L’ordinamento non affida il criterio formale di selezione delle cose, quali beni in
senso giuridico, all’arbitrio individuale
211, e ciò tanto con riferimento al criterio di
identificazione delle cose quanto con riguardo all’oggettivazione giuridica ed alla
qualificazione della cosa quale bene in senso giuridico.
L’orientamento tradizionalmente accolto circa il processo di qualificazione giuridica
dei beni materiali tende a riconoscere rilevanza all’impossessamento. In particolare si
afferma che l’occupazione di una qualsiasi porzione della realtà materiale ne determini
l’acquisto della proprietà a favore dell’occupante e, nello stesso tempo, comporti
l’assunzione della cosa a bene in senso giuridico
212.
“Chiunque, nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto o alla data di priorità abbia fatto uso nella propria azienda dell’invenzione può continuare a usarne nei limiti del preuso”). Pur in assenza di una tutela erga omnes, infatti, all’inventore di un’invenzione non brevettata ma brevettabile effettivamente utilizzata, è riconosciuta una posizione giuridicamente rilevante. Il preutente è titolare di una posizione diversa da quella del brevettante, infatti non è legittimato all’azione di contraffazione contro terzi utilizzatori dell’invenzione, ma è tutelato nei rapporti con il successivo brevettante, nei limiti segnati dal preuso effettivo. Ancora in assenza di brevettazione la scoperta, quale informazione o dato, è giuridicamente rilevante sotto il profilo del segreto industriale. Sulla rilevanza della scoperta non brevettata L. SORDELLI, Idee,
opere dell’ingegno ed invenzioni, cit., p. 95; P.GRECO, I diritti, cit., pp. 413 ss. Cfr. anche F. VOLTAGGIO LUCCHESI,
I beni immateriali, cit., pp. 285 ss., V. SGROI, L’invenzione non brevettata, Milano, 1961, pp. 177 ss.; T. ASCARELLI,
Teoria della concorrenza, cit., p. 365; D. MESSINETTI, Oggettività, cit., pp. 133 ss. e 178 ss.; G. OPPO, Creazione ed
esclusiva, cit., p. 189 ss.; M. BARCELLONA, Attribuzione normativa, cit., pp. 650 ss. In particolare sulla tutela del
segreto d’impresa M. BERTANI, Proprietà intellettuale e nuove tecniche di appropriazione delle informazioni, in AIDA,
2005, pp. 312 ss. e, in particolare, 319-328; N. ABRIANI - G. COTTINO - M. RICOLFI, Diritto industriale, vol. II,
in Tratt. Dir. comm., G. COTTINO (a cura di), Padova , 2001, pp. 248 ss; A. FRIGNANI, voce Segreti d’impresa, in
Noviss. Dig. It., Appendice, VII, 1987, p. 14. Per la giurisprudenza Cass., 10 marzo 1991, n. 3011, in Forto it.,
1993, I, pp. 3154 ss; Cass. 13 marzo 1989, n. 1263, in Giur. Ann. Dir.ind., 1989, pp. 2367 ss; Cass. 20 novembre 1985, n. 5708, ivi, 1985, pp. 1849 ss.
211 Sul punto M. COSTANTINO, I beni, cit., pp. 25 ss.
212 Cfr. S. PUGLIATTI, Beni e cose, cit., p. 26 . Per l’autore una res nullius può essere un bene economico, ma non dà vita ad un bene giuridico, se non quando sia intervenuta l’occupazione ad opera di un determinato soggetto, che ne abbia acquistato il diritto di proprietà. Egli riconosce una nozione ristretta di bene giuridico, inteso quale oggetto del diritto, cioè quale oggetto di una tutela giuridica destinata ad un determinato soggetto e ad esso attribuita specificamente come situazione soggettiva e, in particolare, come diritto soggettivo. Accanto a tale nozione l’autore riconosce un concetto più esteso, volto ad intendere il bene giuridico come oggetto del diritto, ossia quale oggetto della tutela giuridica considerata in senso oggettivo. Sul punto v. anche O.T. SCOZZAFAVA I beni e le forme giuridiche di appartenenza, cit., p. 558, per il quale il concetto di appartenenza
sembra utilizzabile al fine di individuare un tratto funzionale , comune a tutte quelle situazioni che qualificano il bene, configurando una modalità di appropriazione delle risorse caratterizzata dallo ius excludendi. Si veda anche C. MAIORCA, voce Beni, cit., p. 11, il quale afferma che l’appartenenza porti la res sul piano della
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In base a tale assunto si sostiene che potenzialmente tutte le cose, in quanto oggetto
di appropriazione, siano beni in senso giuridico
213. Correlativamente si viene a dubitare che
possano essere beni le cose immateriali, in quanto non suscettibili di essere occupate
214.
Tale impostazione, nei suoi sviluppi più recenti, configura il bene in senso giuridico
quale utilità tipica, riferibile a qualsiasi entità del mondo esterno, il cui godimento venga
garantito mediante il riconoscimento di una situazione giuridica soggettiva, caratterizzata
dall’esclusiva
215. Infatti l’esclusività, intesa quale elemento fondamentale dei diritti sui beni
economici, ha assunto in relazione alle risorse immateriali, purché originali, nuove e
commerciabili, lo stesso ruolo che tradizionalmente veniva riconosciuto all’appropriazione
esclusiva, relativamente alle porzioni della realtà materiale.
La ricostruzione trae origine dalla propensione ad identificare la nozione di bene con
quella di risorsa economica. Tale idea porta ad utilizzare il concetto di bene giuridico per
raffigurare sinteticamente le regole dell’attribuzione, della circolazione e della
conservazione della ricchezza. Da qui diviene automatica la correlazione con la proprietà, in
quanto figura che tradizionalmente è collegata all’idea di godimento illimitato ed esclusivo
di utilità economiche.
