L’ARBITRATO NELLA GIUSTIZIA SPORTIVA
12. SEGUE: LA TIPOLOGIA DEL SINDACATO DELLA C.C.A.S., CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA DECISIONE ENDOFEDERALE A
Ma così non è, in quanto le controversie portate all’attenzione di quest’ultimo interessano la federazione e i suoi associati, non anche il vertice dell’ordinamento sportivo nazionale316.
Se quindi la C.C.A.S. rappresentava un organo esterno e nello stesso tempo tangente all’ordinamento federale317, le stesse considerazioni possono essere oggi agevolmente traslate, seppure con talune premesse ed adattamenti, al nuovo sistema di giustizia arbitrale introdotto dal nuovo Statuto del C.O.N.I., adottato dal Consiglio Nazionale in data 26 febbraio 2008318.
Prima, però, di dar conto della predetta innovazione, appare utile, a fini di completezza, svolgere qualche riflessione in ordine alla tipologia del sindacato della C.C.A.S.
12. SEGUE: LA TIPOLOGIA DEL SINDACATO DELLA C.C.A.S., CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA DECISIONE ENDOFEDERALE A CONTENUTO TECNICO-DISCREZIONALE
La natura di determinazione contrattuale del lodo della C.C.A.S. conferiva agli arbitri la capacità di “in integrum restitutio”, ossia la capacità di provocare effetti immediati sulle situazioni soggettive su cui si erano già espressi i giudici endofederali319.
A tal fine, come peraltro costantemente confermato da una serie di pronunce in tal senso320, la C.C.A.S. era titolare del potere di riesame del merito della controversia, in forza del quale – ferma la deducibilità dinanzi la stessa di questioni attinenti non solo alla legittimità, ma anche al merito delle decisioni impugnate – le uniche limitazioni che caratterizzavano il sindacato dell’organo arbitrale erano quelle “derivanti dal principio
della domanda e dai quesiti ad esso proposti dalle parti, ovvero dalla clausola
316
LUISO, op. cit., Milano, 1975, passim. 317
AULETTA, op. cit., in Rivista dell’arbitrato, 2007, 145 e ss. 318
FUMAGALLI,in AA. VV., op. ult. cit., Firenze, 2008, 204. 319
Spunti in AULETTA, op. ult. cit., in Rivista dell’arbitrato, 2007, 151. 320
Le pronunce cui si fa riferimento nel testo sono le seguenti: a) lodo del 25 febbraio 2002, Ferrigno / F.I.G.C., pubblicato in www.coni.it; b) lodo del 25 febbraio 2002, Ferrigno / F.I.G.C., pubblicato in www.coni.it; c) lodo del 27 ottobre 2006, Juventus, Milan, Fiorentina, Lazio / F.I.G.C., pubblicato in www.coni.it., con nota di VALERINI, La Camera di conciliazione cit., in Rivista dell’arbitrato, 2007, 92 e ss.
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compromissoria sulla quale i suoi poteri sono di volta in volta fondati, legati al tipo di vizio denunciabile” 321.
Ai sensi del Regolamento della C.C.A.S. (oggi abrogato), infatti, l’oggetto del giudizio non era il provvedimento impugnato, ma “una controversia relativa alla
volontà definitivamente manifestata dalla federazione”322.
Tanto premesso, occorreva chiedersi: qual era la tipologia del sindacato posto in essere dalla C.C.A.S. ogni qual volta fosse stata chiamata a pronunciarsi su un provvedimento tecnico discrezionale reso dagli organi di giustizia endofederali?
Un esempio pratico e di ricorrente applicazione si aveva quando le parti chiedevano agli arbitri di effettuare un controllo in ordine al vaglio di conformità rispetto al giusto procedimento convenzionalmente stabilito323.
In tali casi, il Collegio arbitrale si dava concretamente il potere di accertare la legittimità o meno del potere esercitato dalle federazioni, ritenendo ammissibile quantomeno un “sindacato di tipo c.d. «debole»”324.
Il sindacato della C.C.A.S. si limitava, quindi, ad effettuare un controllo di logicità e congruenza dell’iter che aveva condotto all’apprezzamento tecnico, volto a verificare direttamente la correttezza del procedimento seguito e dei criteri all’uopo utilizzati, non già solo il risultato o la coerenza motivatoria325.
Del medesimo avviso, i giudici amministrativi326 che ritenevano in tali casi ammissibile il sindacato giurisdizionale “quanto meno ai fini del controllo di un
321
FUMAGALLI, in AA.VV., op. cit., Firenze, 2008, 200. Nell’opera si rileva che le uniche limitazioni sono quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso proposti dalle parti, ovvero dalla clausola compromissoria sulla quale i suoi poteri sono di volta in volta fondati.
322
Amplius, si veda il lodo del 25 febbraio 2002, Ferrigno / F.I.G.C., pubblicato in www.coni.it e, più di recente, il lodo del 27 ottobre 2006, Juventus, Milan, Fiorentina, Lazio / F.I.G.C, pubblicato in www.coni.it.
323
CORBI, La giustizia sportiva cit., in www.judicium.it. 324
GALLI, op. cit., Padova, 2007, 655 - 660. L’Autore precisa che il sindacato giurisdizionale di tipo debole è “volto a verificare la logicità, congruità, ragionevolezza ed adeguatezza del provvedimento e delle sue motivazioni, la regolarità del procedimento e la completezza dell’istruttoria, l’esistenza dell’esattezza di presupposti di fatto e dei criteri delle operazioni tecniche poste a fondamento della deliberazione, ma non può anche sostituire proprie valutazioni di merito a quelle effettuate dall’autorità amministrativa e attesa la loro impugnabilità”.
325
Spunti in GALLI, op. cit., Padova, 2007, 655-660. 326
FUMAGALLI, inAA.VV., op. cit., Firenze, 2008, 163. L’Autore cita la sentenza del TAR Lazio, Sez. III-ter, 14 marzo 2002 n. 2029, indicata nel testo.
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eventuale, manifesta arbitrarietà della scelta, ovvero per aperta ribellione alle norme statutarie”327.
Peraltro, il Consiglio di Stato328 ha, più volte, ribadito che di fronte a valutazioni tecniche complesse – in cui risulta impossibile separare concettualmente opinabilità ed opportunità amministrativa, perché le medesime hanno a loro fondamento regole scientifiche inesatte ed opinabili329 – è concesso al giudice amministrativo un sindacato senza poteri sostitutivi, limitato alla verifica di logicità e ragionevolezza.
327
FUMAGALLI, in AA.VV., op. cit., Firenze, 2008, 163. Il corsivo è dell’Autore, il quale, peraltro, rileva che in tale direzione si muove il recente lodo del T.A.S. reso in data 18 febbraio 2006, Isabella Dal Balcon / F.I.S.I.
328
Al riguardo, si veda GALLI, op. cit., Padova, 2007, 655 – 660. L’Autore indica le seguenti pronunce: Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 5156 del 1° ottobre 2002; Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 agosto 2002, n. 4154; Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 maggio 2002 n. 2336; Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 novembre 2002 n. 6004.
329
GALLI, op. cit., Padova, 2007, 655 – 660. A parere dell’Autore, alle valutazioni tecniche complesse è connesso un potere di valutazione tendenzialmente riservato all’Autorità amministrativa.
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CAPITOLO 4
LA RIFORMA DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA