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LE PROCEDURE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ENDOFEDERALI. DIFFERENZE CON L’ARBITRATO IN SENSO PROPRIO

L’ARBITRATO NELLA GIUSTIZIA SPORTIVA

1. LE PROCEDURE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ENDOFEDERALI. DIFFERENZE CON L’ARBITRATO IN SENSO PROPRIO

Prima di esaminare la funzione che l’arbitrato assolve con riferimento ai diversi “tipi di giustizia sportiva”1, occorre innanzitutto chiarire quale sia la dimensione che quest’ultima occupa nell’ambito del più generale ordinamento statale.

A tal fine, giova ribadire come la natura ordinamentale che contraddistingue l’organizzazione sportiva facente capo al C.O.N.I. fa sì che essa sia suscettibile di essere presa in considerazione in via autonoma, cioè separatamente dall’ordinamento statale italiano in cui la medesima vive2.

In tale ottica, il sistema sportivo si presenta come un complesso di regole assolutamente autosufficiente, che mira in sostanza a regolare autonomamente tutti i

      

1

L’espressione virgolettata è tratta da LUISO, La giustizia sportiva cit., Milano, 1975, 439. 2

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fatti che abbiano attinenza con lo sport, sia da un punto di vista sostanziale, sia giurisdizionale3.

Ciò appare evidente qualora si consideri che l’intera normativa di settore non interessa solo i competitori e le rispettive associazioni di appartenenza, ma anche “altri

soggetti che nell’economia della gara si pongono come giudici della conformità alle regole dei comportamenti dei gareggianti”4.

Consegue, quindi, che la giustizia sportiva è la risultante di due attività connesse allo sport: la direzione delle competizioni e la competenza associativa disciplinare5.

D’altra parte, sebbene la locuzione “giustizia sportiva” esprima una somiglianza tra i procedimenti attraverso i quali l’ordinamento di settore esercita la funzione giurisdizionale e gli istituti giurisdizionali tipici degli ordinamenti statali (da cui spesso mutuano aspetti strutturali e funzionali e, talvolta, anche la terminologia), non può essere invece taciuta la diversità che connota gli istituti elaborati dai due distinti ordinamenti6.

Al riguardo, le procedure di giustizia endofederale svolgono una funzione diversa da quella giurisdizionale riconducibile allo Stato, rispetto alla quale non si pongono in chiave di alternatività7.

Esse, infatti, si limitano normalmente a formalizzare lo strumento tramite il quale si esprime la volontà dell’ente sportivo, ossia il provvedimento attraverso il quale viene gestito il rapporto con l’associato8.

A ciò deve essere, inoltre, aggiunto come in molte federazioni esistano organi che sommano nelle proprie mani sia la competenza di governo, sia quella giurisdizionale9.

 

3

Spunti in LUBRANO E., L’adempimento sportivo cit., in www.studiolubrano.it; FERRARA, Federazione italiana pallavolo e palleggi di giurisdizione: l’autonomia dell’ordinamento sportivo fa da spettatore?, in Foro amm. CDS, 2004, 32 e ss.; FINAZZI,La prospettiva della giustizia sportiva, Torino, 2004, 1 e ss.; FRANCHINI,I rapporti tra l’ordinamento statale e quello sportivo nel settore della giustizia sportiva, Torino, 2004, passim.

4

LUISO, op. ult. cit., Milano, 1975, 3. 5

LUISO, op. ult. cit., Milano, 1975, 4. 6

LUISO, op. ult. cit., Milano, 1975, 4. Del medesimo avviso, PANARELLI,Arbitrato irrituale nel diritto sportivo, in Rivista dell’arbitrato, 2006, 495.

7

LUISO, op. ult. cit., Milano, 1975, 566. Dello stesso avviso, FUMAGALLI, in AA.VV., Diritto dello sport cit., Firenze 2008, 175; ROMANO TASSONE,Poteri del collegio arbitrale e provvedimenti amministrativi, in www.judicium.it.

8

FUMAGALLI, in AA.VV., op. ult. cit., Firenze 2008, 175. Spunti anche in PERSICHELLI,Le materie arbitrali all’interno delle competenze della giurisdizione sportiva, in Riv. dir. sport., 1996, 702 e ss.