La concezione classica fa coincidere dunque il concetto di bene giuridico con quello
di oggetto del diritto di proprietà. Essa incontra evidenti difficoltà con riferimento
all’inquadrabilità delle nuove risorse immateriali nel novero dei beni. Il principale problema
diviene quello di verificare se sia configurabile o meno un fenomeno di oggettivazione
giuridica al di fuori di questa tradizionale correlazione. Al riguardo si finisce sempre col
riportare il criterio discretivo per l’individuazione dei beni a quella forma di tutela che si
beni, mentre le cose abbandonate non ottengono tale qualificazione e, fino a che non vengano eventualmente occupati, sono nullius o, più esattamente, sono un nulla, non esistendo per il diritto.
213 Cfr. S. SATTA, Beni e cose nell’esecuzione forzata, in Riv. dir. comm., 1964, pp. 359 ss., il quale afferma che non esistono cose che non siano beni. Sul punto O.T. SCOZZAFAVA, op. ult. cit., p. 90, per il quale una res nullius
non è un bene in senso giuridico, pur essendo in astratto idonea a divenirlo, in quanto attualmente non è oggetto di una situazione soggettiva. Contra B. BIONDI, I beni, cit., p. 11, il quale, argomentando dal termine
“possono” dell’art. 810 c.c., ritiene sufficiente il requisito dell’idoneità della cosa a divenire oggetto di diritto; nonché A. PINO, Contributo, cit., p. 835. L’autore, che accoglie una nozione oggettiva e formale di bene in senso giuridico, riconosce il carattere di beni alle res nullius non solo in quanto in astratto possono essere il riferimento di rapporti giuridici, ma anche perché col negare l’idoneità al corpo umano vivente, con lo stabilire quali cose possono essere suscettibili di occupazione (art. 923 c.c.) e quali possono essere nullius (art. 827 c.c.), il diritto si occupa precisamente di cose che non sono riferimento di alcun rapporto giuridico concreto.
214 Per tutti C. MAIORCA, voce Beni, cit., p. 12, ove afferma che nella prospettiva dell’art. 810 c.c. il concetto di bene è correlato a quello di materialità della cosa.
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concretizza nel diritto soggettivo, e, in particolare, nel diritto di proprietà
216. Tale
prospettiva, se accolta la concezione tradizionale della proprietà, si rileva inadeguata a
risolvere le difficoltà inerenti la regolamentazione delle entità immateriali, ritenute non
appropriabili in forma esclusiva, se non in presenza di specifica previsione normativa. Si
tende peraltro a considerare che la proprietà, in termini di esclusività, non trovi in sé
giustificazione relativamente alle risorse immateriali, in quanto utilità non caratterizzate
dalla scarsità come quelle materiali e quindi inidonee a sollevare conflitti in relazione alla
loro utilizzazione.
Nel tentativo di riconoscere oggettività giuridica alle nuove risorse emergenti si è
cercato di delineare criteri di qualificazione del bene, alternativi e diversi
217.
La conclusione più condivisa rileva come la stessa formula dell’art. 810 c.c. miri a
correlare il bene all’oggetto dei diritti soggettivi e non solamente all’oggetto del diritto di
proprietà. Le nuove risorse vengono ricondotte tra i beni giuridici utilizzando quale criterio
di individuazione degli stessi lo ius escludendi omnes alios
218.
In realtà l’assunto che la rilevanza giuridica delle cose come beni sia rimessa alla loro
possibilità di costituire o meno oggetto di appropriazione in esclusiva è privo di
fondamento.
Si è evidenziato che vi è diversità tra i problemi che stanno alla base dell’allocazione
dei diritti sulle cose materiali, rispetto a quelli che stanno alla base dell’allocazione dei diritti
sui nuovi beni immateriali. Si è concluso per la scorrettezza del metodo che porta ad
includere nel novero dei beni le nuove risorse, mediante il mero ampliamento del raggio di
applicazione dei diritti reali tradizionali e, in particolare, del diritto di proprietà
219.
215 Cfr. S. PUGLIETTI, voce Beni, cit., p. 816.
216 D. MESSINETTI, voce Oggetto del diritto, in Enc. Dir., XXXIX, Milano, 1979, p. 812; P. D’ADDINO SERRAVALLE, I nuovi beni, cit., pp. 105 ss.
217 Cfr. M. COSTANTINO, op. ult. cit., p. 18, per il quale la rilevanza giuridica delle cose dipende dalla meritevolezza giuridica delle utilità che esse offrono, in quanto l’appartenenza implica già risolto il problema della rilevanza giuridica delle cose come beni; D. MESSINETTI, Oggettività, cit., p. 195, il quale osserva che il
godimento dinamico dei beni immateriali, per tutto ciò che può rappresentare e rappresenta nella stessa teoria delle situazioni soggettive, dimostra che la possibilità di qualificare una data entità come “bene” non è affidata soltanto allo schema della proprietà; O.T. SSCOZZAFAVA, I beni, cit., pp. 557-561, per il quale, invece, il criterio di qualificazione del bene giuridico deve essere comunque individuato in una situazione assoluta, caratterizzata dal potere di escludere gli altri, ossia in una forma di appartenenza, anche non corrispondente con il diritto di proprietà, attesa la molteplicità delle forme di appartenenza.
218 Si veda G. DE NOVA, I nuovi beni, cit., p. 13.
219 Cfr. A. GAMBARO, La proprietà, cit., pp. 37-38 e 49, il quale osserva che le forme di tutela sono così legate alla nozione di appartenenza che spesso i giuristi pratici sono indotti a costruire un’appartenenza qualsiasi per