agli organi di giustizia statale competenti (Tribunale ordinario o Giudice del Lavoro)199 al fine di far valere i propri diritti soggettivi200.

8. LE QUESTIONI DI CARATTERE C.D. AMMINISTRATIVO

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