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Tanto premesso, nonostante le particolari modalità attraverso cui si svolgono le richiamate procedure interne (si pensi ad esempio al riconoscimento di specifiche garanzie a tutela del diritto di difesa delle parti, nonché la progressiva caratterizzazione processuale), non è possibile attribuire ad esse natura giurisdizionale rilevante anche ai fini dell’ordinamento statale10.

Lo stesso dicasi nel caso in cui tali procedure vengano organizzate secondo un modello arbitrale, a maggior ragione qualora abbiano ad oggetto controversie non suscettibili di essere regolamentate mediante arbitrato per difetto di giurisdizionalità.

Come noto, infatti, l’arbitrato rituale presuppone sempre che si tratti di decidere una controversia che potrebbe alternativamente essere decisa dal giudice statale11.

Il difetto di giurisdizione rappresenta quindi il discrimen tra i procedimenti di giustizia sportiva, destinati per loro natura a rimanere interni all’ordinamento settoriale, e l’arbitrato vero e proprio (rituale), destinato, viceversa, ad essere successivamente giurisdizionalizzato12.

Si potrà quindi ricorrere a tale ultimo istituto solo qualora ci si trovi di fronte a situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento generale, in relazione a procedimenti che, per le modalità con cui si realizzano, sono idonei a svolgere un ruolo che vada ben oltre i confini settoriali13.

A tal riguardo, uno dei presupposti imprescindibili è il requisito di terzietà degli arbitri rispetto alle parti, la cui equidistanza dal giudicante si precisa nella mancanza di qualsivoglia posizione privilegiata nella formazione del collegio ovvero nell’accesso alla funzione da esso svolta14.

 

9

LUISO, La giustizia cit., Milano, 1975, 568; FUMAGALLI, La risoluzione delle controversie sportive: metodi giurisdizionali, arbitrali ed alternativi di composizione, in Riv. dir. sport., 1999, 245.

10

FUMAGALLI, in AA.VV., op. ult. cit., Firenze 2008, 175; LUISO, op. ult. cit., Milano, 1975, 568.

11

VERDE, Lineamenti di diritto dell’arbitrato cit., Torino, 2006, 41. 12

LUISO, Ancora intorno agli arbitrati sportivi cit., in Rivista dell’arbitrato, 1991, 270; LUISO, L’arbitrato sportivo tra ordinamento statale e ordinamento federale cit., in Rivista dell’arbitrato, 1991, 840; VIGORITI, Il “Tribunal Arbitral du Sport”cit., in Rivista dell’arbitrato, 2000, 425 e ss.; DE

SILVESTRI, Il contenzioso tra pariordinati cit., in Rivista di diritto sportivo, 2000, 503; FUMAGALLI, in AA.VV., op. ult. cit., Firenze 2008, 175-176.

13

VERDE, op. ult. cit., Torino, 2006, 41. 14

Sul punto si veda amplius DE SILVESTRI, in AA.VV., op. ult. cit., Firenze 2008, passim; LUISO, La giustizia sportiva cit., Milano, 1975, 439.

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Nel tipico procedimento di giustizia sportiva endofederale (non avente per ciò carattere arbitrale in senso proprio), invece, tale aspetto di terzietà funzionale manca, in quanto l’ente competente a dirimere la controversia è l’organo di una delle parti15.

La decisione che ne deriva è pertanto espressione della volontà dell’ente sportivo cui esso appartiene e in nessun modo può essere riferita alla volontà di entrambe le parti16.

Affinchè, quindi, la procedura di risoluzione di una controversia in materia di sport possa essere definita “arbitrato”, è necessaria la contestuale sussistenza di almeno due condizioni: una, legata alla materia del contendere; l’altra, alle modalità della sua organizzazione17.

Ai fini che qui interessano, occorre quindi chiedersi: qualora insorga tra due soggetti appartenenti all’ordinamento sportivo una controversia avente ad oggetto una situazione giuridica soggettiva priva di rilevanza per l’ordinamento statale (es. interesse semplice)18, è possibile ricorrere allo strumento arbitrale?19

E’ evidente che la risposta a tale quesito non potrà che essere negativa laddove si intenda far riferimento all’arbitrato rituale20.

Quest’ultimo, infatti, si configura nell’ordinamento come mezzo alternativo rispetto alla giurisdizione statale ed è il frutto di una libera scelta delle parti, che concordemente decidono di rinunciare alla tutela apprestata dall’ordinamento generale in favore di quella privata21.

Inoltre, l’arbitrato rituale non ammette la possibilità di eludere l’eventuale e successivo controllo statale sul lodo per tal via reso22.

Situazione, quest’ultima, che di fronte ad interessi semplici, indurrebbe la Corte d’appello adita in veste di giudice dell’impugnazione a dichiarare il proprio difetto assoluto di giurisdizione23.

 

15

FUMAGALLI, in AA.VV., op. ult. cit., Firenze 2008, 175-176. 16

LUISO, op. ult. cit., Milano, 1975, 567-569. Dello stesso avviso, FUMAGALLI, in AA.VV., op. ult. cit., Firenze 2008, 176-178.

17

FUMAGALLI, in AA.VV., op. ult. cit., Firenze 2008, 176. 18

Si pensi alle controversie sportive aventi ad oggetto questioni tecniche. 19

VERDE, op. ult. cit., Torino, 2006, 24. 20

VERDE, op. ult. cit., Torino, 2006, 24. 21

VERDE, op. ult. cit., Torino, 2006, 2-4. 22

ZUCCONI GALLI FONSECA, in AA.VV., Arbitrato (titolo VIII libro IV codice di procedura civile – artt. 806-840), commentario diretto da CARPI, Bologna, 2007, 690.

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D’altra parte, però, in tali casi ben sarebbe possibile far ricorso all’arbitrato irrituale, dato che il relativo lodo non presuppone come inevitabile l’impugnazione dinanzi ai giudici dello Stato24.

La decisione in parola è, infatti, destinata a rimanere all’interno dell’ordinamento particolare e non sarà sindacabile direttamente dall’autorità giudiziaria statale25.

Semmai, quest’ultima, dovrà limitarsi a controllare le scelte operate dagli enti sportivi soltanto nel momento e nei limiti in cui opera il controllo sugli statuti, non approvando le clausole che, in tema di giustizia, siano in contrasto con i principi fondamentali della Repubblica26.

Sotto altro e diverso profilo, le riflessioni sin qui svolte ben si conciliano con l’art. 3 della legge n. 280 del 2003, che fa in ogni caso salve le clausole compromissorie contenute negli statuti federali aventi ad oggetto materie riservate all’autonomia dell’ordinamento sportivo (art. 2, comma 2, legge citata)27.

In forza di tale norma, la decisione endofederale poteva, dapprima, essere sindacata dalla C.C.A.S. dinanzi alla quale si svolgeva un arbitrato irrituale28 e può, oggi, formare oggetto d’esame da parte del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport.

Ciò in quanto, da un lato, i predetti organi rispettivamente erano e sono esterni all’ordinamento sportivo29.

Dall’altro, in quanto il carattere negoziale della decisione, esclude per le materie indifferenti per l’ordinamento statale l’eventuale giurisdizionalizzazione del lodo30.

Come detto nel precedente capitolo, la giurisprudenza amministrativa addiviene a conclusioni meno radicali, ritenendo che pur dinanzi a situazioni giuridiche soggettive irrilevanti per l’ordinamento statale, sussista in ogni caso la giurisdizione del TAR sotto il profilo della “sindacabilità esterna” (sindacato di tipo debole) del provvedimento31.

 

24

VERDE, op. ult. cit., Torino, 2006, 41. 25

FUMAGALLI, in AA.VV., op. ult. cit., Firenze 2008, 177. 26

VERDE, op. ult. cit., Torino, 2006, 42. 27

DE SILVESTRI, in AA.VV., op. ult. cit., Firenze 2008, passim. 28

VERDE, op. ult. cit., Torino, 2006, 42. 29

AULETTA,Un modello per la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport cit., in Rivista dell’arbitrato, 2007, 145 e ss.

30

FUMAGALLI, in AA.VV., Diritto dello sport, Firenze 2008, 178. 31

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2. L’ARBITRATO NELLE CONTROVERSIE ECONOMICHE ED IN

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